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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09191/2026

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con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 88/2023 depositatail 16/01/2023.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine da fatture di conguaglio per fornitura dienergia elettrica emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti diB Bar di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., relative a consumi riferiti al periodonovembre 2011 – ottobre 2014, a seguito di un contratto di fornitura inessere tra le parti dal 2009 al 2012.

I crediti, per l’importo complessivo di€ 25.143,39, venivano successivamente ceduti in blocco a [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 19 aprile 2017.Su ricorso della cessionaria, il Tribunale di Milano emetteva decretoingiuntivo, cui B Bar proponeva opposizione, contestando la legittimazionedi NPL, la validità della cessione, la fondatezza dei conguagli, nonché laprescrizione di parte del credito.Con sentenza n. 5241/2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, macondannava l’opponente al pagamento della somma di € 18.740,15,ritenendo prescritto il residuo importo di € 6.403,24.2.

Avverso tale decisione proponeva appello B Bar, insistendo, tra l’altro,sul difetto di legittimazione di NPL per mancanza di autorizzazioneantecedente alla cessione e sull’erroneità dei conguagli; NPL ManagementS.p.A. proponeva appello incidentale, censurando la dichiarataprescrizione del credito residuo.2.1.

Con sentenza n. 88/2023, del 16 gennaio 2023, la Corte d’Appello diMilano rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale,ritenendo valida la cessione dei crediti, legittima la pretesa creditoria enon prescritto l’importo richiesto con la fattura di € 6.403,24, conconseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di B Bar alpagamento dell’intera somma richiesta.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/20263.

B Bar di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta decisione sulla base di due motivi illustrati da memoria.3.1.

Ha resistito con controricorso NPLRAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di leggeex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1418 c.c., 1421 c.c., 1423c.c., 58 e 106 [OSCURATO:PERSONA], 2 D.M. dell’Economia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53e 115 TUPLS, per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato chenon sia necessaria l’anteriorità della licenza del Questore ex art. 115TULPS rispetto all’atto di cessione di crediti in blocco.La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, comma 2,lett. b), D.M. 2 aprile 2015 n. 53, consente l’acquisto di crediti in massaesclusivamente a soggetti appartenenti a categorie tipizzate, tra cui lesocietà titolari di licenza ex art. 115 TULPS.

Trattandosi di normeimperative di diritto pubblico, l’abilitazione costituisce presuppostonecessario e preventivo della liceità dell’operazione.Poiché l’art. 115 TULPS stabilisce che “la licenza del Questore abilita allosvolgimento dell’attività”, ne consegue che la licenza deve precederel’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti.

Nel caso di specie, essendopacifico che la cessione risale all’aprile 2017 e che la licenza è successiva(settembre 2017, peraltro non prodotta), la cessione deve ritenersi nullaper contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.La nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. ed è insanabile, nonessendo ammessa convalida ex art. 1423 c.c., sicché la successivaacquisizione della licenza non può spiegare effetti sananti.

Erronea è,infine, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’appellante nonavrebbe allegato la necessità dell’anteriorità, trattandosi comunque diquestione rilevabile d’ufficio.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/20264.2.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la nullità dellasentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello reso una motivazione intrinsecamentecontraddittoria e apparente in ordine all’avvenuta allegazione, da partedell’appellante, della necessità dell’anteriorità della licenza ex art. 115TULPS rispetto alla cessione dei crediti.La sentenza impugnata, da un lato, riporta correttamente il motivo diappello nel quale B Bar aveva esplicitamente posto a confronto la datadella cessione (aprile 2017) con quella della licenza (settembre 2017),deducendone la carenza di legittimazione; dall’altro lato, negaapoditticamente che tale allegazione sia mai stata formulata, affermandoche l’appellante non avrebbe dedotto la necessità dell’anteriorità del titoloabilitativo.Sussiste pertanto un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,che rende la motivazione perplessa e incomprensibile, secondo i principiaffermati dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., nn. 8053 e 8054 del 2014).La contraddittorietà è ulteriormente confermata dal fatto che la Corte, purnegando l’allegazione, decide comunque nel merito sulla questionedell’anteriorità, affermando che essa non sarebbe richiesta, il chepresuppone logicamente che la questione fosse stata introdotta nelgiudizio.5.

I motivi congiuntamente esaminati stante la stretta connessione sonoinfondati.La questione giuridica relativa alla necessità della licenza di cui all’art. 115del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA] (TULPS) in capo alsoggetto cessionario di un credito che agisce per il suo recupero è statagià risolta da questa Corte nel senso di escludere tale obbligo,valorizzando la distinzione tra l’attività di recupero crediti svolta per contodi terzi e l’esercizio di un diritto di credito proprio.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026L'art. 115 TULPS subordina a licenza del Questore l'attività di agenzia diaffari, che include le operazioni di recupero di crediti per conto altrui.

Ilfulcro della questione risiede quindi nello stabilire se il cessionario di uncredito agisca "per conto terzi" o per tutelare un interesse proprio.

Lagiurisprudenza di questa Corte ha precisato che il soggetto che acquistaun credito e agisce per la sua riscossione esercita un diritto entrato a farparte del proprio patrimonio, e non svolge un'attività per conto delcedente originario (cfr.

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 marzo2024, n. 7635; Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024,n. 4543).

L'attività di recupero del proprio credito, legittimamenteacquistato, non rientra pertanto nel campo di applicazione della norma enon necessita della relativa licenza.L’inquadramento della fattispecie dipende dalla qualificazione giuridica delnegozio intercorso tra il creditore originario (cedente) e il soggetto cheagisce per il recupero del credito (cessionario).L'orientamento consolidato di questa Corte esclude che tali accordipossano essere ricondotti a un mero mandato all'incasso.

Al contrario, essivengono qualificati come contratti con effetti reali, quali la cessione delcredito ai sensi dell'art. 1260 c.c. o, in contesti più complessi, comeaccordi atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (cfr.

Corte diCassazione, III civile, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7635 ; Corte diCassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543).

La SupremaCorte ha chiarito che in tali operazioni si realizza un trasferimentodefinitivo della titolarità del diritto di credito, che esce dal patrimonio delcedente per entrare in quello del cessionario.

In un caso emblematico, laCorte ha specificato che lo schema contrattuale «...non integra né unmandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art.1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondol'ordinamento giuridico» (cfr.

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20febbraio 2024, n. 4543 ), dal quale discende che il cessionario «ha agito aNumero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026tutela di un proprio diritto e per il recupero di un credito proprio (inquanto ad esso definitivamente e validamente ceduto)» (cfr.

Corte diCassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543).Un soggetto che agisce per il recupero di un credito di cui è divenuto pienoed esclusivo titolare in forza di un contratto di cessione (o altro negoziocon effetto traslativo) non è tenuto a possedere la licenza per il recuperocrediti per conto terzi di cui all'art. 115 TULPS.Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente escluso che l’anterioritàdella licenza del Questore ex art. 115 TULPS rispetto all’atto di cessione dicrediti in blocco costituisca requisito di validità dell’operazione.La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, comma 2,lett. b), del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, individua i soggetti legittimatiall’acquisto di crediti in massa, ma non prevede, né espressamente néimplicitamente, che la licenza di cui all’art. 115 TULPS debbanecessariamente precedere temporalmente l’atto di cessione, né che lasua mancanza al momento del trasferimento determini la nullità dell’atto.L’art. 115 TULPS, nel disporre che “la licenza del Questore abilita allosvolgimento dell’attività”, attiene alla regolazione dell’esercizio dell’attivitàdi recupero crediti sul piano amministrativo e non introduce unacondizione di validità civilistica degli atti di acquisto dei crediti, i qualirestano disciplinati dalle norme del diritto privato.Parimenti corretta è l’affermazione della Corte territoriale circa la mancataallegazione, da parte dell’appellante, di una specifica base normativa cheimponesse l’anteriorità della licenza rispetto alla cessione, non potendosisupplire a tale carenza mediante la prospettazione, in sede di legittimità,di una nullità non espressamente prevista dall’ordinamento.La decisione gravata neppure incorre, dunque, nel vizio di motivazioneapparente, perché illustra in modo esaustivo ed adeguato le ragioni chehanno condotto i giudici di merito al loro convincimento, né tanto menonel vizio di contraddittorietà della motivazione, ravvisabile solo inNumero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della stessa (Cass., sez. 1, 17/08/2020, n.17196).6.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le speseseguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborsodegli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 12 dicembre 2025.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 88/2023 depositatail 16/01/2023.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine da fatture di conguaglio per fornitura dienergia elettrica emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti diB Bar di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., relative a consumi riferiti al periodonovembre 2011 – ottobre 2014, a seguito di un contratto di fornitura inessere tra le parti dal 2009 al 2012. I crediti, per l’importo complessivo di€ 25.143,39, venivano successivamente ceduti in blocco a [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 19 aprile 2017.Su ricorso della cessionaria, il Tribunale di Milano emetteva decretoingiuntivo, cui B Bar proponeva opposizione, contestando la legittimazionedi NPL, la validità della cessione, la fondatezza dei conguagli, nonché laprescrizione di parte del credito.Con sentenza n. 5241/2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, macondannava l’opponente al pagamento della somma di € 18.740,15,ritenendo prescritto il residuo importo di € 6.403,24.2. Avverso tale decisione proponeva appello B Bar, insistendo, tra l’altro,sul difetto di legittimazione di NPL per mancanza di autorizzazioneantecedente alla cessione e sull’erroneità dei conguagli; NPL ManagementS.p.A. proponeva appello incidentale, censurando la dichiarataprescrizione del credito residuo.2.1. Con sentenza n. 88/2023, del 16 gennaio 2023, la Corte d’Appello diMilano rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale,ritenendo valida la cessione dei crediti, legittima la pretesa creditoria enon prescritto l’importo richiesto con la fattura di € 6.403,24, conconseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di B Bar alpagamento dell’intera somma richiesta.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/20263. B Bar di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta decisione sulla base di due motivi illustrati da memoria.3.1. Ha resistito con controricorso NPLRAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di leggeex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1418 c.c., 1421 c.c., 1423c.c., 58 e 106 [OSCURATO:PERSONA], 2 D.M. dell’Economia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53e 115 TUPLS, per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato chenon sia necessaria l’anteriorità della licenza del Questore ex art. 115TULPS rispetto all’atto di cessione di crediti in blocco.La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, comma 2,lett. b), D.M. 2 aprile 2015 n. 53, consente l’acquisto di crediti in massaesclusivamente a soggetti appartenenti a categorie tipizzate, tra cui lesocietà titolari di licenza ex art. 115 TULPS. Trattandosi di normeimperative di diritto pubblico, l’abilitazione costituisce presuppostonecessario e preventivo della liceità dell’operazione.Poiché l’art. 115 TULPS stabilisce che “la licenza del Questore abilita allosvolgimento dell’attività”, ne consegue che la licenza deve precederel’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti. Nel caso di specie, essendopacifico che la cessione risale all’aprile 2017 e che la licenza è successiva(settembre 2017, peraltro non prodotta), la cessione deve ritenersi nullaper contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.La nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. ed è insanabile, nonessendo ammessa convalida ex art. 1423 c.c., sicché la successivaacquisizione della licenza non può spiegare effetti sananti. Erronea è,infine, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’appellante nonavrebbe allegato la necessità dell’anteriorità, trattandosi comunque diquestione rilevabile d’ufficio.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/20264.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la nullità dellasentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello reso una motivazione intrinsecamentecontraddittoria e apparente in ordine all’avvenuta allegazione, da partedell’appellante, della necessità dell’anteriorità della licenza ex art. 115TULPS rispetto alla cessione dei crediti.La sentenza impugnata, da un lato, riporta correttamente il motivo diappello nel quale B Bar aveva esplicitamente posto a confronto la datadella cessione (aprile 2017) con quella della licenza (settembre 2017),deducendone la carenza di legittimazione; dall’altro lato, negaapoditticamente che tale allegazione sia mai stata formulata, affermandoche l’appellante non avrebbe dedotto la necessità dell’anteriorità del titoloabilitativo.Sussiste pertanto un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,che rende la motivazione perplessa e incomprensibile, secondo i principiaffermati dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., nn. 8053 e 8054 del 2014).La contraddittorietà è ulteriormente confermata dal fatto che la Corte, purnegando l’allegazione, decide comunque nel merito sulla questionedell’anteriorità, affermando che essa non sarebbe richiesta, il chepresuppone logicamente che la questione fosse stata introdotta nelgiudizio.5. I motivi congiuntamente esaminati stante la stretta connessione sonoinfondati.La questione giuridica relativa alla necessità della licenza di cui all’art. 115del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA] (TULPS) in capo alsoggetto cessionario di un credito che agisce per il suo recupero è statagià risolta da questa Corte nel senso di escludere tale obbligo,valorizzando la distinzione tra l’attività di recupero crediti svolta per contodi terzi e l’esercizio di un diritto di credito proprio.Numero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026L'art. 115 TULPS subordina a licenza del Questore l'attività di agenzia diaffari, che include le operazioni di recupero di crediti per conto altrui. Ilfulcro della questione risiede quindi nello stabilire se il cessionario di uncredito agisca "per conto terzi" o per tutelare un interesse proprio. Lagiurisprudenza di questa Corte ha precisato che il soggetto che acquistaun credito e agisce per la sua riscossione esercita un diritto entrato a farparte del proprio patrimonio, e non svolge un'attività per conto delcedente originario (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 marzo2024, n. 7635; Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024,n. 4543). L'attività di recupero del proprio credito, legittimamenteacquistato, non rientra pertanto nel campo di applicazione della norma enon necessita della relativa licenza.L’inquadramento della fattispecie dipende dalla qualificazione giuridica delnegozio intercorso tra il creditore originario (cedente) e il soggetto cheagisce per il recupero del credito (cessionario).L'orientamento consolidato di questa Corte esclude che tali accordipossano essere ricondotti a un mero mandato all'incasso. Al contrario, essivengono qualificati come contratti con effetti reali, quali la cessione delcredito ai sensi dell'art. 1260 c.c. o, in contesti più complessi, comeaccordi atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (cfr. Corte diCassazione, III civile, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7635 ; Corte diCassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543). La SupremaCorte ha chiarito che in tali operazioni si realizza un trasferimentodefinitivo della titolarità del diritto di credito, che esce dal patrimonio delcedente per entrare in quello del cessionario. In un caso emblematico, laCorte ha specificato che lo schema contrattuale «...non integra né unmandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art.1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondol'ordinamento giuridico» (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20febbraio 2024, n. 4543 ), dal quale discende che il cessionario «ha agito aNumero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026tutela di un proprio diritto e per il recupero di un credito proprio (inquanto ad esso definitivamente e validamente ceduto)» (cfr. Corte diCassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543).Un soggetto che agisce per il recupero di un credito di cui è divenuto pienoed esclusivo titolare in forza di un contratto di cessione (o altro negoziocon effetto traslativo) non è tenuto a possedere la licenza per il recuperocrediti per conto terzi di cui all'art. 115 TULPS.Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente escluso che l’anterioritàdella licenza del Questore ex art. 115 TULPS rispetto all’atto di cessione dicrediti in blocco costituisca requisito di validità dell’operazione.La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, comma 2,lett. b), del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, individua i soggetti legittimatiall’acquisto di crediti in massa, ma non prevede, né espressamente néimplicitamente, che la licenza di cui all’art. 115 TULPS debbanecessariamente precedere temporalmente l’atto di cessione, né che lasua mancanza al momento del trasferimento determini la nullità dell’atto.L’art. 115 TULPS, nel disporre che “la licenza del Questore abilita allosvolgimento dell’attività”, attiene alla regolazione dell’esercizio dell’attivitàdi recupero crediti sul piano amministrativo e non introduce unacondizione di validità civilistica degli atti di acquisto dei crediti, i qualirestano disciplinati dalle norme del diritto privato.Parimenti corretta è l’affermazione della Corte territoriale circa la mancataallegazione, da parte dell’appellante, di una specifica base normativa cheimponesse l’anteriorità della licenza rispetto alla cessione, non potendosisupplire a tale carenza mediante la prospettazione, in sede di legittimità,di una nullità non espressamente prevista dall’ordinamento.La decisione gravata neppure incorre, dunque, nel vizio di motivazioneapparente, perché illustra in modo esaustivo ed adeguato le ragioni chehanno condotto i giudici di merito al loro convincimento, né tanto menonel vizio di contraddittorietà della motivazione, ravvisabile solo inNumero registro generale 7969/2023Numero sezionale 4806/2025Numero di raccolta generale 9191/2026Data pubblicazione 11/04/2026presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della stessa (Cass., sez. 1, 17/08/2020, n.17196).6. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le speseseguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborsodegli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 12 dicembre 2025.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]
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