CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1986
Cassazione n. 24492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20 giugno 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per i reati di furto e di furto tentato. Con sentenza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di appello, l'imputata, per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Sostiene, con un primo motivo, che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado e, con un secondo motivo, che il capo di imputazione sarebbe indeterminato. 3. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo. Quanto al reato di furto, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 16 giugno 2013, risulta decorso il 16 dicembre 2020. Mentre, per quel che riguarda il reato di furto tentato, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 5 luglio 2013, risulta decorso il 5 gennaio 2021. Entrambi i reati, dunque, risultano prescritti prima della sentenza di appello, pronunciata 24 ottobre 2025. Il secondo motivo risulta assorbito. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. P.Q P.Q.MPieran elo [OSCURATO:PERSONA] . DePOSITATA ; , v- [OSCURATO:PERSONA] ELLER1A G 2026 Funzì o Giudi'Matio