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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41895/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna ritenuta fondata su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni di principio prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico dato che non indica quali elementi, nel caso concreto, avrebbero dovuto connotare il fatto in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna ritenuta fondata su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni di principio prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico dato che non indica quali elementi, nel caso concreto, avrebbero dovuto connotare il fatto in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41895/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris