Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 23732/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22611/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] SpA)in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Tritone n. 102 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 21 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]) stipulò un contratto di factoring con la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi [OSCURATO:SOCIETA] successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] SpA) nel cui ambito furono ceduti i crediti maturati dalla prima anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito Hertz); quest’ultima, operante nel settore della locazione a breve termine di autoveicoli, stipulò un contratto di franchising con [OSCURATO:SOCIETA] a fronte del versamento di compensi mensili per il periodo 2011-2013; le parti regolamentarono mensilmente le reciproche partite di dare/avere effettuando operazioni contabili denominate “netti mensili”; per il combinato dispost o di questi due contratti, resi reciprocamente opponibili, il franchesee debitore ceduto Hertz doveva rimettere somme mensili alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di stipula di un ulteriore contratto di franchising la [OSCURATO:SOCIETA] comunicò alla Hertz di eseguire i pagamenti presso di sé e la Hertz le versò l’importo di € 1.473.386,20 corrispondente alle mensilità di ottobre e novembre 2013;la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] assunse di aver ricevuto dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] due estratti conto per lo stesso titolo e lo stesso periodo recanti un importo maggiore pari ad € 2.488.626,80 sì da essere giustificato l’esigere quale pagamento la somma riportata oltre quelle afferenti il periodo marzo-agosto 2014; la Hertz chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano due sequestri liberatori ed instaurò due giudizi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare l’efficacia ed opponibilità ad essa attrice del contratto di cessione e, per l’effetto, l’individuazione del soggetto legittimato all’incasso dei crediti relativi ai netti mensili; in via subordinata chiese, per l’ipotesi di ritenuta opponibilità della cessione e quindi di legittimazione di Mediocredito all’incasso dei netti mensili di ottobre e novembre 2013, accertarsi e dichiararsi l’estinzione parziale dei netti mensili maturati a partire dal marzo 2014 con il controcredito da essa vantato per la ripetizione di quanto erroneamente versato a [OSCURATO:SOCIETA]; quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo accertarsi l’inefficacia e/o l’inopponibilità della cessione , mentre Mediocredito si costituì chiedendo accertarsi la piena efficacia e opponibilità della cessione dei crediti relativa ai mesi di ottobre e novembre 2013 quantificati nell’importo di € 2.488.627,19 e disporsi lo svincolo in suo favore delle somme sottoposte a sequestro;all’esito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente interruzione del giudizio, Hertz lo riassunse nei confronti delle originarie convenute che si costituirono formulando conclusioni analoghe a quelle già esposte; il Tribunale di Milano accertò la piena efficacia ed opponibilità della cessione relativa ai crediti di ottobre e novembre 2013 e, in accoglimento della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] SpA (già Mediocredito), condannò la Hertz a pagare alla stessa l’importo di € 2.488.627,19 oltre interessi;a seguito di richiesta di Intesa di insinuazione nello stato passivo della società fallita, la richiesta fu rigettata per mancata prova dell’intervenuto pagamento del corrispettivo delle cessioni da parte della banca; aseguito di appello di Hertz che censurò la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente la prova del corrispettivo delle due cessioni di credito, essendovi evidenza del fatto che la Hertz avesse già effettuato accrediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di € 1.473.386,20, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 10/6/2022, ha accolto il gravame ritenendo che la banca non avesse assolto all’onere della prova del proprio credito.

Ha dichiarato di condividere la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano di rigetto dell’opposizione di Mediocredito allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la banca, al fine di ricostruire gli avvenuti versamenti, avrebbe dovuto disporre di scritture contabili ex art. 2709 c.c. e che non potesse farsi luogo ad un’inversione dell’onere della prova ritenendo sufficiente la mancata contestazione della ricezione, da parte di Hertz, delle conferme di cessione,a fronte della mancata prova dell’avvenuto bonifico da parte della banca dell’importo reclamato; ha altresì fatto riferimento ad ulteriore documentazione versata in atti dalla quale ha ritenuto non potersi dedurre la prova dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi; avverso la sentenza che, in accoglimento del gravame, ha accertato che Hertz non è tenuta a pagare alcuna somma in favore di Intesa SanpaoloSpA la banca ha proposto ricorso per cass azione sulla base di due motivi; ha resistito Hertz con controricorso; il ricorso è stato fissatoper la trattazione in Adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: con il primo motivo di ricorso, deducente, ai sensi dell’ art . 360, primo co. n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,e la cui esposizione inizia a pag. 24 e termina alle prime tre righe della pag. 50, la ricorrente assume che la corte avrebbe omesso di considerare un fatto storico decisivo; la lunga illustrazione del motivo si caratterizza nei modi che seguono; nelle prime pagine, dalla 24 alla 27, l’illustrazione si articola in quattro punti che sono, secondo le intestazioni dei paragrafi, dedicate all’esposizione di presunto mancato assolvimento di aspetti dell’onere della prova ed uno a quella che si dice “irrilevanza di altri giudizi fra le parti”; a pag. 28, sotto il punto

5.1.6. finalmente si svolge una enunciazione finalizzata ad individuare il preteso “fatto omesso”, ma lo si fa testualmente indicandolo come costituito “dalla circostanza (provata documentalmente), che la cronologia e la causale delle operazioni riportate nei seguenti documenti: doc. 7 (le conferme di cessione), doc. 12 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], docti 14, 15 e da 20 a 26 prodotti in primo grado e nel giudizio innanzi la la sezione fallimentare del Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. nelle comunicazioni di cessione rilasciate da vari istituti bancari risultano pienamente compatibili con l’imputazione dei pagamenti a corrispettivo delle cessioni operata nella presente vicenda; questi documenti sono la prova del credito diIntesa [OSCURATO:PERSONA]”; ora, è sufficiente considerare questa enunciazione per cogliere come il motivo non deduca il paradigma del n. 5 citato e la successiva esposizione lo conferma, se ve ne fosse bisogno, dato che si articola con diffuse considerazioni a commento appunto di emergenze documentali, così postulando un sindacato non consentito a questa Corte e non l’omesso esame di un fatto. l’illustrazione descritta rende, invero, il motivo con evidenza inammissibile, in quanto lungi dal dedurre effettivamente l’omesso esame di “un fatto decisivo”, si risolve in una sollecitazione, attraverso la lunga esposizione, riproduttiva di una serie di documenti, ad una rivalutazione della quaestio facti, così collocandosi al di fuori dei criteri che al paradigma del n. 5 hanno assegnato le Sezioni Unite nelle note sentenza nn. 8053 e 8054 del 2014; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione all’efficacia non liberatoria del pagamento effettuato da Hertz e relativo suo obbligo di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] SpA- la banca assume che la sentenza ha violato la disposizione indicata nella parte in cui ha ritenuto che Hertz avesse correttamente pagato a [OSCURATO:SOCIETA] omettendo di rilevare il difetto di legittimazione di quest’ultima in ragione dell’intervenuta cessione dei crediti.

Essendo stata sempre Hertz al corrente dell’intervenuta cessione dei crediti,la Corte del merito avrebbe dovuto applicare l’art. 1264 c.c. e ritenere non liberato il debitore che aveva pagato al cedente, essendovi prova dell’avvenuta cessione; ilmotivo è parimenti inammissibile, atteso che, lungi dal denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c. evidenziando come sarebbe stata commessa la prima e la seconda, si risolve, nuovamente, attraverso un rinvio a documenti e la riproduzione di una serie di altri documenti, in una sollecitazione a rivalutarli per desumere solo sullabase di tale valutazione l’una o l’altra, così nuovamente postulando una preliminare rimeditazione dellaquaestio facti; in buona sostanza, all’esito della lunga esposizione che dura fino alla pag. 63, non si coglie nemmeno alcuna evocazione dell’art. 1264 c.c. e ciò né per dimostrare come esso sarebbe stato violato (cioè sarebbero stati erroneamente interpretati suoi elementi letterali oppureil significato finale che essi esprimono, cioè la norma che dovrebbero rivelare), né per dimostrare che la fattispecie fattuale per come apprezzata dal giudice di merito – che, come si è detto, inammissibilmente questa Corte viene sollecitata a preliminarmente rivalutare – sarebbe stata mal sussunta sotto detta norma, così realizzando la c.d. falsa applicazione; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 12.000 ( oltre € 200 per esborsi) , oltre accessori di legge e spese generali al15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22611/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] SpA)in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Tritone n. 102 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 21 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]) stipulò un contratto di factoring con la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi [OSCURATO:SOCIETA] successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] SpA) nel cui ambito furono ceduti i crediti maturati dalla prima anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito Hertz); quest’ultima, operante nel settore della locazione a breve termine di autoveicoli, stipulò un contratto di franchising con [OSCURATO:SOCIETA] a fronte del versamento di compensi mensili per il periodo 2011-2013; le parti regolamentarono mensilmente le reciproche partite di dare/avere effettuando operazioni contabili denominate “netti mensili”; per il combinato dispost o di questi due contratti, resi reciprocamente opponibili, il franchesee debitore ceduto Hertz doveva rimettere somme mensili alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di stipula di un ulteriore contratto di franchising la [OSCURATO:SOCIETA] comunicò alla Hertz di eseguire i pagamenti presso di sé e la Hertz le versò l’importo di € 1.473.386,20 corrispondente alle mensilità di ottobre e novembre 2013;la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] assunse di aver ricevuto dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] due estratti conto per lo stesso titolo e lo stesso periodo recanti un importo maggiore pari ad € 2.488.626,80 sì da essere giustificato l’esigere quale pagamento la somma riportata oltre quelle afferenti il periodo marzo-agosto 2014; la Hertz chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano due sequestri liberatori ed instaurò due giudizi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare l’efficacia ed opponibilità ad essa attrice del contratto di cessione e, per l’effetto, l’individuazione del soggetto legittimato all’incasso dei crediti relativi ai netti mensili; in via subordinata chiese, per l’ipotesi di ritenuta opponibilità della cessione e quindi di legittimazione di Mediocredito all’incasso dei netti mensili di ottobre e novembre 2013, accertarsi e dichiararsi l’estinzione parziale dei netti mensili maturati a partire dal marzo 2014 con il controcredito da essa vantato per la ripetizione di quanto erroneamente versato a [OSCURATO:SOCIETA]; quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo accertarsi l’inefficacia e/o l’inopponibilità della cessione , mentre Mediocredito si costituì chiedendo accertarsi la piena efficacia e opponibilità della cessione dei crediti relativa ai mesi di ottobre e novembre 2013 quantificati nell’importo di € 2.488.627,19 e disporsi lo svincolo in suo favore delle somme sottoposte a sequestro;all’esito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente interruzione del giudizio, Hertz lo riassunse nei confronti delle originarie convenute che si costituirono formulando conclusioni analoghe a quelle già esposte; il Tribunale di Milano accertò la piena efficacia ed opponibilità della cessione relativa ai crediti di ottobre e novembre 2013 e, in accoglimento della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] SpA (già Mediocredito), condannò la Hertz a pagare alla stessa l’importo di € 2.488.627,19 oltre interessi;a seguito di richiesta di Intesa di insinuazione nello stato passivo della società fallita, la richiesta fu rigettata per mancata prova dell’intervenuto pagamento del corrispettivo delle cessioni da parte della banca; aseguito di appello di Hertz che censurò la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente la prova del corrispettivo delle due cessioni di credito, essendovi evidenza del fatto che la Hertz avesse già effettuato accrediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di € 1.473.386,20, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 10/6/2022, ha accolto il gravame ritenendo che la banca non avesse assolto all’onere della prova del proprio credito. Ha dichiarato di condividere la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano di rigetto dell’opposizione di Mediocredito allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la banca, al fine di ricostruire gli avvenuti versamenti, avrebbe dovuto disporre di scritture contabili ex art. 2709 c.c. e che non potesse farsi luogo ad un’inversione dell’onere della prova ritenendo sufficiente la mancata contestazione della ricezione, da parte di Hertz, delle conferme di cessione,a fronte della mancata prova dell’avvenuto bonifico da parte della banca dell’importo reclamato; ha altresì fatto riferimento ad ulteriore documentazione versata in atti dalla quale ha ritenuto non potersi dedurre la prova dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi; avverso la sentenza che, in accoglimento del gravame, ha accertato che Hertz non è tenuta a pagare alcuna somma in favore di Intesa SanpaoloSpA la banca ha proposto ricorso per cass azione sulla base di due motivi; ha resistito Hertz con controricorso; il ricorso è stato fissatoper la trattazione in Adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: con il primo motivo di ricorso, deducente, ai sensi dell’ art . 360, primo co. n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,e la cui esposizione inizia a pag. 24 e termina alle prime tre righe della pag. 50, la ricorrente assume che la corte avrebbe omesso di considerare un fatto storico decisivo; la lunga illustrazione del motivo si caratterizza nei modi che seguono; nelle prime pagine, dalla 24 alla 27, l’illustrazione si articola in quattro punti che sono, secondo le intestazioni dei paragrafi, dedicate all’esposizione di presunto mancato assolvimento di aspetti dell’onere della prova ed uno a quella che si dice “irrilevanza di altri giudizi fra le parti”; a pag. 28, sotto il punto 5.1.6. finalmente si svolge una enunciazione finalizzata ad individuare il preteso “fatto omesso”, ma lo si fa testualmente indicandolo come costituito “dalla circostanza (provata documentalmente), che la cronologia e la causale delle operazioni riportate nei seguenti documenti: doc. 7 (le conferme di cessione), doc. 12 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], docti 14, 15 e da 20 a 26 prodotti in primo grado e nel giudizio innanzi la la sezione fallimentare del Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. nelle comunicazioni di cessione rilasciate da vari istituti bancari risultano pienamente compatibili con l’imputazione dei pagamenti a corrispettivo delle cessioni operata nella presente vicenda; questi documenti sono la prova del credito diIntesa [OSCURATO:PERSONA]”; ora, è sufficiente considerare questa enunciazione per cogliere come il motivo non deduca il paradigma del n. 5 citato e la successiva esposizione lo conferma, se ve ne fosse bisogno, dato che si articola con diffuse considerazioni a commento appunto di emergenze documentali, così postulando un sindacato non consentito a questa Corte e non l’omesso esame di un fatto. l’illustrazione descritta rende, invero, il motivo con evidenza inammissibile, in quanto lungi dal dedurre effettivamente l’omesso esame di “un fatto decisivo”, si risolve in una sollecitazione, attraverso la lunga esposizione, riproduttiva di una serie di documenti, ad una rivalutazione della quaestio facti, così collocandosi al di fuori dei criteri che al paradigma del n. 5 hanno assegnato le Sezioni Unite nelle note sentenza nn. 8053 e 8054 del 2014; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione all’efficacia non liberatoria del pagamento effettuato da Hertz e relativo suo obbligo di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] SpA- la banca assume che la sentenza ha violato la disposizione indicata nella parte in cui ha ritenuto che Hertz avesse correttamente pagato a [OSCURATO:SOCIETA] omettendo di rilevare il difetto di legittimazione di quest’ultima in ragione dell’intervenuta cessione dei crediti. Essendo stata sempre Hertz al corrente dell’intervenuta cessione dei crediti,la Corte del merito avrebbe dovuto applicare l’art. 1264 c.c. e ritenere non liberato il debitore che aveva pagato al cedente, essendovi prova dell’avvenuta cessione; ilmotivo è parimenti inammissibile, atteso che, lungi dal denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c. evidenziando come sarebbe stata commessa la prima e la seconda, si risolve, nuovamente, attraverso un rinvio a documenti e la riproduzione di una serie di altri documenti, in una sollecitazione a rivalutarli per desumere solo sullabase di tale valutazione l’una o l’altra, così nuovamente postulando una preliminare rimeditazione dellaquaestio facti; in buona sostanza, all’esito della lunga esposizione che dura fino alla pag. 63, non si coglie nemmeno alcuna evocazione dell’art. 1264 c.c. e ciò né per dimostrare come esso sarebbe stato violato (cioè sarebbero stati erroneamente interpretati suoi elementi letterali oppureil significato finale che essi esprimono, cioè la norma che dovrebbero rivelare), né per dimostrare che la fattispecie fattuale per come apprezzata dal giudice di merito – che, come si è detto, inammissibilmente questa Corte viene sollecitata a preliminarmente rivalutare – sarebbe stata mal sussunta sotto detta norma, così realizzando la c.d. falsa applicazione; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 12.000 ( oltre € 200 per esborsi) , oltre accessori di legge e spese generali al15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a nor
Sentenza Cassazione n. 23732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris