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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 20809/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3131/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6242/2016, depositata in data 1° luglio2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Credito di imposta- art. 2 commi 539 - 547 legge 244/2007 -decadenza

1. L ’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.un avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato dalla società per l ’anno 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, stante la mancata comunicazione dei livelli occupazionali (cd.

C/IAL). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta adita dalla contribuente accoglieva il ricorso rilevando che nonostante la mancata dichiarazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, sul piano sostanziale non vi fosse stato «incremento occupazionale ai sensi della legge 244/2007, art. 2 co. 539-548» (così la sentenza della CTR).

2. Interposto gravame dall’Ufficio, la CTR di Napoli confermava la decisione di primo grado sulla considerazione che «la società ha presentato dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2010, da cui sono evincibili i dati utili alla verifica del mantenimento dei livelli occupazionali e, quindi, della sussistenza del beneficio» (pag. 2 della sentenza).

La CTR muoveva, quindi, dalla natura ‘meramente formale’ della violazione consistente nell’omessa comunicazione dei livelli occupazionali.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o .

L a s oci età ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dai commi 539 a 547 della L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Osserva, in particolare, che la violazione dell’obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza.

2. Il motivo è fondato.

3. L’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a)se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro c reati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro.

La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547).

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Inoltre, il comma 4 dell’articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto.

Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso.

La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata.

Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del presente decreto».

4. Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (Cass. 5/11/2021, n. 31858).

In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta.

L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ex multis, Cass.26/7/2022, n. 23391).

Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l’invio di detta comunicazione , previsto a pena di decadenza dal beneficio,debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010).In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale».

5. Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sianell’ipotesi in cui il termine per l’invio della comunicazione non venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia, infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione.

In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico delle imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’[OSCURATO:PERSONA] le verifiche sulla spettanza delle agevolazioni previste.

Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 della legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo» sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, resa in controversia analoga a quella per cui è l’odierno ricorso, e Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13514). 6.Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi della CTR che ha attribuito all’onere prescritto per la comunicazione (mod.

IAL) la rilevanza di un semplice adempimento ultroneo rispetto all’effettivo mantenimento dei livelli occupazionali previsti; in altri termini, il giudice del gravame ha errato nel ritenere la natura meramente formale della violazione consistente nella mancata comunicazione dei livelli occupazionali.

7. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

La controricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3131/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6242/2016, depositata in data 1° luglio2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Credito di imposta- art. 2 commi 539 - 547 legge 244/2007 -decadenza 1. L ’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.un avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato dalla società per l ’anno 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, stante la mancata comunicazione dei livelli occupazionali (cd. C/IAL). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta adita dalla contribuente accoglieva il ricorso rilevando che nonostante la mancata dichiarazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, sul piano sostanziale non vi fosse stato «incremento occupazionale ai sensi della legge 244/2007, art. 2 co. 539-548» (così la sentenza della CTR). 2. Interposto gravame dall’Ufficio, la CTR di Napoli confermava la decisione di primo grado sulla considerazione che «la società ha presentato dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2010, da cui sono evincibili i dati utili alla verifica del mantenimento dei livelli occupazionali e, quindi, della sussistenza del beneficio» (pag. 2 della sentenza). La CTR muoveva, quindi, dalla natura ‘meramente formale’ della violazione consistente nell’omessa comunicazione dei livelli occupazionali. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . L a s oci età ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dai commi 539 a 547 della L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Osserva, in particolare, che la violazione dell’obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza. 2. Il motivo è fondato. 3. L’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a)se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro c reati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro. La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547). In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del presente decreto». 4. Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (Cass. 5/11/2021, n. 31858). In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta. L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ex multis, Cass.26/7/2022, n. 23391). Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l’invio di detta comunicazione , previsto a pena di decadenza dal beneficio,debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010).In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale». 5. Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sianell’ipotesi in cui il termine per l’invio della comunicazione non venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia, infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione. In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico delle imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’[OSCURATO:PERSONA] le verifiche sulla spettanza delle agevolazioni previste. Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 della legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo» sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, resa in controversia analoga a quella per cui è l’odierno ricorso, e Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13514). 6.Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi della CTR che ha attribuito all’onere prescritto per la comunicazione (mod. IAL) la rilevanza di un semplice adempimento ultroneo rispetto all’effettivo mantenimento dei livelli occupazionali previsti; in altri termini, il giudice del gravame ha errato nel ritenere la natura meramente formale della violazione consistente nella mancata comunicazione dei livelli occupazionali. 7. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. La controricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liqu