CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per le indagini preliminari del Tribunale diMacerata;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabioPicuti, che ha concluso chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso del PubblicoMinistero con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti alTribunale di Macerata e, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite penaliin ordine alla questione concernente l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.649 cod. pen. nel caso di delitto tentato contro il patrimonio commesso con violenza allepersone con particolare riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’ascendente conviolenza in danno della medesima vittima.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza indata 14 gennaio 2026, dichiarava non doversi procedere ai sensi degli artt. 649 cod. pen. e425, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per essere lostesso non punibile e contestualmente disponeva la trasmissione di copia degli atti alPubblico Ministero per l’ipotesi di lesioni aggravate dall’uso di un’arma fatto consumato indata 27 gennaio 2024 querela del 1° febbraio 2024).Lo XXXXXXX era chiamato a rispondere del reato di tentata estorsione (artt. 56, 629cod. pen.) per avere posto in essere, mediante violenza nei confronti del padreXXXXXXXXXXXXXX, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il predettogenitore a consegnargli una somma di denaro: in particolare, avendo ricevuto una rispostanegativa alla propria richiesta di consegna del denaro, aggrediva la persona offesaspintonandolo contro un muro dopodiché, a seguito della fuga dello stesso, lo inseguivalanciandogli contro un pezzo di legno che lo colpiva alla coscia e, una volta raggiuntolo, locolpiva ulteriormente con dei pugni fino all’arrivo di altre persone che lo facevano desisteredalla condotta.I fatti risalgono al 27 gennaio 2024 ed all’imputato risulta contestata la recidiva aisensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. pen. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Macerata, deducendo, con motivo unico, inosservanza ed erroneaapplicazione di legge in relazione all’art. 649, comma 3, cod. pen. con riguardo al reato di cuiagli artt. 56, 629 cod. pen.Deduce il ricorrente che il reato di estorsione risulta punibile sia nella forma tentatache in quella consumata qualora la condotta avvenga con violenza, con la conseguenza chenon può sostenersi in diritto che la condotta di tentata estorsione, qualora realizzata conviolenza alla persona, non sia ricompresa nell’ultima parte dell’art. 649, comma 3, cod. pen.che fa riferimento “ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenzaalle persone”.Chiede pertanto il ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Osserva, innanzitutto, la Corte che non è in discussione, né il fatto che la condottaascritta all’imputato configura il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen.,né il fatto che l’azione è stata commessa con violenza alla persona offesa, come si è datoLa questione di diritto verte, quindi, esclusivamente sulla corretta applicazionedell’art. 649, cod. pen. che appare doveroso ricordarlo così testualmente recita nelle parti quidi interesse: «Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo indanno … di un ascendente … o discendente … Le disposizioni di questo articolo non siapplicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro ilpatrimonio che sia commesso con violenza alle persone».Come si evince dal chiaro testo della disposizione sopra richiamata il reato di cuiall’art. 629 cod. pen. (nella forma consumata), qualora commesso ai danni di un ascendentee con violenza alla persona è certamente punibile.Il problema è allora quello di stabilire se detta regola vale solo per il delittoconsumato o anche per quello rimasto a livello di tentativo.Ritiene il Collegio, dopo aver dato atto che nel passato si era formato anche unorientamento contrario (ex ceteris: Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, PMT C/ Iulio, Rv.275825-01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Piras, Rv. 258198-01; Sez. 2, n.24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252832-01), che in tempi più recenti si è oramaiconsolidato il principio, qui ritenuto condivisibile, secondo il quale «La disposizione di cuiall'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilitàprevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiariquando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e nonsolo a quelli consumati» (Fattispecie in tema di tentata estorsione ai danni del padredell'imputato) (ex ceteris: Sez. 2, n. 43066 del 19/09/2023, M., Rv. 285147-01; Sez. 2, n.53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712-01; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, [OSCURATO:PERSONA].248031-01; Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051-01; in senso conformeancorché non massimate Sez. 2, n. 41852 del 12/12/2025; Sez. 7, n. 35115 del 23/9/2025;Sez. 7, n. 22404 del 18/3/2025; Sez. 2, n. 17021 del 17/4/2025).3. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diMacerata per nuovo giudizio.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.