Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:748
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0352
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
12 settembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica in materia di asilo e di immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articoli 1, 4 e 7 – Direttiva 2011/95/UE – Ambito di applicazione – Articoli 2 e 3 – Protezione nazionale per motivi umanitari – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 14 – Impossibilità di procedere all’allontanamento – Attestazione – Diritti del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso di rinvio dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Ambito di applicazione – Condizioni materiali di accoglienza»
Nella causa C‑352/23 [Changu] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 maggio 2023, pervenuta alla Corte il 7 giugno 2023, nel procedimento
LF
contro
[OSCURATO:PERSONA] na Darzhavna agentsia za bezhantsite,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione facente funzione di giudice della Nona Sezione, e S. Rodin, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per LF, da V.B. Ilareva e K. Stoyanov, advokati;
–
per la Commissione europea, da A. Azéma, J. Hottiaux, A. Katsimerou ed E. Rousseva, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 2, lettera h), e dell’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (
GU 2011, L 337, pag. 9
), nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone LF alla Darzhavna agentsia za bezhantsite (Agenzia nazionale per i rifugiati, Bulgaria) (in prosieguo: la «DAB»), in merito a una decisione che ha rifiutato di concedergli lo status di rifugiato nonché lo «status umanitario».
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Direttiva 2008/115
3
Il considerando 12 della direttiva 2008/115 enuncia quanto segue:
«È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale. Affinché possano dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere munite di una conferma scritta della loro situazione. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva».
4
L’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:
a)
sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (
GU 2006, L 105, pag. 1
)] ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
b)
sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».
5
L’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva dispone quanto segue:
«In qualsiasi momento gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare».
6
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.
2. Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 4».
7
L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 enuncia quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento:
a)
qualora violi il principio di
non‑refoulement
, oppure
b)
per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto in particolare:
a)
delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;
b)
delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione».
8
L’articolo 14 della direttiva in parola reca la seguente disciplina:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:
a)
che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
b)
che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
c)
che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
d)
che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, o che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa».
Direttiva 2011/95
9
I considerando 14 e 15 della direttiva 2011/95 enunciano quanto segue:
«14)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della [Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967], o una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.
(15)
La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale».
10
Ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, per «domanda di protezione internazionale» si intende, ai fini di questa stessa direttiva, «una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata».
11
L’articolo 3 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».
Direttiva 2013/32/UE
12
L’articolo 2 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
), è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
f)
“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
(…)
q)
“domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1».
13
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in parola prescrive quanto segue:
«I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno».
14
L’articolo 41, paragrafo 1, della medesima direttiva recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:
a)
abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o
b)
manifesti la volontà di presentare un’altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell’Unione».
15
L’articolo 46, paragrafi 5 e 6, di detta direttiva enuncia quanto segue:
«5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.
6. Qualora sia stata adottata una decisione:
a)
di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
(…)
un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso».
Direttiva 2013/33
16
L’articolo 20, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 96
), così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
(…)
c)
abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32.
(…)
5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti».
Diritto bulgaro
ZUB
17
L’articolo 8, paragrafo 1, dello Zakon za ubezhichteto i bezhantsite (legge in materia di asilo e di rifugiati; in prosieguo: lo «ZUB») dispone quanto segue:
«Lo status di rifugiato nella Repubblica di Bulgaria viene concesso al cittadino straniero che abbia un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi al di fuori del suo paese di origine e che, per tali ragioni, non possa o non voglia reclamare la protezione di tale paese o farvi ritorno».
18
L’articolo 9 della legge suddetta così dispone:
«1. Lo status umanitario viene concesso al cittadino straniero che non soddisfi le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e che non possa o non voglia ottenere la protezione del suo paese di origine in quanto possa essere esposto ad un rischio effettivo di subire un grave pregiudizio, come:
1)
pena di morte o esecuzione sommaria, o
2)
tortura, ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti, o
3)
seria minaccia per la vita o l’incolumità fisica di un privato cittadino derivante da violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato internazionale o nazionale.
