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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 15917/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17038/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.62, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - e 2.022 1 A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- e Franco [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza n. 2483/2018 (RG n. 1168/2011) della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26 novembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 26 novembre 2018, la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione pronunciata il 21 maggio 2010 dal Tribunale della stessa città, ha parzialmente accolto le domande con cui [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell'invalidità dei contratti di negoziazione titoli precedentemente stipulati, aveva invocato la condanna solidale della [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].) e del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del comportamento illecito del secondo; con la stessa sentenza la Corte territoriale ha invece rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La Corte di merito ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: - in primo luogo, dalle emergenze istruttorie - costituite dalle dichiarazioni incontestate del sig. [OSCURATO:PERSONA], dalla relazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado, dalla sentenza penale di patteggiamento pronunciata a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso e truffa e dal provvedimento di radiazione dall'albo dei promotori finanziari irrogato nei suoi confronti dalla Consob - era emerso che il primo, dopo aver aperto un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva consegnato i codici di accesso e la password per effettuare operazioni on line al secondo, promotore finanziario presso il predetto istituto di credito, il quale ne aveva approfittato per effettuare numerose, complesse e rischiose operazioni di investimento, in particolare sui cc.dd.

"derivati", con il prevalente obiettivo di lucrare le relative commissioni e con il risultato di far perdere all'investitore l'intera somma versata sul conto, pari a circa 900.000 Euro; doveva quindi ritenersi accertata la violazione, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi gravanti sul promotore finanziario, con conseguente suo obbligo di risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] il danno prodotto da tale violazione;A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - in secondo luogo, doveva ritenersi sussistere altresì la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].) ai sensi dell'art.31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, giacché il nesso di "occasionalità necessaria" tra il danno subìto dal risparmiatore e le incombenze attribuite al promotore finanziario non poteva ritenersi interrotto, nel caso di specie, dalla circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] i codici di accesso al conto, dovendosi considerare, in senso contrario, la circostanza che quest'ultimo, per perpetrare la truffa in danno del risparmiatore, era ricorso a «tutta una serie di stratagemmi», specificamente descritti nella sentenza di patteggiamento e nel provvedimento di radiazione irrogatogli dalla Consob; - in terzo luogo, peraltro, la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva reputarsi rilevante ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., quale fatto colposo concorrente per il 50 per cento nella causazione del danno (quantificabile nell'intero in Euro 988,555), con conseguente necessità di liquidare la somma dovuta in Euro 494.277,80; - in quarto luogo, infine, doveva ritenersi infondato il motivo di appello con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il mancato esame della domanda proposta nei confronti della società "capogruppo" (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), atteso che tale domanda era stata invece rigettata sul rilievo della mancanza dei presupposti previsti dalla legge per affermarne la responsabilità.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale, anche questo articolato in tre motivi.

Non svolge difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA].

Sia il ricorrente che le società controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primo e il terzo motivo del ricorso principale.

1. Con il primo motivo (violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa pronuncia sulle domande di accertamento della nullità e/o di annullabilità dei contratti di negoziazione titoli nn. 131044 e 121004 e di conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in suo favore delle somme complessivamente versate a titolo di investimento (Euro 991.774,52).

Deduce che tali domande, benché debitamente riproposte in appello (§§ 4 e 5 del relativo atto di citazione), non sono state delibate dalla Corte territoriale, la quale ha omesso al riguardo ogni provvedimento, anche implicito.

In analoga omissione la Corte di appello sarebbe incorsa con riguardo alla domanda (riproposta nel § 7 della citazione in appello) di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligata, ai sensi dell'art.2497 c.c., nella sua qualità di "capogruppo" della [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, infatti, la sentenza impugnata avrebbe fatto indebito riferimento ad un motivo di appello volto a censurare l'omesso esame della domanda medesima in primo grado, laddove, al A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contrario, la doglianza aveva riguardato piuttosto la mancata motivazione della statuizione di rigetto.

2. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.2497 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata per aver condiviso le «stringate motivazioni» con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art.2497 c.c., e di conseguente sua condanna al risarcimento del danno, in solido con la [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che, una volta accertata la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art.31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, avrebbe dovuto conseguentemente riconoscersi anche la responsabilità della prima, avuto riguardo alla pacifica e non contestata sua qualità di società "capogruppo", che comportava a suo carico la nascita di doveri di vigilanza e controllo, nella specie rimasti inadempiuti.

I motivi in esame sono fondati.

