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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13801/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021.

Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza n. 4481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4481 del 23.

12. 2020 della Corte di appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della decisione della sentenza n. 2667 del 2016 con cui il Tribunale di Napoli, a seguito della querela di falso in via incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio da loro promosso per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato con l’odierno ricorrente, aveva dichiarato la falsità materiale del documento prodotto dal convenuto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la Corte di appello ha motivato la soluzione di inammissibilità sulla base del rilievo che l’atto di impugnazione era stato proposto nella forma dell’atto di citazione ma era privo della data dell’udienza di comparizione e che lo stesso, anche se qualificato come ricorso, non era suscettibile di sanatoria, o conversione, ex art. 156 cod. proc. civ., dal momento che era stato depositato ma non anche notificato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; che con un unico motivo il ricorso denunzia violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ. e dei principi della ultrattività del rito, dell’apparenza e dell’affidamento, lamentando che la Corte di appello abbia denominato l’atto di impugnazione come citazione e non come ricorso, abbia ritenuto che l’appello dovesse essere proposto nella forma dell’atto di citazione in contrasto con il rito applicato in primo grado, ove la querela di falso era stata introdotta con ricorso, e non abbia ritenuto pertanto tempestiva l’impugnazione in forza del solo deposito dell’atto e della allegata richiesta di fissazione dell’udienza; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021.

Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 considerato che la questione sollevata dal ricorso merita approfondimento, con particolare riguardo anche alla applicabilità nel caso di specie dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758 del 2022; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.

P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021. Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza n. 4481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4481 del 23. 12. 2020 della Corte di appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della decisione della sentenza n. 2667 del 2016 con cui il Tribunale di Napoli, a seguito della querela di falso in via incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio da loro promosso per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato con l’odierno ricorrente, aveva dichiarato la falsità materiale del documento prodotto dal convenuto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la Corte di appello ha motivato la soluzione di inammissibilità sulla base del rilievo che l’atto di impugnazione era stato proposto nella forma dell’atto di citazione ma era privo della data dell’udienza di comparizione e che lo stesso, anche se qualificato come ricorso, non era suscettibile di sanatoria, o conversione, ex art. 156 cod. proc. civ., dal momento che era stato depositato ma non anche notificato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; che con un unico motivo il ricorso denunzia violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ. e dei principi della ultrattività del rito, dell’apparenza e dell’affidamento, lamentando che la Corte di appello abbia denominato l’atto di impugnazione come citazione e non come ricorso, abbia ritenuto che l’appello dovesse essere proposto nella forma dell’atto di citazione in contrasto con il rito applicato in primo grado, ove la querela di falso era stata introdotta con ricorso, e non abbia ritenuto pertanto tempestiva l’impugnazione in forza del solo deposito dell’atto e della allegata richiesta di fissazione dell’udienza; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021. Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 considerato che la questione sollevata dal ricorso merita approfondimento, con particolare riguardo anche alla applicabilità nel caso di specie dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758 del 2022; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i
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