(…)
8. Uno status umanitario può essere concesso anche per altri motivi umanitari, nonché per le ragioni indicate nelle conclusioni del Comitato esecutivo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati».
ZChRB
19
L’articolo 44b dello Zakon za chuzhdenitsite v [OSCURATO:PERSONA] (legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria; in prosieguo: lo «ZChRB») enuncia quanto segue:
«1. Qualora l’espulsione o il rimpatrio immediato del cittadino straniero sia impossibile, o quando l’esecuzione di tali misure debba essere differita per ragioni giuridiche o tecniche, l’autorità che ha adottato la misura amministrativa coercitiva sospende l’esecuzione di quest’ultima fino a che gli ostacoli alla sua esecuzione non siano stati rimossi.
2. Qualora, alla scadenza della durata di protezione temporanea prevista dallo [ZUB], l’espulsione o il rimpatrio del cittadino straniero sia impossibile, oppure quando l’esecuzione di tali misure debba essere differita per ragioni sanitarie o umanitarie, l’autorità che ha adottato la misura amministrativa coercitiva sospende l’esecuzione della stessa fino a che gli ostacoli alla sua esecuzione non siano stati rimossi».
20
Ai sensi del paragrafo 1, punto 16, delle disposizioni complementari allo ZChRB, sussistono «ragioni umanitarie» allorquando la non ammissione o la partenza del cittadino straniero dal territorio della Repubblica di Bulgaria creerebbe un rischio grave per la sua salute o per la sua vita in ragione di circostanze oggettive o per l’integrità della sua famiglia, oppure quando l’interesse superiore della famiglia o del bambino esiga che egli venga ammesso o rimanga nel territorio del paese.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21
LF è un cittadino di un paese terzo, maggiore di età, che soggiorna in Bulgaria dall’anno 1996. Egli ha presentato, senza successo, varie domande di protezione internazionale ed è stato oggetto di varie decisioni di rimpatrio, che non sono mai state eseguite.
22
Il 13 aprile 2021 LF ha proposto un’undicesima domanda di protezione internazionale, facendo valere, segnatamente, che egli aveva trascorso una gran parte della sua vita in Bulgaria e che, a causa del vuoto normativo riguardante il suo soggiorno in tale Stato membro, egli non aveva avuto accesso né ad un’assicurazione malattia né a prestazioni sanitarie. Egli ha altresì fatto valere che il suo stato di salute particolarmente deteriorato gli aveva impedito di viaggiare normalmente e che dei lunghi viaggi potevano mettere in pericolo la sua vita.
23
Con una decisione del 29 aprile 2021, la DAB, autorità accertante in Bulgaria, ha respinto la domanda di LF. È stato deciso che il rimpatrio dell’interessato nel suo paese di origine sarebbe stato assicurato tramite l’autorità nazionale competente per i rimpatri o l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
24
Tale decisione è stata annullata da una sentenza del 25 novembre 2021, divenuta definitiva, a motivo del fatto, da un lato, che LF aveva invocato il principio di non respingimento, il quale era applicabile nei suoi confronti alla luce delle sue allegazioni secondo cui dei viaggi lunghi avrebbero messo la sua vita in pericolo, e, dall’altro lato, che la violazione di un siffatto principio costituisce un motivo di concessione dello status umanitario, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello ZUB.
25
A seguito di tale annullamento, la domanda di protezione internazionale di LF è stata registrata il 30 dicembre 2021. Egli ha manifestato il desiderio di essere ospitato in un centro di registrazione e di accoglienza della DAB, in quanto non era in grado di sovvenire alle proprie esigenze primarie.
26
Il 10 agosto 2022 la DAB ha adottato la decisione controversa, mediante la quale essa ha rifiutato di concedere a LF lo status di rifugiato nonché lo status umanitario.
27
Detta autorità ha ritenuto che le ragioni invocate da LF, da un lato, non giustificassero un fondato timore di persecuzione o un rischio effettivo di grave pregiudizio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, dello ZUB, e, dall’altro lato, non potessero costituire dei motivi per il riconoscimento dello status umanitario per le ragioni indicate all’articolo 9, paragrafo 8, di tale legge. Inoltre, la suddetta autorità ha indicato che le diverse condanne penali pronunciate a carico di LF evidenziavano la sua mancata integrazione nella società bulgara e il suo comportamento di recidivo. Infine, l’autorità suddetta ha considerato che il soggiorno prolungato di LF in Bulgaria e l’impossibilità di ritornare nel suo paese di origine non costituissero un motivo di protezione a titolo dello ZUB, ma potessero soltanto giustificare una domanda di status amministrativo ai sensi dello ZChRB.
28
LF ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), odierno giudice del rinvio.
29
Tale giudice ritiene, in primo luogo, che LF non soddisfi le condizioni per ottenere lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB o per beneficiare dello status umanitario ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale legge. Ciò premesso, tenuto conto della durata considerevole del soggiorno di LF in Bulgaria, ossia più di 26 anni, durante la quale egli non ha potuto disporre di alcun documento di identità ed è stato spesso privato delle garanzie necessarie ad assicurargli un livello di vita dignitoso, in violazione dell’articolo 14 della direttiva 2008/115, la sua situazione sarebbe paragonabile a quelle esaminate nelle sentenze del 19 marzo 2019, Jawo (
C‑163/17
,
EU:C:2019:218
), e del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (
C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17
,
EU:C:2019:219
), nonché nella sentenza della Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.
30
Il giudice del rinvio rileva, più in particolare, che le autorità bulgare non hanno adempiuto all’obbligo, imposto loro dall’articolo 8 della direttiva 2008/115, di procedere all’allontanamento di LF quanto prima.
31
Il giudice del rinvio si chiede se, mancando una disposizione dello ZChRB che permetta di concedere un diritto di soggiorno a LF per ragioni umanitarie e non sussistendo un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre una disposizione siffatta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, il fatto che le autorità bulgare non abbiano riconosciuto la situazione particolare di LF, supponendo che configuri una violazione degli articoli 1, 4 e 7 della Carta, rientri tra le «cogenti ragioni umanitarie» che giustificherebbero un’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB conformemente al considerando 15 e all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95.
32
In caso di risposta affermativa, detto giudice si chiede inoltre se occorrerebbe concedere una protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, oppure un diritto di soggiorno per ragioni umanitarie, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115.
33
In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che nessuna disposizione dello ZChRB prevede il diritto per LF di ottenere una conferma scritta della propria situazione, contrariamente a quanto enunciato dal considerando 12 della direttiva 2008/115 e a quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, di quest’ultima.
34
Nel caso di specie, l’applicazione a LF dello ZChRB e della direttiva 2008/115 è stata limitata all’imposizione nei suoi confronti di due decisioni di rimpatrio, in data 26 settembre 2005 e 9 agosto 2017, le quali non sono state messe ad esecuzione. Nulla indicherebbe che questa mancata esecuzione si spieghi con ostacoli all’esecuzione delle decisioni in parola o in virtù di ragioni sanitarie o umanitarie.
35
Secondo il giudice del rinvio, la direttiva 2008/115 non stabilisce le conseguenze derivanti dal fatto che l’esecuzione dell’allontanamento violerebbe il diritto del cittadino di un paese terzo al rispetto della sua vita privata. Pertanto, in assenza di una clausola umanitaria nazionale adottata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva, una violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, di quest’ultima, letto alla luce del suo considerando 12, non potrebbe avere l’effetto di imporre ad uno Stato membro l’obbligo di concedere un diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo.
36
In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che soltanto l’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB disciplini la concessione ad un cittadino di un paese terzo di un titolo di soggiorno per ragioni umanitarie. Tuttavia, detto giudice nutre dei dubbi riguardo all’interpretazione di tale disposizione alla luce del diritto dell’Unione, in quanto il legislatore bulgaro avrebbe erroneamente ritenuto che la concessione di un titolo di soggiorno per motivi umanitari dovesse essere disciplinata dallo ZUB, il cui obiettivo principale è di trasporre nell’ordinamento bulgaro la direttiva 2011/95.
37
Infatti, detto giudice considera che, da un lato, anche se, nel diritto bulgaro, la protezione sussidiaria viene parimenti disegnata con l’espressione «status umanitario», i «motivi umanitari» contemplati dall’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB non sembrano pertinenti per valutare se occorra concedere il beneficio della protezione sussidiaria, così come disciplinata dall’articolo 15 della direttiva 2011/95 e dall’articolo 9, paragrafo 1, dello ZUB. Dall’altro lato, in virtù del considerando 12 e dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, la concessione di un titolo di soggiorno per siffatte ragioni umanitarie sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva stessa.
38
Il giudice del rinvio ritiene che la situazione di LF esiga un’interpretazione estensiva dell’unica possibilità di applicare, nel diritto nazionale, una «disposizione umanitaria» conforme ai diritti fondamentali contemplati dagli articoli 1, 4 e 7 della Carta.
39
Qualora l’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB fosse interpretato nel senso che esso non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95, la situazione giuridica di LF potrebbe essere valutata alla luce non del suo eventuale rimpatrio nel suo paese di origine, bensì della sua situazione in Bulgaria, anche tenendo conto della durata del suo soggiorno in tale Stato membro e del rispetto dei suoi diritti fondamentali.
40
Il giudice del rinvio si chiede pertanto se, malgrado la riserva relativa all’adozione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di norme più favorevoli, contenuta nell’articolo 3 della direttiva 2011/95, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva permetta di concedere una protezione «per cogenti considerazioni umanitarie», prive di un nesso con la natura e le motivazioni di detta direttiva, ad un cittadino di un paese terzo che, come LF, abbia soggiornato in uno Stato membro per più di 26 anni, senza conferma scritta del suo status giuridico e senza possibilità di ottenere un titolo di soggiorno «per ragioni umanitarie».
41
Secondo detto giudice, il diritto al rispetto della dignità umana, alla vita, all’integrità e alla salute, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 2, 3 e 35 della Carta, nonché il divieto di trattamenti inumani o degradanti, contemplato dall’articolo 4 di quest’ultima, ostano a che, in una situazione quale quella in discussione nel procedimento principale, un cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare e il cui allontanamento sia stato di fatto sospeso venga privato, in attesa dell’esame del suo ricorso, dei mezzi per far fronte ai suoi bisogni elementari.
42
Alla luce di tali circostanze, l’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il considerando 15, l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro di introdurre una normativa nazionale sulla concessione della protezione internazionale per motivi caritatevoli o umanitari, la quale, in conformità al considerando 15 e all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 (diverso tipo di protezione), sia estranea alla ratio e allo spirito di tale direttiva, oppure se, anche in un caso del genere, la possibilità prevista dal diritto nazionale di concedere protezione per “motivi umanitari” ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere conforme alle norme sulla protezione internazionale.
2)
Se il considerando 12 e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della [Carta], obblighino necessariamente uno Stato membro a rilasciare ai cittadini di paesi terzi una conferma scritta, la quale attesti che il soggiorno dei medesimi è irregolare, ma che non è ancora possibile rimpatriarli.
3)
Se, in presenza di un contesto normativo nazionale, in cui l’unica disposizione sulla regolarizzazione dello status di un cittadino di un paese terzo per “motivi umanitari” è contenuta nell’articolo 9, paragrafo 8, dello [ZUB], un’interpretazione di tale disposizione nazionale, la quale sia estranea alla natura e alle motivazioni della direttiva 2011/95, sia compatibile con il considerando 15 nonché con l’articolo 2, lettera h), e con l’articolo 3 della direttiva 2011/95.
4)
Se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta esigano, ai fini dell’applicazione della direttiva 2011/95, un esame inteso ad accertare se il lungo soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo, privo di un preciso status legale, costituisca un motivo autonomo per la concessione della protezione internazionale per “cogenti considerazioni umanitarie”.
5)
Se l’obbligo positivo di uno Stato membro di garantire il rispetto degli articoli 1 e 4 della [Carta] ammetta un’interpretazione ampia della misura nazionale, ossia l’articolo 9, paragrafo 8, dello [ZUB], la quale vada oltre la logica e le norme sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, e se detto obbligo esiga un’interpretazione riferita esclusivamente al rispetto dei diritti fondamentali assoluti previsti dagli articoli 1 e 4 della [Carta].
6)
Se la mancata concessione della protezione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, dello [ZUB] ad un cittadino di un paese terzo nella situazione del ricorrente [di cui al procedimento principale] possa portare al risultato che lo Stato membro non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 1, 4 e 7 della [Carta]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima, terza e quinta
43
Con le sue questioni prima, terza e quinta, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95, letto in combinato disposto con il considerando 15 e l’articolo 3 di tale direttiva, nonché con gli articoli 1 e 4 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda a un cittadino di un paese terzo un diritto di soggiorno per motivi umanitari che non presentano alcun collegamento con la natura, con i fondamenti e con le finalità della protezione internazionale contemplata da detta direttiva.
44
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2011/95, letto in combinato disposto con il considerando 14 di quest’ultima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere norme che attenuino le condizioni alle quali è subordinata la concessione ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a condizione che tali norme siano compatibili con detta direttiva. Pertanto, simili norme non devono pregiudicare l’economia generale o gli obiettivi della direttiva summenzionata. Sono, in particolare, vietate eventuali norme che tendano a riconoscere lo status di rifugiato o lo status conferito dalla protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o ad apolidi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi collegamento con la logica della protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare),
C‑91/20
,
EU:C:2021:898
, punti
39
e
40
].
45
In tal senso, la Corte ha già statuito, per quanto riguarda l’articolo 3 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (
GU 2004, L 304, pag. 12
), il cui tenore era identico a quello dell’articolo 3 della direttiva 2011/95, che detta disposizione ostava a che uno Stato membro concedesse lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o ad un apolide in ragione di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, verificatisi nel territorio di tale Stato membro, dato che una simile situazione non presentava alcun collegamento con la logica della protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj,
C‑542/13
,
EU:C:2014:2452
, punti
33
,
43
e
44
).
46
Pertanto, la concessione di un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo non può essere fondata sulle disposizioni della direttiva 2011/95 qualora un tale diritto di soggiorno sia giustificato dalla situazione di indigenza nella quale tale cittadino si trova nel territorio dello Stato membro ospitante, quand’anche tale situazione sia di una gravità tale da poter essere assimilata ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
47
In secondo luogo, occorre però sottolineare che l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 definisce la «domanda di protezione internazionale» come la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status conferito dalla protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il considerando 15 di detta direttiva, il quale precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.
48
Ne consegue che, malgrado il suo articolo 3, la direttiva 2011/95 non vieta ad uno Stato membro di concedere una protezione nazionale comportante il riconoscimento di diritti che permettano alle persone che non beneficiano dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria di soggiornare nel suo territorio, restando inteso che il riconoscimento di una simile protezione esula dall’ambito di applicazione della direttiva summenzionata (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2010, B e D,
C‑57/09 e C‑101/09
,
EU:C:2010:661
, punti da
116
a
118
, nonché del 23 maggio 2019, Bilali,
C‑720/17
,
EU:C:2019:448
, punto
61
). Pertanto, è lecito per uno Stato membro concedere, sulla base unicamente del suo diritto nazionale, un diritto di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno stato di indigenza estrema nel suo territorio.
49
Tuttavia, a pena di violare il regime stabilito dalla direttiva 2011/95, tale protezione nazionale non deve poter essere confusa con lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria, ai sensi di tale direttiva. Occorre pertanto che le norme che concedono tale protezione nazionale permettano di distinguerla chiaramente dalla protezione concessa a titolo della direttiva suddetta (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, B e D,
C‑57/09 e C‑101/09
,
EU:C:2010:661
, punti
119
e
120
).
50
Spetta al giudice del rinvio stabilire se la normativa nazionale, sulla cui base potrebbe essere, eventualmente, concesso un diritto di soggiorno per scopi umanitari ad un cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione come quella del ricorrente di cui al procedimento principale, permetta di distinguere chiaramente lo status derivante da un siffatto diritto di soggiorno dallo status concesso ai sensi della direttiva 2011/95.
51
A questo proposito, il fatto che il diritto nazionale qualifichi allo stesso modo il regime risultante dalla concessione della protezione sussidiaria, da un lato, e il regime derivante da detta protezione nazionale, dall’altro, non permette, di per sé solo, di ritenere che questi due regimi non possano essere sufficientemente distinti (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, B e D,
C‑57/09 e C‑101/09
,
EU:C:2010:661
, punti
119
e
120
). Non permette di ritenere che i due regimi suddetti non possano essere sufficientemente distinti neanche il fatto che la normativa relativa a una siffatta protezione nazionale trovi posto tra le disposizioni di diritto nazionale relative, in linea di principio, alla protezione derivante dalla direttiva 2011/95.
52
Tuttavia, nel caso in cui – come sembra verificarsi nel caso di specie – il regime risultante dalla protezione nazionale sia previsto dalla stessa normativa che ha trasposto la direttiva 2011/95 e tale regime sia, per giunta, qualificato dal legislatore nazionale nella stessa maniera del regime risultante dalla protezione sussidiaria, le norme che concedono una siffatta protezione nazionale non possono essere considerate idonee a permettere di distinguere chiaramente tale protezione da quella concessa a titolo della direttiva suddetta se lo status derivante da tale regime nazionale è, inoltre, sostanzialmente identico allo status di beneficiario della protezione sussidiaria, quale stabilito dalla citata direttiva.
53
Infine, l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 stabilisce unicamente che una domanda mediante la quale un cittadino di un paese terzo o un apolide sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non costituisce una domanda di protezione internazionale qualora il diritto nazionale permetta di richiedere questo diverso tipo di protezione mediante una domanda separata. Invece, contrariamente a quanto sostiene la Commissione europea, detta disposizione non impedisce in alcun modo che un’autorità nazionale, dopo aver respinto una domanda di protezione internazionale, conceda un diritto di soggiorno sul fondamento di una protezione derivante esclusivamente dal diritto nazionale.
54
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima, terza e quinta dichiarando che la direttiva 2011/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento con l’economia generale e con gli obiettivi di tale direttiva, purché questo diritto di soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale concessa a titolo di questa medesima direttiva.
Sulla seconda questione
55
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con il considerando 12 di quest’ultima e con gli articoli 1 e 4 della Carta, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio nei suoi confronti non verrà temporaneamente eseguita.
56
In primo luogo, occorre ricordare che, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, quest’ultima si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. Inoltre, qualora un cittadino di un paese terzo rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva, egli deve, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima ai fini del suo rimpatrio, e ciò fintantoché il suo soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
52
e la giurisprudenza ivi citata].
57
Dunque, nella misura in cui una decisione di rimpatrio sia stata adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali che la direttiva 2008/115 istituisce, lo Stato membro interessato è tenuto a procedere all’allontanamento di tale cittadino, ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato),
C‑441/19
,
EU:C:2021:9
, punti
79
e
80
, nonché del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
54
e la giurisprudenza ivi citata].
58
In secondo luogo, in deroga all’obbligo di procedere all’allontanamento del cittadino di un paese terzo che abbia costituito l’oggetto di una decisione di rimpatrio entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/115, l’articolo 9 di tale direttiva autorizza lo Stato membro interessato, o persino lo costringe, a rinviare tale allontanamento in alcuni casi.
59
Come confermato dal considerando 12 della direttiva 2008/115, il cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare il cui allontanamento venga rinviato continua dunque a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Risulta, inoltre, dall’articolo 14 di detta direttiva che tale cittadino beneficia di alcune prerogative in attesa del suo allontanamento.
60
A tale titolo, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 impone allo Stato membro nel cui territorio tale cittadino soggiorna irregolarmente di procurargli, conformemente alla legislazione nazionale, una conferma scritta del fatto che la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti non verrà temporaneamente eseguita.
61
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrà temporaneamente eseguita.
Sulle questioni quarta e sesta
62
Con le sue questioni quarta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta, letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può essere tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno, eventualmente a titolo della protezione internazionale, a un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato in maniera prolungata nel territorio di detto Stato senza uno status definito e che vi soggiorni attualmente in maniera irregolare.
63
In primo luogo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, viene definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, tenendo presente che tale disposizione conferma la giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di queste ultime. Qualora invece una situazione giuridica non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a conoscere della stessa e le disposizioni della Carta eventualmente invocate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema),
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
78
, nonché del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑58/22
,
EU:C:2024:70
, punto
40
].
64
Occorre pertanto esaminare, anzitutto, in quale misura la situazione di un cittadino di un paese terzo come quella del ricorrente di cui al procedimento principale possa ricadere sotto il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e stabilire poi se una situazione siffatta implichi, in virtù degli articoli 1, 4 o 7 della Carta, la concessione di un diritto di soggiorno a tale cittadino di un paese terzo.
65
A questo proposito, risulta,
in primis
, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che il ricorrente di cui al procedimento principale non soddisfa le condizioni per ottenere il beneficio della protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95, sicché tale direttiva non si applica alla sua situazione.
66
Per contro,
in secundis
, salva la possibilità di avvalersi di un altro titolo di soggiorno nel territorio bulgaro, il ricorrente di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, a motivo del fatto che egli soggiorna in tale territorio in maniera irregolare, a partire dall’adozione della decisione che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, contro la quale egli ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punti
209
e
210
). Ne consegue che la situazione del ricorrente di cui al procedimento principale è disciplinata dal diritto dell’Unione.
67
Ciò premesso, nessuna disposizione della direttiva 2008/115 può essere interpretata nel senso che essa esiga che uno Stato membro conceda un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel suo territorio. Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva, tale disposizione si limita a permettere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concedere, per motivi caritatevoli o umanitari, un diritto di soggiorno, sul fondamento del loro diritto nazionale, e non del diritto dell’Unione, ai cittadini di paesi terzi soggiornanti in maniera irregolare nel loro territorio [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punti
85
e
86
].
68
Orbene, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, le disposizioni di quest’ultima non estendono l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, non si può ritenere che, in virtù degli articoli 1, 4 o 7 della Carta, uno Stato membro possa essere tenuto a concedere un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
87
]. La durata più o meno lunga del soggiorno di tale cittadino nel territorio dello Stato membro in questione è irrilevante al riguardo.
69
In tertiis
, anche se si trova in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro in questione, un cittadino di un paese terzo posto in una situazione come quella del ricorrente di cui al procedimento principale rientra altresì nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/32 e 2013/33 fintanto che il giudice del rinvio non abbia statuito sul ricorso da lui proposto contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punti
207
e
208
).
70
Orbene, in virtù dell’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32, i richiedenti protezione internazionale sono autorizzati, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 41, paragrafo 1, e dall’articolo 46, paragrafo 6, di tale direttiva, a restare nel territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del ricorso da essi proposto contro il rigetto della loro domanda [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale),
C‑808/18
,
EU:C:2020:1029
, punto
282
].
71
Non è dunque escluso che, nel caso di specie, malgrado il fatto che la domanda di protezione internazionale del ricorrente di cui al procedimento principale costituisca una domanda reiterata, quest’ultimo disponga del diritto di restare nel territorio bulgaro fino all’esito del ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio.
72
Ciò premesso, come viene espressamente precisato dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, tale diritto di restare nel territorio dello Stato membro in questione non costituisce un diritto ad un titolo di soggiorno. Pertanto, e per ragioni analoghe a quelle esposte al punto 68 della presente sentenza, nessuna disposizione della Carta può costringere uno Stato membro a concedere un diritto di soggiorno ad un richiedente protezione internazionale che superi l’estensione dell’autorizzazione a restare nel territorio risultante dall’articolo 46, paragrafo 5, di detta direttiva.
73
In secondo luogo, occorre però aggiungere, da un lato, che, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2008/115, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fare in modo che, nella misura del possibile, fintanto che l’allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato viene rinviato, siano assicurati le cure mediche urgenti nonché il trattamento indispensabile delle malattie, e vengano prese in considerazione le esigenze particolari delle persone vulnerabili.
74
Per giunta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare il divieto di trattamenti inumani o degradanti, quale risultante dall’articolo 4 della Carta, allorché essi attuano la direttiva 2008/115. Ne consegue che detti [OSCURATO:PERSONA] devono altresì fare in modo che un cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare nel loro territorio non si trovi, fintanto che non sia stato allontanato da tale territorio, in una situazione vietata dal citato articolo 4.
75
Orbene, la Corte ha già statuito che tale articolo 4 sarebbe violato qualora, a causa dell’indifferenza delle autorità di uno Stato membro, una persona interamente dipendente all’aiuto pubblico venisse a trovarsi, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema indigenza, tale da non permettergli di far fronte alle sue necessità più elementari, come segnatamente quelle di nutrirsi, di lavarsi e di disporre di un alloggio, e da pregiudicare la sua salute fisica o mentale o da porla in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo,
C‑163/17
,
EU:C:2019:218
, punto
92
, e del 16 luglio 2020, Addis,
C‑517/17
,
EU:C:2020:579
, punto
51
).
76
Dall’altro lato, un richiedente protezione internazionale, autorizzato a restare nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in tale qualità, beneficia delle condizioni di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33, fintanto che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla sua domanda [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale),
C‑808/18
,
EU:C:2020:1029
, punti da
284
a
286
].
77
Nel caso di specie, qualora LF disponesse di un siffatto diritto di restare nel territorio bulgaro fino all’esito del suo ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio, aspetto questo la cui verifica è riservata a tale giudice, egli dovrebbe dunque beneficiare anche delle condizioni di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33, fintanto che non sia stata adottata una decisione definitiva su tale ricorso.
78
Inoltre, supponendo che il beneficio delle condizioni materiali di accoglienza venga ridotto o revocato sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, per il fatto che la domanda di protezione internazionale all’origine della controversia di cui al procedimento principale è una domanda reiterata, l’articolo 20, paragrafo 5, della medesima direttivad garantirebbe, in ogni caso, a detto richiedente condizioni di accoglienza minime che gli permettano di condurre una vita dignitosa.
79
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla quarta e alla sesta questione dichiarando che gli articoli 1, 4 e 7 della Carta, letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia proceduto al suo allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che gli sono riconosciuti sia dalla Carta sia dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora tale cittadino rivesta anche la qualità di richiedente protezione internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato membro, egli può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva 2013/33.
Sulle spese
80
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1)
La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
deve essere interpretata nel senso che:
essa non osta a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento con l’economia generale e con gli obiettivi di detta direttiva, purché questo diritto di soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale concessa a titolo di tale direttiva.
2)
L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
deve essere interpretato nel senso che:
uno Stato membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrà temporaneamente eseguita.
3)
Gli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia proceduto al suo allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che gli sono riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora tale cittadino rivesta anche la qualità di richiedente protezione internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato membro, egli può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti nel procedimento.