2.1. con riguardo alla dedotta omessa pronuncia sulle domande di accertamento dell'invalidità dei contratti di negoziazione titoli e di condanna della società di intermediazione mobiliare alla restituzione delle somme versate, va premesso che secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione del vizio di omessa pronuncia nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una f domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (da ultimo, Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 4 luglio 2014, n. 15367).

Nel caso di specie, questo onere è stato debitamente assolto dal ricorrente principale, il quale ha dedotto di avere riproposto in appello le domande di nullità e di annullamento dei contratti finanziari stipulati con il promotore e ha indicato con precisione la sedes processuale (i paragrafi 4 e 5 dell'atto di citazione in appello) in cui tali domande sarebbero state formulate.

Dall'esame di questo atto processuale, debitamente allegato nel fascicolo di causa è, poi, emerso che effettivamente i paragrafi IV) e V) (rispettivamente da p. 20 e da p.21) contenevano la prospettazione delle censure di nullità e di annullabilità dei predetti negozi giuridici, mentre, nelle conclusioni del medesimo atto di citazione, nel paragrafo , relativo alle "domande di merito", era espressamente contenuta sia la domanda con cui si chiedeva di «ritenere e dichiarare la nullità, A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento e/o l'assoluta inefficacia dei contratti di negoziazione» sia quella con cui si invocava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione ... delle somme complessivamente versate a titolo di investimento» (p.35).

Poiché nessuna statuizione è stata emessa dalla Corte di merito su tali specifiche domande, la sentenza impugnata risulta, con evidenza, affetta dal denunciato vizio di omessa pronuncia.

2.2. In ordine alle censure mosse alla statuizione con cui è stata rigettata la domanda di accertamento della concorrente e solidale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base dell'unico rilievo, consistente nella ritenuta infondatezza del motivo di appello volto a censurare l'omesso esame di tale domanda in primo grado, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione del vizio dedotto attraverso il primo e il terzo motivo del ricorso principale.

Al riguardo, sebbene siano evocati dapprima il vizio di omessa pronuncia (primo motivo) e poi i vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo e controverso (terzo motivo), le concrete deduzioni del ricorrente principale inducono a sussumere le doglianze nella fattispecie della denuncia di omessa o apparente motivazione, rilevante, ai sensi dell'art. 360 n.4 e 132 n. 4 c.p.c in quanto lesiva del c.d.

"minimo costituzionale" e comportante la nullità, in parte qua, della sentenza.

Il ricorrente principale, infatti, per, un verso ha affermato che con l'appello non aveva denunciato l'omesso esame della domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma si era doluto della mancata motivazione della statuizione di rigetto da A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] parte del giudice di primo grado (primo motivo); per altro verso, ha sottolineato che questo vizio affliggerebbe anche la sentenza di appello, la quale avrebbe «rigettato la domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 c.c., e di sua conseguente condanna, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno ... condividendo - sia pure per implicito - le strigate motivazioni del primo giudice in merito alla mancanza dei presupposti in proposito previsti dalla legge per la responsabilità della capogruppo» (terzo motivo).

Dunque, da un lato, ad onta della formale intestazione del primo e del terzo motivo, il vizio denunciato dal ricorrente principale in ordine a questa specifica parte della sentenza impugnata è sussumibile in quello di omessa o apparente motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4 e 132 n. 4 c.p.c., quale tipo di vizio chiaramente individuabile in base al contenuto sostanziale della doglianza e alla concreta articolazione del motivo (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310).

Dall'altro lato, non vi sono ostacoli alla riqualificazione dei motivi nei suddetti termini, atteso che, dall'integrazione tra le deduzioni contenute nel primo e nel terzo motivo, emerge, pur attraverso la formale intitolazione delle censure a fattispecie diverse dall'omessa motivazione, il riferimento ad un vizio di attività ("error in procedendo") cui consegue la nullità della sentenza e, dunque, il riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato (Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n.17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10852).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premesso, va rilevato che anche con riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il ricorrente principale ha debitamente assolto l'onere di indicare specificamente la sedes processuale (§7 dell'atto di citazione in appello e n.4 della parte delle conclusioni dedicata alle "domande di merito") in cui era stata riproposta.

Dall'esame dell'atto di citazione in appello, è emerso che effettivamente il paragrafo VII (da p.32) era dedicato alla prospettazione della «responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2497 c.c.» e che nelle conclusioni, nel paragrafo relativo alle "Domande di merito", era effettivamente contenuta, al n.

IV, quella relativa all'accertamento di tale responsabilità e alla conseguente condanna al risarcimento del danno (pp.36-37).

Questa domanda è stata rigettata dalla Corte territoriale - che ha in conseguenza condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del relativo rapporto processuale - sul rilievo che già il giudice di primo grado ne aveva motivato il rigetto, «osservando come non ricorresse alcuno dei presupposti previsti dalla legge per la responsabilità della capogruppo» (p.12 della sentenza impugnata).

Appare evidente come tale sintetico richiamo abbia solo l'apparenza di una motivazione, poiché non viene spiegato né quali sarebbero gli evocati "presupposti" della responsabilità della società I "capogruppo" né le ragioni per le quali essi sarebbero mancati nella fattispecie esaminata.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questa parte, la sentenza impugnata si mostra dunque affetta da una anomalia motivazionale (motivazione omessa o apparente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ledendo l'esigenza costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art.111, sesto comma, Cost), e che ne determina la nullità (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054, v. anche Cass.8 ottobre 2014, n. 21257).

3. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.1227 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente principale critica la contraddizione e l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere individuato nella condotta di consegna dei codici e della password un fatto colposo del danneggiato concorrente nella causazione del danno, pur avendo escluso la rilevanza del medesimo fatto ai fini dell'interruzione del nesso di "necessaria occasionalità", richiesto per la sussistenza della responsabilità oggettiva della società di intermediazione mobiliare ex art. 31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, in relazione al fatto dannoso posto in essere dal promotore finanziario.

Il motivo presenta elementi di connessione con quelli posti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. a fondamento del ricorso incidentale, poiché attiene agli effetti giuridici attribuibili alla condotta del risparmiatore, in funzione della riduzione o, addirittura, dell'esclusione, della responsabilità della società di intermediazione mobiliare; deve dunque procedersi alla trattazione congiunta di questi motivi.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale (violazione dell'art.31, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a, si duole della circostanza che la Corte di appello, aderendo ad un indirizzo minoritario, non abbia tenuto conto del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna, da parte del risparmiatore, dei codici di accesso al proprio conto al promotore finanziario, sarebbe circostanza di per sé sufficiente ad escludere il nesso di "occasionalità necessaria" richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca intermediaria; invoca, dunque, la cassazione della sentenza impugnata in questa parte, previa eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

5. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1366 c.c.) la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. censura la decisione della Corte di merito per non avere fatto applicazione, nell'interpretazione dei contratti conclusi tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], del criterio ermeneutico della buona fede e di quello diretto a valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla stipulazione.

Deduce che, se avesse correttamente applicato tali criteri ermeneutici, la Corte territoriale avrebbe individuato nella condotta dell'investitore (ed in particolare nella condotta di consegna dei codici di accesso per le operazioni on line) un comportamento concludente di attribuzione di un mandato personale ed esclusivo ad operare sul proprio conto corrente.

6. Con il terzo motivo (omesso esame di fatto decisivo e controverso), la ricorrente incidentale si duole della mancata A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] considerazione, da parte del giudice di appello, degli ulteriori elementi di indubbia "anomalia" che avevano caratterizzato la condotta dell'investitore (quali il numero e la ripetizione delle operazioni irregolari; il valore complessivo di esse; l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari; la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento), i quali, unitamente alla circostanza della consegna dei codici, avrebbero dovuto condurre a formulare un giudizio, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza dell'investitore alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con conseguente esclusione della responsabilità della banca.

6.1. Tanto il secondo motivo del ricorso principale quanto i tre motivi del ricorso incidentale sono infondati.

Al riguardo va premesso che l'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 4 marzo 2014, n. 5020).

Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20588; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26172; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928).

La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.

Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

In questo caso, viene meno il rapporto di "necessaria occasionalità" tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 27 agosto 2020, n. 17947).

Il contegno "anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (Cass. 10 marzo 2016, n. 4037; Cass. 13 maggio 2016, n. 9892; Cass. 26 luglio 2017, n. 18383; Cass. 28 luglio 2021, n. 21643).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gli elementi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore si colloca la comunicazione al promotore finanziario dei codici di accesso al proprio conto corrente (Cass. 4 marzo 2014, n. 5020); altri elementi presuntivi possono, poi, altresì ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 22 novembre 2018, n. 30161; Cass. 17 gennaio 2020, n. 857).

Deve però escludersi l'operatività di qualsiasi automatismo, giacché l'accertamento relativo alle predette circostanze e la conseguente valutazione se, in base ad esse, la condotta del danneggiato debba o meno ritenersi contrassegnata da connotati di "anomalia", tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634, in motiv.; Cass. 17 novembre 2021, n. 34789, in motiv.; in generale, sul nesso di causalità, v.

Cass. 10 aprile 2019, n. 9985).

Nel caso di specie, la Corte di merito non ha omesso di considerare la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] i codici di accesso al proprio conto corrente, ma ha ritenuto, con A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valutazione di merito insindacabile, che tale circostanza non era sufficiente, nella fattispecie, per ritenere escluso il nesso di "occasionalità necessaria" tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate dalla banca intermediaria, sul rilievo che il promotore aveva commesso la truffa ricorrendo a «tutta una serie di stratagemmi, quali specificati nella sentenza di patteggiamento e nel provvedimento della Consob di radiazione dall'albo» (pp.10 e 11 della sentenza impugnata).

Escluso che il danno subìto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse «mero frutto della incauta consegna dei codici di accesso» (p.11), la Corte ha però ritenuto che, nondimeno, tale circostanza avesse avuto una incidenza causale concorrente con l'illecito del promotore nella produzione del danno.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente principale, tale valutazione (anche questa appartenente al novero degli accertamenti di merito insindacabili), lungi dal porsi in contraddizione con quella precedente, ne rappresenta il coerente sviluppo logico, atteso che il rilievo che il danno non fosse il frutto esclusivo della incauta consegna (compatibile con la permanenza del rapporto di "occasionalità necessaria" tra il danno medesimo e le incombenze del promotore) presuppone il riconoscimento in essa di una causa dannosa concorrente.

Devono, dunque, essere rigettati tanto il secondo motivo del ricorso principale quanto il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto la i Corte di appello - facendo corretta applicazione sia dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 sia dell'art. 1227 c.c. - si è A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] posta il problema se il contegno dell'investitore presentasse caratteri di "anomalia" tali da evidenziare collusione o consapevole acquiescenza rispetto al contegno illecito del promotore e lo ha motivatamente risolto nel senso che tale condotta, mentre non aveva efficacia interruttiva del nesso di "necessaria occasionalità" che giustificava la responsabilità solidale della banca preponente, doveva invece ritenersi rilevante quale fatto colposo concorrente, ai fini della diminuzione del risarcimento.

6.2. In parte inammissibili in parte infondate sono, poi, le doglianze, rispettivamente poste a fondamento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, secondo le quali la Corte di merito, da un lato, disattendendo le regole di interpretazione del contratto (in particolare quella che impone di tenere conto della condotta dei contraenti posteriore alla stipulazione) avrebbe omesso di prendere atto che il rapporto tra l'investitore e il promotore si caratterizzava come mandato personale esclusivo e incondizionato ad operare sul contro corrente; dall'altro lato, omettendo l'esame di fatti decisivi e controversi, non avrebbe tenuto conto del numero e dell'entità delle operazioni finanziarie, del loro valore complessivo, dell'esperienza acquisita dall'investitore e della sua conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento.

Sotto il primo profilo, è agevole rilevare che la censura con cui si deduce violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il secondo profilo, va invece osservato che il fatto storico, principale o secondario, di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., deve possedere il requisito della decisività, quale fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della causa.

Nel caso di specie, deve anzitutto escludersi che le circostanze di fatto indicate dal ricorrente incidentale siano state obliterate dal giudice di appello, atteso che, al contrario, nell'elencare le deduzioni già svolte dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte territoriale non solo ha ricordato quella con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito «di essere privo di particolari conoscenze in materia di finanza», ma ha dato conto sia del numero delle operazioni compiute sul conto dell'investitore («5145 operazioni, di cui 5126 su derivati») sia dell'entità della somma complessiva versata sul conto medesimo, pari ad Euro 991.744,52 (p. 3 della sentenza impugnata); è poi evidente che nessuna di tali circostanze può ritenersi decisiva, atteso che il loro esame, ove pure si ritenesse indebitamente omesso, non avrebbe necessariamente determinato un diverso esito della controversia.

