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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 23870/2023

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onunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18996/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp resentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella Corte di a ppello di Salerno n. 570 /2 020 , depositata il 9/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. 2di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel 2000 e 2001, in due cause poi riunite, i compratori fratelli Punzi convenivano dinanzial Tribunale di Salerno i venditori fratelli Citro, per l’accertamento che la scrittura privata del 31/05/1999 reca una com- pravendita di una quota di proprietà di un immobile (un podere presso Eboli), in via subordinata, qualificato l’atto come contratto preliminare, agivano perl’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Qualificato l’atto come contratto definitivo, in primo grado ne era dichiarata la nul- lità poiché all’atto non era stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 l. 47/1985.

La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello.

Ricorrono in cassazione i compratori attori con due motivi, illustrati da memoria.

Resistono i venditori convenuti con controricorso, illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo si denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pro- nuncia sul motivo di appello con cui gli attori hanno fatto valere di aver confermato ed integrato ex art. 30 co. 4 bis d.p.r. 380/2001 la scrittura del 1999 con un atto notarile del 2014 con l’effetto che esso è da man- tenere fermo come valido.

Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la sostanza di quest’ultimo è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

2. – I due motivi sono da esaminarsi congiuntamente pe r correla- zione.Il primo motivo non è fondato, mentre fondato è il secondo .

Quanto al primo motivo, la Corte di appello si è pronunciata, cfr.p. 4: «Quanto all'ulteriore doglianza relativa all'applicazione dell'art. 30 co. 4 [rectius: 4-bis]d.p.r. 380/2005 [rectius: 2001] sul punto il primo giudice ha specificamente statuito la non applicabilità con decisione non 3di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] oggetto di specifica censura».

Senonché si tratta di una motivazione contrastante con gli atti processuali, cui il Collegio ha accesso in virtù del tipo di vizi censurati.

Dalla lettura delprimo motivo di appello proposto dagli attori appel- lanti risulta in modo sufficiente che il capo della pronuncia di primo grado sulla non sanabilità ex art. 30 co. 4 - bis d.p.r. 380/2001 della nullità della compravendita per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 l. 47/1985sia stata efficacemente censurato.

Inoltre, sullo specifico punto di diritto, è da segnalare Cass.3526/2008: con riferimento ad un atto pubblico di compravendita cui era stato allegato un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, tale pronuncia ha statuito che si tratta di un atto di cui l'art. 30 co. 4 bis d.p.r. 380/2001 non prevede la nullità assoluta, ma una invalidità sa- nabile,in virtù della possibilità di una sua conferma o integrazione an- che ad opera di una sola delle parti o degli aventi causa di questa.

I l caso di specie originava da un giudizio di responsabilità disciplinare dei notai, ove si è esclusa la sanzione poiché il divieto previsto dalla legge notarile di ricevere atti «espressamente proibiti dalla legge» riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, e non da invalidità sanabile, come in questo caso.

Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello per compiere gli ac- certamenti idonei a verificare se l’atto notari l e del 2014 è concret a- mente idoneo a sanarela nullità e per trattare le altre questioni colle- gate, compresa quella sollevata dai controricorrenti relativa all’interve- nuto esercizio della prelazione ereditaria.

3. -È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo , è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa 4di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui è deman- data altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta il pr imo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18996/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp resentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella Corte di a ppello di Salerno n. 570 /2 020 , depositata il 9/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. 2di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel 2000 e 2001, in due cause poi riunite, i compratori fratelli Punzi convenivano dinanzial Tribunale di Salerno i venditori fratelli Citro, per l’accertamento che la scrittura privata del 31/05/1999 reca una com- pravendita di una quota di proprietà di un immobile (un podere presso Eboli), in via subordinata, qualificato l’atto come contratto preliminare, agivano perl’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Qualificato l’atto come contratto definitivo, in primo grado ne era dichiarata la nul- lità poiché all’atto non era stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 l. 47/1985. La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello. Ricorrono in cassazione i compratori attori con due motivi, illustrati da memoria. Resistono i venditori convenuti con controricorso, illu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pro- nuncia sul motivo di appello con cui gli attori hanno fatto valere di aver confermato ed integrato ex art. 30 co. 4 bis d.p.r. 380/2001 la scrittura del 1999 con un atto notarile del 2014 con l’effetto che esso è da man- tenere fermo come valido. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la sostanza di quest’ultimo è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. 2. – I due motivi sono da esaminarsi congiuntamente pe r correla- zione.Il primo motivo non è fondato, mentre fondato è il secondo . Quanto al primo motivo, la Corte di appello si è pronunciata, cfr.p. 4: «Quanto all'ulteriore doglianza relativa all'applicazione dell'art. 30 co. 4 [rectius: 4-bis]d.p.r. 380/2005 [rectius: 2001] sul punto il primo giudice ha specificamente statuito la non applicabilità con decisione non 3di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] oggetto di specifica censura». Senonché si tratta di una motivazione contrastante con gli atti processuali, cui il Collegio ha accesso in virtù del tipo di vizi censurati. Dalla lettura delprimo motivo di appello proposto dagli attori appel- lanti risulta in modo sufficiente che il capo della pronuncia di primo grado sulla non sanabilità ex art. 30 co. 4 - bis d.p.r. 380/2001 della nullità della compravendita per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 l. 47/1985sia stata efficacemente censurato. Inoltre, sullo specifico punto di diritto, è da segnalare Cass.3526/2008: con riferimento ad un atto pubblico di compravendita cui era stato allegato un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, tale pronuncia ha statuito che si tratta di un atto di cui l'art. 30 co. 4 bis d.p.r. 380/2001 non prevede la nullità assoluta, ma una invalidità sa- nabile,in virtù della possibilità di una sua conferma o integrazione an- che ad opera di una sola delle parti o degli aventi causa di questa. I l caso di specie originava da un giudizio di responsabilità disciplinare dei notai, ove si è esclusa la sanzione poiché il divieto previsto dalla legge notarile di ricevere atti «espressamente proibiti dalla legge» riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, e non da invalidità sanabile, come in questo caso. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello per compiere gli ac- certamenti idonei a verificare se l’atto notari l e del 2014 è concret a- mente idoneo a sanarela nullità e per trattare le altre questioni colle- gate, compresa quella sollevata dai controricorrenti relativa all’interve- nuto esercizio della prelazione ereditaria. 3. -È accolto il secondo motivo, è rigettato il primo motivo , è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa 4di 4 - 18996 /20 20 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 1) – [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui è deman- data altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta il pr imo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui d
Sentenza Cassazione n. 23870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris