CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen.. Si lamentano travisamento della prova e difetto vizi di motivazione in punto di ascrivibilità del fatto all'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, che sostanzialmente ripropone il principale motivo d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, non si è limitata ad addebitare il fatto all'imputato per una sorta di responsabilità "collettiva" dei vari correi, contestualmente autori della condotta ingiuriosa verso i pubblici ufficiali, ma ha indicato specificamente la prova a carico di costui, sulla quale il ricorso tace del tutto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2