CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 38691/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18936/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro CARBONE Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3610/46/15, depositata in data 20 aprile 2015. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008 con il quale, a seguito di indagini bancarie, venivano recuperate a tassazione IRPEF, IRAP e IVA in base a prelevamenti e versamenti non autorizzati. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. La CTR della Campania, con sentenza in data 20 aprile 2015, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo inutilizzabile l’accertamento eseguito dall’Ufficio – alla luce della sentenza della Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228, sia in relazione ai prelevamenti, sia in relazione ai versamenti. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inutilizzabile l’accertamento in base alla sentenza Corte cost., n. 228/2014. Osserva il ricorrente che la suddetta sentenza del giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in relazione ai prelevamenti – con riferimento ai quali il ricorrente dichiara di prestare acquiescenza – e non anche in relazione ai versamenti. 2. Il ricorso è fondato. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, a seguito della pubblicazione della sentenza della F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Corte Costituzionale n. 228/2014, retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato oggetto di specifica impugnazione sul punto (Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2240), al fine di consentire al giudice di appello gli accertamenti di fatto necessari che consentano la corretta individuazione delle operazioni bancarie effettivamente incidenti sull’accertamento del maggior reddito (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34209; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519). 3. Peraltro, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma , n. 2, d.P.R. cit., non viene meno all'esito della citata sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572). Resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 cit. con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’accertamento sia venuto meno anche in relazione ai versamenti effettuati dal contribuente, non ha fatto buon governo dei suddetti principi. 4. La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle deduzioni di parte contribuente in relazione alle operazioni bancarie di versamento F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 (accreditamento), nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N