CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/Atte le conclusioni del PG C.29),,C2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal dicembre 2010 e sino al 19 luglio 2012 nell'ambito del procedimento penale n. 40 del 2012 per fatti di cui al DPR 309/1990. 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva con sentenza del 15 gennaio 2015, emessa dal Tribunale di Paola, divenuta irrevocabile dall'I.° marzo 2018 che aveva assolto il Marino "per non aver commesso il fatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale evidenziava che aveva dato causa alla detenzione integrando con le proprie condotte la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo riferito alla violazione di legge al vizio di motivazione. 5. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il PG presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di codesta Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche, è quindi determinante stabilire se la corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di una probabile responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990. 3. La corte territoriale, nel caso di specie, non ha puntualmente individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente. In particolare non sono state individuate condotte concrete da ritenersi condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Tale condizione deve concretarsi infatti in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale, in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. Nella specie invece la Corte, senza nemmeno far riferimento a specifici elementi, si è limitata ad affermare apoditticamente che era emersa "una contiguità del Marino al circuito delinquenziale" 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudiz