CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 19140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 17 ottobre 2023, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 647 cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato così riqualificato il delitto allo stesso originariamente contestato di ricettazione di un assegno. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per saltum il procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'ipotesi di ricettazione di cui al capo b), lamentando che la fattispecie di cose smarrite non può essere configurata in relazione a quei mezzi di pagamento che attraverso elementi univoci consentono di risalire al loro titolare; peraltro, l'imputato, al momento della consegna del titolo alla negoziante, aveva rappresentato circostanze false idonee a fornire dimostrazione della consapevole ricezione in mala fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, va ricordato come, secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278225 - 01); l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio dichiarare la fondatezza del ricorso posto che, l'assegno poi negoziato dal Romeo, conteneva l'esatta indicazione del suo titolare e venne ceduto dal ricorrente con modalità tali da rendere evidente il dolo di cui all'art. 648 cod.pen. sotto il profilo della consapevolezza dell'origine illecita. Ne consegue, pertanto, che ha errato il giudice del tribunale nell'affermare la sussistenza dell'ipotesi di appropriazione di cose smarrite poiché l'impossessamento e la ricezione successiva di un assegno circolare intestato ad altri, integra proprio la condotta di furto e la successiva ricezione va qualificata come fattispecie di ricettazione, così che l'impugnata pronuncia deve essere annullata perché si proceda al giudizio in ordine al contestato delitto di cui all'art. 648 cod.pen.. 2 Quanto all'individuazione del giudice di rinvio va ricordato che nel caso di specie si procede per il reato di ricettazione, punito con pena congiunta, così che la sentenza di proscioglimento a seguito di riqualificazione del fatto non incontra limiti alla sua appellabilità come risultante dal secondo comma dell'art. 593 cod.proc.pen.; pertanto, avverso la sentenza che qualifichi ex art. 647 cod.pen. la condotta originariamente contestata a titolo dell'art. 648 cod.pen., il pubblico ministero può proporre o appello ovvero, ai sensi del primo comma dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione. Infatti, la suddetta disposizione, intitolata:" Ricorso immediato per cassazione", stabilisce che il ricorso diretto in cassazione, anche detto ricorso per saltum, è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma. In applicazione del quarto comma del citato articolo 569 va poi affermato che proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento a seguito di riqualificazione del reato originariamente contestato, all'eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione v degli atti al giudice competente per l'appello. Difatti, individuata la ratio del ricorso per sa/turo nelle esigenze deflattive del processo e di celerità dello stesso, che hanno portato a derogare alla regola della indeclinabilità dei gradi di giudizio nei casi in cui si intenda denunciare il vizio di violazione di legge, il legislatore (si veda al proposito la [OSCURATO:PERSONA] al codice di procedura penale), proprio al fine di evitare la dispersione dell'effetto sollecitatorio che l'istituto mira a conseguire, ha stabilito che la Corte di cassazione nel caso in cui annulli con rinvio la sentenza impugnata deve trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello. Ne consegue affermare, come già anticipato, che proposto ricorso per saltum da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado che abbia prosciolto l'imputato del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 647 cod.pen., il rinvio va disposto dinanzi al giudice competente per l'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Roma, 27 marzo 2024 LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] st