CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Milano. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; La Corte territoriale, in particolare, condividendo le considerazioni espresse dal primo giudice, ha ritenuto provata l’identificazione degli odierni ricorrenti come due dei tre soggetti che, unitamente ad altro coimputato e reo confesso, [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi impossessati di una serie di oggetti custoditi all’interno dell’autoveicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], tra cui un mazzo di chiavi, si erano introdotti all’interno del box dell’abitazione della di lei madre ed avevano sottratto ulteriori beni. presenti in aula; nonché nel rinvenimento di parte della refurtiva presso l’abitazione della famiglia Roma e l’utilizzo, per la commissione del fatto, di una vettura risultata intestata alla madre di un soggetto che, il giorno seguente, era stato controllato a bordo della stessa auto in compagnia del cane di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale si lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui si ritiene provata l’identificazione del ricorrente come uno degli autori dei furti in assenza di sufficienti elementi indiziari ma esclusivamente sulla base della visione di un video, ritenuto poco chiaro e comunque relativo al solo reato di furto in abitazione, senza che si sia tenuto conto del mancato rinvenimento dei beni sottratti o degli indumenti indossati dall’autore del furto all’esito della perquisizione eseguita presso l’abitazione dello [OSCURATO:PERSONA] in data 13 giugno 2018 e senza altresì tener conto delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato come suoi correi due soggetti diversi dagli odierni ricorrenti. Entrambi i giudici di merito avrebbero attribuito rilievo decisivo al riconoscimento effettuato da un agente di p.g. sulla base della visione di un filmato poco chiaro ed in assenza di certi elementi identificativi, senza per contro valutare la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] di soggetti diverse, che avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da entrambi gli imputati, rispetto ai quali può procedersi ad una trattazione unitaria per il loro contenuto sostanzialmente sovrapponibile, devono essere dichiarati inammissibili perché generici, nella parte in cui non si confrontano realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, e perché richiedono a questa Corte di procedere ad una rivalutazionedi merito non consentita in sede di legittimità. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata non emergono profili di illogicità né aspetti contraddittori rispetto alle acquisizioni processuali, avendo entrambi i giudici di merito tratto la prova della responsabilità dei due imputati per i fatti loro ascritti da dati coerenti e probatoriamente significativi, valorizzando in particolare il contenuto del filmato registrato dalla telecamera di sicurezza situata all’esterno dell’abitazione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], desumendo, dalle modalità del fatto e dalla quasi contestualità degli eventi, che i medesimi soggetti dovevano essersi precedentemente procurati le chiavi del box asportate poco prima dall’auto della di lei figlia, [OSCURATO:PERSONA] (la quale, infatti, appena scoperto il furto aveva allarmato la madre che si era precipitata in casa e scoperto l’ulteriore furto). andatura;lo stesso giudice di primo grado ha constatato l’identità tra i soggetti ripresi in video e gli imputati presenti in dibattimento e la Corte di appello di Milano ha nuovamente ribadito la chiarezza delle immagini, a conferma dell’affidabilità del riconoscimento. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici territoriali hanno valutato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso solo a seguito del medesimo riconoscimento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui ha accusato come suoi correi soggetti diversi dai due ricorrenti, ma le hanno ritenute non credibili, proprio perché in contrasto con quanto emergeva dalla visione del filmato. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma, che si ritiene equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento