CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u-El-ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo &L. Z. C-4-D - eice_ e_ -7 " - ) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 4.4.2019 del Tribunale di Terni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 217 L.Fall. di cui al capo b), riducendo la pena per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto al capo A) ad anni due di reclusione, nonché riducendo ad anni due le pene accessorie fallimentari. 1.1. All'imputato è stata ascritta - in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Orvieto in data 09.03.2012 - la condotta dell'aver distratto dalle casse della società suddetta la somma di 39.510,95 euro, senza alcuna giustificazione, adducendo la causale "retribuzione socio Della Marta" per gli anni 2008 e 2009, dell'aver distratto la somma di 9.541,00 euro per l'anno 2007, per pagamenti in favore di esso [OSCURATO:PERSONA] privi di giustificazione e della somma complessiva di 52.858,99 euro nell'anno 2008, effettuando prelievi a suo favore esclusivo, recando pregiudizio ai creditori della società poi fallita. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputto, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta addebitata all'imputato fosse idonea ad integrare l'ipotesi delittuosa della bancarotta fraudolenta per distrazione, così come prevista e punita dall'art. 216 comma 1 n. 1 L.F.; invero sulla scorta delle sole risultanze delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto che dall'esame delle scritture contabili della società SEPI -[OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata- sarebbero emerse movimentazioni ingiustificate di denaro di cassa; tuttavia, per ritenere che la condotta dell'amministratore che ha ricevuto il pagamento di un proprio asserito compenso integri l'ipotesi di reato di cui all'art. 216, co. 1 n. 1, L.F. è necessario che sia puntualmente compiuta una disamina della sua condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria della società amministrata, al fine di valutare, sia la possibilità di giustificare la prognosi postuma che la condotta dell'amministratore, abbia concretamente messo in pericolo l'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, sia l'esistenza in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta pericolosa in concreto tenuta; tale valutazione è stata totalmente omessa nei primi due gradi di giudizio essendosi i giudici di merito limitati a valorizzare il narrato dal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la Corte territoriale ha omesso di considerare le dichiarazioni in merito rese dal teste Montegiove (comnnercialistica si cui è avvalsa la SEPI s.r.I.) e ha negato altresì la richiesta di perizia, volta proprio a far luce sulla effettiva natura dei pagamenti in questione; peraltro, non è stata chiarita l'esistenza in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento soggettivo, che pur deve essere accertato per ritenere integrata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitatagli; nel caso di specie i giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio in capo all'imputato in presenza di una condotta qualificata chiaramente come colposa;2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 L.F., per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto sussistente tale ipotesi delittuosa e, quindi, erroneamente applicato l'art. 216 comma 1 n. 1) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, circostanza questa che legittima, in ogni caso, l'annullamento della sentenza impugnata a mente di quanto all'uopo previsto all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) per erronea applicazione degli artt. 163 e/o 164 c.p., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta formulata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato, nello specifico, in est( J;mo subordine chiesta la rideterminazione della pena comminata secondo il minimo consentito e quindi sospesa ex art. 163 c.p.; vero è infatti che la pena inflitta in appello è stata rideterminata nella misura di 2 anni di reclusione, e quindi entro la soglia prevista dall'art.163 c.p. per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ma la valutazione compiuta dalla Corte territoriale sembra aver per converso tenuto conto di una precedente pena inflitta dal Tribunale di Terni all'imputato, all'esito del giudizio conclusosi con sentenza del 18.12.2012 con cui quest'ultimo era stato condannato alla pena di 1 anni e 4 mesi di reclusione; tale sentenza è stata tuttavia riformata dalla Corte di Appello di Perugia, che con sentenza n. 331/2018 del 12.03.2018 che ha assolto l'imputato dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; inoltre, il ricorrente non ha mai riportato ulteriori condanne, sicchè risulta evidente l'illegittimità della pronuncia impugnata anche laddove ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena, senza compiere alcuna valutazione ih merito al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 c.p., avendo per converso valorizzato un dato insussistente. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità delle ulteriori doglianze con dichiarazione di conferma della penale responsabilità per il reato sub A). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale ascritto all'imputato al capo A) è infondato. I giudici di merito hanno dato ampiamente conto dei ripetuti prelievi di denaro dalla cassa sociale effettuati dall'imputato a proprio favore, quando lo stesso rivestiva la carica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.l. e, a fonte di tale specifiche contestazioni il ricorrente ha addotto di avere prelevato le somme anzidette a titolo di "compenso" per l'attività svolta in favore della società. All'uopo la valutazione della Corte territoriale - secondo cui l'assenza di un deliberato assembleare determinante il compenso per l'amministratore della società rende indebito ed illegittimo il prelievo delle somme della società effettuato dall'amministratore stesso, determinando la natura distrattiva del prelievo- non merita censure. Più volte questa Corte ha evidenziato come configuri il delitto di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per l'attività prestata nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 Rv. 273767; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017 Rv. 271464), atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società di persone e di capitali (alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004), non è assimilabile, né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per l'attività prestata, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5 , n. 14010 del 12/02/2020 Rv. 279103). In tale contesto del tutto infondata si presenta la deduzione del ricorrente volta a censurare il mancato espletarriento di una perizia volta a far luce sulla effettiva natura dei pagamenti in questione, essendo all'uopo tale mezzo istruttorio non congruente rispetto alla evidente valenza distrattiva dei prelievi effettuati. 2. Quanto all'elemento psicologico, si osserva che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), dolo questo pienamente ravvisabile nei ripetuti e cospicui prelievi effettuati dall'imputato dalle casse sociali in proprio favore senza giustificazione. 3. Generico si presenta il terzo motivo di ricorso in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. All'uopo il ricorrente ha evidenziato di essere stato assolto dalla Corte d'App,;110 di Perugia con sentenza n. 331/2018 del 12.03.2018 dal reato di cui alla condanna inflitta dal Tribunale di Terni con sentenza del 18.12.2012 alla pena di 1 anni e 4 mesi di reclusione, unico precedente ostativo. Tale deduzione non si presenta autosufficiente al fine di ritenere sussistenti nella fattispecie i presupposti per ottenere l'invocato beneficio, risultando dal certificato penale in atti ulteriori precedenti sui quali l'imputato non ha dedotto alcunchè in termini di incidenza sulla richiesta concessione condizionale della pena. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rig