7. In conclusione devono essere accolti il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà anzitutto provvedere sulle domande di accertamento della nullità e di annullamento dei contratti di negoziazione dei titoli, nonché sulla domanda di condanna A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della società di intermediazione mobiliare alla restituzione delle somme versate; il giudice del rinvio, inoltre, dovrà rinnovare la statuizione sulla domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal ricorrente principale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 c.c., statuizione contenuta nella sentenza di appello ma affetta da nullità per difetto di motivazione; infine, dovrà provvedere sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17038/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.62, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - e 2.022 1 A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- e Franco [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza n. 2483/2018 (RG n. 1168/2011) della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26 novembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 26 novembre 2018, la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione pronunciata il 21 maggio 2010 dal Tribunale della stessa città, ha parzialmente accolto le domande con cui [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento dell'invalidità dei contratti di negoziazione titoli precedentemente stipulati, aveva invocato la condanna solidale della [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].) e del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del comportamento illecito del secondo; con la stessa sentenza la Corte territoriale ha invece rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La Corte di merito ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: - in primo luogo, dalle emergenze istruttorie - costituite dalle dichiarazioni incontestate del sig. [OSCURATO:PERSONA], dalla relazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado, dalla sentenza penale di patteggiamento pronunciata a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso e truffa e dal provvedimento di radiazione dall'albo dei promotori finanziari irrogato nei suoi confronti dalla Consob - era emerso che il primo, dopo aver aperto un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva consegnato i codici di accesso e la password per effettuare operazioni on line al secondo, promotore finanziario presso il predetto istituto di credito, il quale ne aveva approfittato per effettuare numerose, complesse e rischiose operazioni di investimento, in particolare sui cc.dd. "derivati", con il prevalente obiettivo di lucrare le relative commissioni e con il risultato di far perdere all'investitore l'intera somma versata sul conto, pari a circa 900.000 Euro; doveva quindi ritenersi accertata la violazione, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi gravanti sul promotore finanziario, con conseguente suo obbligo di risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] il danno prodotto da tale violazione;A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - in secondo luogo, doveva ritenersi sussistere altresì la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].) ai sensi dell'art.31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, giacché il nesso di "occasionalità necessaria" tra il danno subìto dal risparmiatore e le incombenze attribuite al promotore finanziario non poteva ritenersi interrotto, nel caso di specie, dalla circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] i codici di accesso al conto, dovendosi considerare, in senso contrario, la circostanza che quest'ultimo, per perpetrare la truffa in danno del risparmiatore, era ricorso a «tutta una serie di stratagemmi», specificamente descritti nella sentenza di patteggiamento e nel provvedimento di radiazione irrogatogli dalla Consob; - in terzo luogo, peraltro, la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva reputarsi rilevante ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., quale fatto colposo concorrente per il 50 per cento nella causazione del danno (quantificabile nell'intero in Euro 988,555), con conseguente necessità di liquidare la somma dovuta in Euro 494.277,80; - in quarto luogo, infine, doveva ritenersi infondato il motivo di appello con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il mancato esame della domanda proposta nei confronti della società "capogruppo" (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), atteso che tale domanda era stata invece rigettata sul rilievo della mancanza dei presupposti previsti dalla legge per affermarne la responsabilità. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale, anche questo articolato in tre motivi. Non svolge difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sia il ricorrente che le società controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primo e il terzo motivo del ricorso principale. 1. Con il primo motivo (violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa pronuncia sulle domande di accertamento della nullità e/o di annullabilità dei contratti di negoziazione titoli nn. 131044 e 121004 e di conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in suo favore delle somme complessivamente versate a titolo di investimento (Euro 991.774,52). Deduce che tali domande, benché debitamente riproposte in appello (§§ 4 e 5 del relativo atto di citazione), non sono state delibate dalla Corte territoriale, la quale ha omesso al riguardo ogni provvedimento, anche implicito. In analoga omissione la Corte di appello sarebbe incorsa con riguardo alla domanda (riproposta nel § 7 della citazione in appello) di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligata, ai sensi dell'art.2497 c.c., nella sua qualità di "capogruppo" della [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, infatti, la sentenza impugnata avrebbe fatto indebito riferimento ad un motivo di appello volto a censurare l'omesso esame della domanda medesima in primo grado, laddove, al A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contrario, la doglianza aveva riguardato piuttosto la mancata motivazione della statuizione di rigetto. 2. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.2497 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata per aver condiviso le «stringate motivazioni» con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art.2497 c.c., e di conseguente sua condanna al risarcimento del danno, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che, una volta accertata la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art.31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, avrebbe dovuto conseguentemente riconoscersi anche la responsabilità della prima, avuto riguardo alla pacifica e non contestata sua qualità di società "capogruppo", che comportava a suo carico la nascita di doveri di vigilanza e controllo, nella specie rimasti inadempiuti. I motivi in esame sono fondati. 2.1. con riguardo alla dedotta omessa pronuncia sulle domande di accertamento dell'invalidità dei contratti di negoziazione titoli e di condanna della società di intermediazione mobiliare alla restituzione delle somme versate, va premesso che secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione del vizio di omessa pronuncia nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una f domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (da ultimo, Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Nel caso di specie, questo onere è stato debitamente assolto dal ricorrente principale, il quale ha dedotto di avere riproposto in appello le domande di nullità e di annullamento dei contratti finanziari stipulati con il promotore e ha indicato con precisione la sedes processuale (i paragrafi 4 e 5 dell'atto di citazione in appello) in cui tali domande sarebbero state formulate. Dall'esame di questo atto processuale, debitamente allegato nel fascicolo di causa è, poi, emerso che effettivamente i paragrafi IV) e V) (rispettivamente da p. 20 e da p.21) contenevano la prospettazione delle censure di nullità e di annullabilità dei predetti negozi giuridici, mentre, nelle conclusioni del medesimo atto di citazione, nel paragrafo , relativo alle "domande di merito", era espressamente contenuta sia la domanda con cui si chiedeva di «ritenere e dichiarare la nullità, A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento e/o l'assoluta inefficacia dei contratti di negoziazione» sia quella con cui si invocava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione ... delle somme complessivamente versate a titolo di investimento» (p.35). Poiché nessuna statuizione è stata emessa dalla Corte di merito su tali specifiche domande, la sentenza impugnata risulta, con evidenza, affetta dal denunciato vizio di omessa pronuncia. 2.2. In ordine alle censure mosse alla statuizione con cui è stata rigettata la domanda di accertamento della concorrente e solidale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base dell'unico rilievo, consistente nella ritenuta infondatezza del motivo di appello volto a censurare l'omesso esame di tale domanda in primo grado, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione del vizio dedotto attraverso il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Al riguardo, sebbene siano evocati dapprima il vizio di omessa pronuncia (primo motivo) e poi i vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo e controverso (terzo motivo), le concrete deduzioni del ricorrente principale inducono a sussumere le doglianze nella fattispecie della denuncia di omessa o apparente motivazione, rilevante, ai sensi dell'art. 360 n.4 e 132 n. 4 c.p.c in quanto lesiva del c.d. "minimo costituzionale" e comportante la nullità, in parte qua, della sentenza. Il ricorrente principale, infatti, per, un verso ha affermato che con l'appello non aveva denunciato l'omesso esame della domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma si era doluto della mancata motivazione della statuizione di rigetto da A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] parte del giudice di primo grado (primo motivo); per altro verso, ha sottolineato che questo vizio affliggerebbe anche la sentenza di appello, la quale avrebbe «rigettato la domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 c.c., e di sua conseguente condanna, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno ... condividendo - sia pure per implicito - le strigate motivazioni del primo giudice in merito alla mancanza dei presupposti in proposito previsti dalla legge per la responsabilità della capogruppo» (terzo motivo). Dunque, da un lato, ad onta della formale intestazione del primo e del terzo motivo, il vizio denunciato dal ricorrente principale in ordine a questa specifica parte della sentenza impugnata è sussumibile in quello di omessa o apparente motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4 e 132 n. 4 c.p.c., quale tipo di vizio chiaramente individuabile in base al contenuto sostanziale della doglianza e alla concreta articolazione del motivo (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310). Dall'altro lato, non vi sono ostacoli alla riqualificazione dei motivi nei suddetti termini, atteso che, dall'integrazione tra le deduzioni contenute nel primo e nel terzo motivo, emerge, pur attraverso la formale intitolazione delle censure a fattispecie diverse dall'omessa motivazione, il riferimento ad un vizio di attività ("error in procedendo") cui consegue la nullità della sentenza e, dunque, il riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n.17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10852).