CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO i Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall'art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975, per la proposizione del ricorso avverso l'ordinanza del tribunale sul reclamo del detenuto; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che l'ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il