Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:888
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0326_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T-326/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco attivo in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto al rispetto della vita privata – Certezza del diritto – Eccezione di illegittimità – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 47-51, 55-63)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 71-78)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di parità di trattamento
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/330]
(v. punti 102-107)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di parità di trattamento
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 113-122)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 128-130, 163, 165, 166)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione
[Art. 275 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 133, 167, 176-182, 188-195)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore petrolchimico – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/330]
(v. punti 158-161)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 167-170, 226-229)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Inserimento fondato su un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 217-222, 230)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Russia e dei loro familiari stretti o delle altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 244, 245)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata, del diritto di proprietà e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 7, 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 263-268)
12.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d'innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Compatibilità con detto principio – Presupposti
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 273, 274)
13.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 285, 286, 290)
14.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Valutazione – Criteri – Assenza di danno reale e certo
[Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 288, 289, 291-293)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio del 13 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Le spese delle parti sono compensate.