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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8216/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti' gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. -, oltre a risultare meramente reiterativi delle censure sollevate in sede di appello, non si confrontano con la coerente, adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto buon governo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità ritenendo, per un verso, sussistente il dolo gene-ico e, per altro verso, ostativi alla particolare tenuità del fatto i precedenti a carico cel ricorrente in quanto ritenuti sintomatici di capacità a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammence.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8216/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti' gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. -, oltre a risultare meramente reiterativi delle censure sollevate in sede di appello, non si confrontano con la coerente, adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto buon governo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità ritenendo, per un verso, sussistente il dolo gene-ico e, per altro verso, ostativi alla particolare tenuità del fatto i precedenti a carico cel ricorrente in quanto ritenuti sintomatici di capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammence. Così deciso i