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premesso, va rilevato che anche con riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il ricorrente principale ha debitamente assolto l'onere di indicare specificamente la sedes processuale (§7 dell'atto di citazione in appello e n.4 della parte delle conclusioni dedicata alle "domande di merito") in cui era stata riproposta. Dall'esame dell'atto di citazione in appello, è emerso che effettivamente il paragrafo VII (da p.32) era dedicato alla prospettazione della «responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2497 c.c.» e che nelle conclusioni, nel paragrafo relativo alle "Domande di merito", era effettivamente contenuta, al n. IV, quella relativa all'accertamento di tale responsabilità e alla conseguente condanna al risarcimento del danno (pp.36-37). Questa domanda è stata rigettata dalla Corte territoriale - che ha in conseguenza condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del relativo rapporto processuale - sul rilievo che già il giudice di primo grado ne aveva motivato il rigetto, «osservando come non ricorresse alcuno dei presupposti previsti dalla legge per la responsabilità della capogruppo» (p.12 della sentenza impugnata). Appare evidente come tale sintetico richiamo abbia solo l'apparenza di una motivazione, poiché non viene spiegato né quali sarebbero gli evocati "presupposti" della responsabilità della società I "capogruppo" né le ragioni per le quali essi sarebbero mancati nella fattispecie esaminata.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questa parte, la sentenza impugnata si mostra dunque affetta da una anomalia motivazionale (motivazione omessa o apparente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ledendo l'esigenza costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art.111, sesto comma, Cost), e che ne determina la nullità (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054, v. anche Cass.8 ottobre 2014, n. 21257). 3. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.1227 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente principale critica la contraddizione e l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere individuato nella condotta di consegna dei codici e della password un fatto colposo del danneggiato concorrente nella causazione del danno, pur avendo escluso la rilevanza del medesimo fatto ai fini dell'interruzione del nesso di "necessaria occasionalità", richiesto per la sussistenza della responsabilità oggettiva della società di intermediazione mobiliare ex art. 31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, in relazione al fatto dannoso posto in essere dal promotore finanziario. Il motivo presenta elementi di connessione con quelli posti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. a fondamento del ricorso incidentale, poiché attiene agli effetti giuridici attribuibili alla condotta del risparmiatore, in funzione della riduzione o, addirittura, dell'esclusione, della responsabilità della società di intermediazione mobiliare; deve dunque procedersi alla trattazione congiunta di questi motivi.A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale (violazione dell'art.31, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a, si duole della circostanza che la Corte di appello, aderendo ad un indirizzo minoritario, non abbia tenuto conto del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna, da parte del risparmiatore, dei codici di accesso al proprio conto al promotore finanziario, sarebbe circostanza di per sé sufficiente ad escludere il nesso di "occasionalità necessaria" richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca intermediaria; invoca, dunque, la cassazione della sentenza impugnata in questa parte, previa eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte. 5. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1366 c.c.) la [OSCURATO:PERSONA] s.i.m. s.p.a. censura la decisione della Corte di merito per non avere fatto applicazione, nell'interpretazione dei contratti conclusi tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], del criterio ermeneutico della buona fede e di quello diretto a valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla stipulazione. Deduce che, se avesse correttamente applicato tali criteri ermeneutici, la Corte territoriale avrebbe individuato nella condotta dell'investitore (ed in particolare nella condotta di consegna dei codici di accesso per le operazioni on line) un comportamento concludente di attribuzione di un mandato personale ed esclusivo ad operare sul proprio conto corrente. 6. Con il terzo motivo (omesso esame di fatto decisivo e controverso), la ricorrente incidentale si duole della mancata A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] considerazione, da parte del giudice di appello, degli ulteriori elementi di indubbia "anomalia" che avevano caratterizzato la condotta dell'investitore (quali il numero e la ripetizione delle operazioni irregolari; il valore complessivo di esse; l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari; la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento), i quali, unitamente alla circostanza della consegna dei codici, avrebbero dovuto condurre a formulare un giudizio, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza dell'investitore alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con conseguente esclusione della responsabilità della banca. 6.1. Tanto il secondo motivo del ricorso principale quanto i tre motivi del ricorso incidentale sono infondati. Al riguardo va premesso che l'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 4 marzo 2014, n. 5020). Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20588; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26172; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928). La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di "necessaria occasionalità" tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 27 agosto 2020, n. 17947). Il contegno "anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (Cass. 10 marzo 2016, n. 4037; Cass. 13 maggio 2016, n. 9892; Cass. 26 luglio 2017, n. 18383; Cass. 28 luglio 2021, n. 21643).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gli elementi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore si colloca la comunicazione al promotore finanziario dei codici di accesso al proprio conto corrente (Cass. 4 marzo 2014, n. 5020); altri elementi presuntivi possono, poi, altresì ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 22 novembre 2018, n. 30161; Cass. 17 gennaio 2020, n. 857). Deve però escludersi l'operatività di qualsiasi automatismo, giacché l'accertamento relativo alle predette circostanze e la conseguente valutazione se, in base ad esse, la condotta del danneggiato debba o meno ritenersi contrassegnata da connotati di "anomalia", tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634, in motiv.; Cass. 17 novembre 2021, n. 34789, in motiv.; in generale, sul nesso di causalità, v. Cass. 10 aprile 2019, n. 9985). Nel caso di specie, la Corte di merito non ha omesso di considerare la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA] i codici di accesso al proprio conto corrente, ma ha ritenuto, con A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valutazione di merito insindacabile, che tale circostanza non era sufficiente, nella fattispecie, per ritenere escluso il nesso di "occasionalità necessaria" tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate dalla banca intermediaria, sul rilievo che il promotore aveva commesso la truffa ricorrendo a «tutta una serie di stratagemmi, quali specificati nella sentenza di patteggiamento e nel provvedimento della Consob di radiazione dall'albo» (pp.10 e 11 della sentenza impugnata). Escluso che il danno subìto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse «mero frutto della incauta consegna dei codici di accesso» (p.11), la Corte ha però ritenuto che, nondimeno, tale circostanza avesse avuto una incidenza causale concorrente con l'illecito del promotore nella produzione del danno. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente principale, tale valutazione (anche questa appartenente al novero degli accertamenti di merito insindacabili), lungi dal porsi in contraddizione con quella precedente, ne rappresenta il coerente sviluppo logico, atteso che il rilievo che il danno non fosse il frutto esclusivo della incauta consegna (compatibile con la permanenza del rapporto di "occasionalità necessaria" tra il danno medesimo e le incombenze del promotore) presuppone il riconoscimento in essa di una causa dannosa concorrente. Devono, dunque, essere rigettati tanto il secondo motivo del ricorso principale quanto il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto la i Corte di appello - facendo corretta applicazione sia dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 sia dell'art. 1227 c.c. - si è A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] posta il problema se il contegno dell'investitore presentasse caratteri di "anomalia" tali da evidenziare collusione o consapevole acquiescenza rispetto al contegno illecito del promotore e lo ha motivatamente risolto nel senso che tale condotta, mentre non aveva efficacia interruttiva del nesso di "necessaria occasionalità" che giustificava la responsabilità solidale della banca preponente, doveva invece ritenersi rilevante quale fatto colposo concorrente, ai fini della diminuzione del risarcimento. 6.2. In parte inammissibili in parte infondate sono, poi, le doglianze, rispettivamente poste a fondamento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, secondo le quali la Corte di merito, da un lato, disattendendo le regole di interpretazione del contratto (in particolare quella che impone di tenere conto della condotta dei contraenti posteriore alla stipulazione) avrebbe omesso di prendere atto che il rapporto tra l'investitore e il promotore si caratterizzava come mandato personale esclusivo e incondizionato ad operare sul contro corrente; dall'altro lato, omettendo l'esame di fatti decisivi e controversi, non avrebbe tenuto conto del numero e dell'entità delle operazioni finanziarie, del loro valore complessivo, dell'esperienza acquisita dall'investitore e della sua conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento. Sotto il primo profilo, è agevole rilevare che la censura con cui si deduce violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461).A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il secondo profilo, va invece osservato che il fatto storico, principale o secondario, di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., deve possedere il requisito della decisività, quale fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della causa. Nel caso di specie, deve anzitutto escludersi che le circostanze di fatto indicate dal ricorrente incidentale siano state obliterate dal giudice di appello, atteso che, al contrario, nell'elencare le deduzioni già svolte dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte territoriale non solo ha ricordato quella con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito «di essere privo di particolari conoscenze in materia di finanza», ma ha dato conto sia del numero delle operazioni compiute sul conto dell'investitore («5145 operazioni, di cui 5126 su derivati») sia dell'entità della somma complessiva versata sul conto medesimo, pari ad Euro 991.744,52 (p. 3 della sentenza impugnata); è poi evidente che nessuna di tali circostanze può ritenersi decisiva, atteso che il loro esame, ove pure si ritenesse indebitamente omesso, non avrebbe necessariamente determinato un diverso esito della controversia. 7. In conclusione devono essere accolti il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione. In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà anzitutto provvedere sulle domande di accertamento della nullità e di annullamento dei contratti di negoziazione dei titoli, nonché sulla domanda di condanna A.C. 7.4.2022 R.G. 17038/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della società di intermediazione mobiliare alla restituzione delle somme versate; il giudice del rinvio, inoltre, dovrà rinnovare la statuizione sulla domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal ricorrente principale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 c.c., statuizione contenuta nella sentenza di appello ma affetta da nullità per difetto di motivazione; infine, dovrà provvedere sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 15917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris