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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 00246/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1321/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25250/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 246/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 21 dicembre 2020 del Tribunale di Rovigo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B), dichiarando estinti per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 r.d. n. 267 del 1942 (capo C) ed il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 274 del 2000 (contestato al capo D).

Le imputazioni hanno ad oggetto le seguenti condotte: --a) [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un'operazione di scissione societaria tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era rappresentante legale dalla costituzione sino al 26 gennaio 2015, e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cagionava il dissesto della prima società, facendo confluire alla società beneficiaria terreni e fabbricati per euro 957.236,42, impianti, macchinari ed attrezzature per euro 429.997,77, autoveicoli per un valore di euro 34.805,89, macchine elettroniche, attrezzature ufficio ed altri beni per un valore di euro 81.205,89, sottraendo la relativa garanzia all’Erario, nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva una esposizione superiore ad euro 1.500.000,00 (bancarotta fraudolenta patrimoniale, capo A); --b) [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale dalla costituzione sino al 26 gennaio 2015 e successivamente amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita il 26 gennaio 2016, sottraeva i libri e le scritture contabili, impedendo la ricostruzione degli affari (bancarotta fraudolenta documentale, capo B); Con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno di rilevante gravità.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione.

Invero, l’attività istruttoria aveva accertato che unico creditore della società fallita era Equitalia.

Da tale premessa discende che a seguito della scissione operata, la società beneficiaria frutto della scissione sarebbe rimasta comunque illimitatamente responsabile per l'adempimento del debito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in ragione del rapporto di specialità che sussiste tra l'art. 173 TUIR, applicabile nel caso di specie e l'art. 2506 quater cod. civ. che invece circoscrive siffatta responsabilità nei limiti del patrimonio netto alla stessa assegnata.

La Corte di appello non avrebbe considerato che la garanzia patrimoniale per il Fisco non sarebbe venuta meno, non avendo la società beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. posto in essere condotte distrattive.

2.2. Con il secondo motivo, relativo alla contestazione di bancarotta documentale per occultamento, di cui al capo B, la difesa, nel rilevare la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamenta che non è giuridicamente configurabile un obbligo di consegna della documentazione fiscale o contabile, non risultando amministratore di diritto o di fatto della società fallita.

Inoltre, la affermazione secondo la quale ricorrente era amministratrice di fatto è apodittica, non provata, così come nessuna dimostrazione era stata fornita in merito alla specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] di recare pregiudizio all’unico creditore mediante l’occultamento delle scritture contabili.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso si contesta la erronea applicazione della legge penale, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza.

Inoltre, i giudici di merito non hanno fornito motivazione in merito alle modalità di determinazione della sanzione accessoria applicata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Questa Corte di cassazione ha già affermato il principio, successivamente più volte ribadito, secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste anche in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, qualora essa produca riflessi negativi per i creditori (Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943, relativa ad una cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i creditori sociali non compresi nel trasferimento).

In particolare, secondo il precedente sopra menzionato, le iniziative dell'imprenditore vanno valutate con criteri diversi a seconda che concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare.

Nel primo caso la potenzialità offensiva (per il ceto creditorio) di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto del livello dell'indebitamento, della consistenza patrimoniale dell'impresa e della sua capacità, anche prospettica, di produrre reddito) - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore -, e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultimo, di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori.

Nel secondo caso, invece, la valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione di crisi dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza, cosicché anche iniziative altrimenti legittime possono assumere, per il modo in cui sono attuate, il carattere della illiceità, per i riflessi che hanno sugli interessi del ceto creditorio.

Il medesimo principio è stato affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089), anch'essa relativa alla cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, con la previsione, quale corrispettivo, del solo accollo non liberatorio dei debiti e che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente.

Con questo precedente si è precisato che la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio.

Ancora, con altra sentenza questa Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818, relativa a società dichiarata fallita che, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie).

2.2. Ciò premesso, un punto di rilievo attiene alla sussistenza di un rapporto di causalità tra l'operazione di scissione e il dissesto ed il conseguente fallimento.

La difesa ritiene che nel caso di specie l’atto di scissione societaria non possa integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ostandovi la previsione dell'art. l’art. 173 TUIR che deve trovare applicazione in luogo dell’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ. dal momento che unico creditore è rappresentato da Equitalia.

2.2.1. E’ necessario affrontare funditius la questione relativa al tema della responsabilità solidale che sussiste in ipotesi di scissione di società.

Secondo i l disposto del l 'art . 173 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) gl i obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata.

Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamente puntualizzato che "i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d'imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti.

Pertanto, notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette" (Cass. civ., 16 novembre 2016, n. 23342).

La disposizione legislativa - volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa - risulta conforme alla natura stessa dell'operazione straordinaria in questione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione.

E non vi è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisi di accertamento.

Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situazione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - quest'ultima possa essere richiesta del pagamento dall'amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della società scissa.

La società beneficiaria della scissione non risulta, peraltro, assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventiva escussione della società scissa, dal momento che quest'ultimo non è previsto dalla disciplina tributaria.

In buona sostanza, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2,e 2506-quater, comma terzo, cod. civ., prevedono precisi limiti.

2.2.2. Pertanto, quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2,e 2506-quater, comma terzo, cod. civ., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Cass. civ., 10 febbraio 2021, n. 3233, Rv. 660646; di recente Cass. civ., 25 gennaio 2024, n. 2457, Rv. 670066).

Tuttavia, l'applicazione delle norme penali non può essere paralizzata dall'astratta previsione legislativa di responsabilità patrimoniali anche nel caso in cui l'adempimento dei conseguenti obblighi civilistici avrebbe l'effetto di eliminare il danno provocato dal reato, trattandosi di profili diversi; la valutazione in ordine alla sussistenza del reato dev'essere svolta in concreto, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono aver rilievo rispetto alla qualificazione della predetta operazione di scissione come atto fraudolento e circa la sua idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In altri termini, in caso di scissione la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non può essere esclusa, in via generalizzata ed astratta, sulla base di quanto prevede l'art. 173 TUIR, essendo invece richiesto al giudice penale di analizzare le concrete modalità con cui la scissione viene operata e la verifica degli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute dalla società che si scinde, nella specie mancata.

Del resto, in caso di scissione, nonostante la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare) sia già prevista in forza dell'art. 2506-bis, comma secondo, e dell'art. 2506- quater, comma terzo, c.c., estendendola, in via solidale (e, come visto, sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto", tale previsione di garanzia non è stata ritenuta ostativa alla configurabilità del delitto di bancarotta.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, essendo l'interesse tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o distrattiva quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti - che coincide con il patrimonio dell'impresa - ed avendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo, integra un atto distrattivo qualunque condotta dell'amministratore che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori.

In applicazione di tale orientamento, questa Corte ha ritenuto sicuramente idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca, realizzata con il mero accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, senza la corresponsione di un effettivo corrispettivo; accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 273032 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032), poiché simili cessioni determinano una "perdita secca" per la società fallita che si priva di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo (vedi anche Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, Zerlottin, Rv. 271876; Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi, Rv. 278313).

Sicché, integra la condotta, rilevante come bancarotta fraudolenta patrimoniale, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate, finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso dell’imprenditore tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

Principio che, in base alla compiuta descrizione fattuale operata dal P.M., si attaglia perfettamente al caso in esame, dovendo affermarsi - come invece assiomaticamente sostenuto dalla difesa - che la complessiva condotta posta in essere culminata con l'operazione di scissione, abbia rivestito natura fraudolenta frustrando il soddisfacimento del credito erariale secondo quanto contestato nell'imputazione.

2.2.3. Non può condividersi l'argomentazione difensiva secondo cui l'operazione di scissione, da sola, non sarebbe idonea, ex se, a pregiudicare le ragioni creditorie, allorquando unico creditore sia Equitalia.

Deve, diversamente, evidenziarsi che nel caso di specie, come rilevato senza illogicità dalla Corte territoriale: --a) per consentire la sottrazione al pagamento di imposte dirette e indirette per oltre euro 1.500.000,00, la ricorrente aveva compiuto una operazione consistita nella scissione della società in due diverse società trasferendo a quella di nuova creazione tutti i dipendenti, tutte le attrezzature, privando la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della capacità operativa necessaria per lo svolgimento dell’attività manifatturiera; --b) successivamente all'atto di scissione, la ricorrente in data 26 gennaio 2015 ha abbandonato la carica di rappresentante legale, subentrandole tale [OSCURATO:PERSONA], di professione ballerina, soggetto privo di competenze imprenditoriali.

Nel caso in esame, devono inoltre richiamarsi, come ben rappresentato dalla sentenza impugnata, ulteriori elementi che rendono evidente come anche una singola operazione di scissione societaria possa essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale in danno delle ragioni creditorie idoneo ad integrare il reato in questione, non avendo anche la nuova società provveduto al pagamento dei debiti tributari (per come risulta dalla sentenza di primo grado), ed anzi avendo proceduto a spogliarsi di propri cespiti, segnatamente due beni mobili registrati per come appurato in sede di esecuzione del sequestro preventivo disposto dal gip che ha certamente impedito la ulteriore attività di spoliazione del patrimonio della società beneficiaria.

Tali ultime circostanze sconfessano la tesi difensiva secondo cui la scissione non avrebbe determinato alcuna diminuzione delle garanzie patrimoniali su cui il Fisco poteva contare, nel senso che sarebbe precluso in astratto che un atto di scissione possa pregiudicare le obbligazioni tributarie, risulta essere contraddetta dalla realtà fattuale.

Nel caso di specie, sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per l'evidente natura distrattiva della scissione posta in essere dalla società fallita realizzata attraverso la integrale dismissione dell’intero apparato produttivo, di macchinari e personale.

Invero la scissione non ha comportato la liberazione della fallita sicché ne è scaturita la conseguenza che l’operazione così realizzata ha determinato una "perdita secca", essendosi la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, anche a suo carico l'intero relativo debito tributario.

In sostanza, la società fallita ha consapevolmente continuato ad esporsi alle richieste restitutorie provenienti da Equitalia senza avere neppure più i beni con cui farne fronte.

Pertanto, è fuorviante il riferimento alla disciplina prevista dall’art. 173 TUIR giacché a fronte della incapienza della società fallita, Equitalia potenzialmente potrebbe essere costretta a doversi soddisfare su beni sociali della società beneficiaria su cui anche altri creditori privilegiati potrebbero parimenti concorrere e vantare analoghe pretese.

E’ evidente quindi come tali atti dispositivi non abbiano costituito un atto "neutro" per Equitalia, avendo concretamente messo in pericolo la sua stessa garanzia patrimoniale, perché in ogni caso non avrebbe potuto agire anche nei confronti della società fallita, ridotta a mera scatola vuota, priva di personale e mezzi produttivi.

Peraltro, infondata è la doglianza difensiva relativa alla mancata dimostrazione da parte della Corte di appello dell’effettivo pregiudizio per l’Erario.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199).

Per altro verso, è la concreta messa in pericolo della "conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima" (Corte Cost., ord. n. 268 del 1989) che funge da parametro dell'applicazione della norma incriminatrice; invero, "l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori" (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione).

Un'offesa che, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurata secondo il paradigma del pericolo concreto: invero, la natura di reato di pericolo concreto "comporta che ogni condotta idonea concretamente - a pregiudicare la garanzia dei creditori rientra nel fuoco della norma" (Sez. 5, n. 18210 del 03/03/2015, Borella; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 13590 del 24/02/2015, Nardelli, n.m.).

Infatti, come messo in luce, all'esito di un'approfondita disamina della giurisprudenza di questa Corte e sulla base di coordinate interpretative condivise dal Collegio, da Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, n.m.

“l'offensività della condotta è limitata ai fatti che creano un pericolo concreto", ossia allorquando possa affermarsi che "la diminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività e passività", risultando, pertanto, l'atto depauperativo idoneo a "creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale".

La pericolosità concreta del fatto di bancarotta patrimoniale, declinata in correlazione con la sua intrinseca "fraudolenza", richiede che la relativa condotta "risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale o a talune attività una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori", occorrendo, in altri termini, che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, "sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (...), anche remoto ma concreto" (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione).

Da quanto prima riferito, emerge che nella fattispecie in esame la scissione ha integrato una operazione oggettivamente distrattiva di risorse economiche della società fallita.

3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

E’ indubbio che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato risponde, in proprio, solo dell'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e dell'eventuale occultamento della stessa al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839).

Tuttavia, nel caso di specie è stata contestata alla ricorrente la circostanza che dopo la cessazione della qualifica di rappresentante legale ha svolto le funzioni di amministratore di fatto.

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o discipl inare - i l quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009).

Ai fini dell'individuazione della figura dell'amministratore di fatto della società non è necessario che l'attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenza esterna.

In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.

Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle at t iv i tà concretamente svol te, potenzialmente idonee a del ineare i l ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).

Questa Corte ha inoltre chiarito che la significatività e continuità dello svolgimento di funzioni gestorie non richiedono l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente un'attività che, per intensità e durata, denoti un effettivo coinvolgimento nella direzione della società (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01).

Nel caso in esame, l'impugnata sentenza ha correttamente valorizzato la pregnanza dei poteri concretamente esercitati dalla ricorrente, in maniera non occasionale, anche dopo la cessazione formale della carica, fondando la decisione sulla circostanza non sconfessata dalla difesa del mantenimento del potere di disposizione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rinvenute presso la propria abitazione a distanza di due anni dalla dichiarazione di fallimento.

Pertanto, dalla disponibilità delle scritture contabili in capo alla ricorrente nonostante le formali di dimissioni dalla carica di legale rappresentante, la Corte di appello ha ritenuto che la sottrazione e l'occultamento delle scritture contabili non erano riferibili alla prestanome [OSCURATO:PERSONA], ma all'imputata, la quale consapevolmente ha posto il curatore nella condizione di non poter ricostruire il patrimonio della fallita e la movimentazione degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

La condotta di occultamento della documentazione è stata ricondotta alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto amministratrice di diritto, prima, e di fatto, dopo, non potendosi attribuire alcun effettivo potere di gestione dei documenti all’amministratori solo formalmente investito della carica, al quale la consegna era stata riferita in via meramente apparente.

Dunque, per i giudici di merito l'effettiva gestione e il "potere dispositivo" dei documenti erano rimasti in capo alla ricorrente, che aveva agito nell'ambito di un disegno volto a impedire la ricostruzione del patrimonio e, soprattutto, a recare pregiudizio ai creditori.

Tale motivazione, coerente, logica e priva di contraddizioni, è, peraltro, in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, atteso il pacifico interesse pubblico sotteso all'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, così da consentire, in sede di procedura fallimentare la ricostruzione esatta delle vicende inerenti alla società e ai suoi beni, è dovere sia degli amministratori di diritto, sia di quelli di fatto, quello di istituire, laddove manchino, le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale, ma formale della stessa società, dunque fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Rv. 250086-01).

Ciò comporta, che, una volta correttamente acclarata, per quanto detto, la veste di amministratore di fatto in capo alla ricorrente, era suo preciso dovere quello di adoperarsi per la redazione delle scritture (se del caso, colmando la pluriennale loro mancanza), nonché per la loro conservazione e consegna al curatore.

3.1. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione degli elementi dai quali desumere in capo alla ricorrente il dolo specifico.

Il delitto di bancarotta documentale specifica si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la necessaria sussistenza del dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare pregiudizio ai creditori (o procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto).

Un prof i lo, quel lo del la f rode, che dist ingue le f igure del i t tuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).

Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983).

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha chiaramente indicato la specifica finalizzazione della condotta posta in essere dando atto della sottrazione dei libri e delle scritture contabili, sia dell'imponente debito fiscale maturato (pari a circa 1.500.000,00 di euro).

Ed è appunto la conseguente impossibilità di ricostruire la movimentazione patrimoniale e finanziaria che colora l'elemento oggettivo: rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione dell'imponente debitoria, sottraendosi al relativo accertamento.

La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta sussistente nel caso di specie, infatti, "colora" di spessore la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di sottrazione delle scritture contabili, ai fini del suo inquadramento nel delitto ex art. 216 piuttosto che in quello ex art. 220 L. Fall.: la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, infatti, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.

In altre parole, la prova della bancarotta fraudolenta documentale può giovarsi, nel caso di specie, dell'argomento logico secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (argomenta da Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).

4. Infondato è il terzo motivo.

La corte di appello ha precisato come la pena sia stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della capacità a delinquere manifestata dalla complessa opera fraudolenta posta in danno dalla società fallita e della entità dello stato passivo, con conseguente pericolo per le ragioni creditorie, con la conseguenza che la non minima rilevanza della condotta illecita impediva la configurazione di un diverso rapporto di comparazione tra circostanze che non fosse quello, correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, dell'equivalenza tra attenuanti ed aggravanti.

Nel pervenire a tale conclusione, la corte territoriale si è attenuta al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nel caso in esame, i giudici del merito hanno quindi indicato gli elementi in base ai quali hanno determinato il trattamento sanzionatorio e, quanto alla formulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, va ricordato che, avendo il giudizio di bilanciamento carattere globale, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524) ma, in tal caso, sull'interessato, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, grava l'onere di contrastare specificamente la motivazione che tali richieste abbia disatteso.

Sul punto, per come prima riferito, la Corte territoriale ha risposto alle richieste dell'imputata rilevando come la non minima rilevanza della condotta illecita impedisse una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e la ricorrente si è limitata a riproporre la medesima doglianza, fornendo un'alternativa e personale valutazione, diretta a privilegiare il consenso prestato all'utilizzazione di elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, e perciò confezionando un motivo di ricorso inammissibile perché - rispetto ad una logica ed adeguata motivazione circa il formulato giudizio di equivalenza che, come tale, non è censurabile nel giudizio di legittimità - non ha indicato alcun elemento dal quale desumere invece l'illogicità della decisione assunta in parte qua dal giudice di merito.

Quanto alla durata delle sanzioni accessorie, nell’atto di appello la ricorrente ha agitato solo questioni relative al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre solo con il ricorso oggi scrutinato muove anche contestazioni relative alle pene accessorie.

Su questo secondo punto, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, né può essere censurata una omessa motivazione su capi e punti della sentenza di primo grado non appellati.

Questa Corte ha stabilito, infatti, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1321/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25250/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 246/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 21 dicembre 2020 del Tribunale di Rovigo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B), dichiarando estinti per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 r.d. n. 267 del 1942 (capo C) ed il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 274 del 2000 (contestato al capo D). Le imputazioni hanno ad oggetto le seguenti condotte: --a) [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un'operazione di scissione societaria tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era rappresentante legale dalla costituzione sino al 26 gennaio 2015, e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cagionava il dissesto della prima società, facendo confluire alla società beneficiaria terreni e fabbricati per euro 957.236,42, impianti, macchinari ed attrezzature per euro 429.997,77, autoveicoli per un valore di euro 34.805,89, macchine elettroniche, attrezzature ufficio ed altri beni per un valore di euro 81.205,89, sottraendo la relativa garanzia all’Erario, nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva una esposizione superiore ad euro 1.500.000,00 (bancarotta fraudolenta patrimoniale, capo A); --b) [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale dalla costituzione sino al 26 gennaio 2015 e successivamente amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita il 26 gennaio 2016, sottraeva i libri e le scritture contabili, impedendo la ricostruzione degli affari (bancarotta fraudolenta documentale, capo B); Con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno di rilevante gravità. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione. Invero, l’attività istruttoria aveva accertato che unico creditore della società fallita era Equitalia. Da tale premessa discende che a seguito della scissione operata, la società beneficiaria frutto della scissione sarebbe rimasta comunque illimitatamente responsabile per l'adempimento del debito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in ragione del rapporto di specialità che sussiste tra l'art. 173 TUIR, applicabile nel caso di specie e l'art. 2506 quater cod. civ. che invece circoscrive siffatta responsabilità nei limiti del patrimonio netto alla stessa assegnata. La Corte di appello non avrebbe considerato che la garanzia patrimoniale per il Fisco non sarebbe venuta meno, non avendo la società beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. posto in essere condotte distrattive. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla contestazione di bancarotta documentale per occultamento, di cui al capo B, la difesa, nel rilevare la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamenta che non è giuridicamente configurabile un obbligo di consegna della documentazione fiscale o contabile, non risultando amministratore di diritto o di fatto della società fallita. Inoltre, la affermazione secondo la quale ricorrente era amministratrice di fatto è apodittica, non provata, così come nessuna dimostrazione era stata fornita in merito alla specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] di recare pregiudizio all’unico creditore mediante l’occultamento delle scritture contabili. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso si contesta la erronea applicazione della legge penale, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza. Inoltre, i giudici di merito non hanno fornito motivazione in merito alle modalità di determinazione della sanzione accessoria applicata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.  2.1. Questa Corte di cassazione ha già affermato il principio, successivamente più volte ribadito, secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste anche in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, qualora essa produca riflessi negativi per i creditori (Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943, relativa ad una cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i creditori sociali non compresi nel trasferimento). In particolare, secondo il precedente sopra menzionato, le iniziative dell'imprenditore vanno valutate con criteri diversi a seconda che concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare. Nel primo caso la potenzialità offensiva (per il ceto creditorio) di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto del livello dell'indebitamento, della consistenza patrimoniale dell'impresa e della sua capacità, anche prospettica, di produrre reddito) - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore -, e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultimo, di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori. Nel secondo caso, invece, la valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione di crisi dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza, cosicché anche iniziative altrimenti legittime possono assumere, per il modo in cui sono attuate, il carattere della illiceità, per i riflessi che hanno sugli interessi del ceto creditorio. Il medesimo principio è stato affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089), anch'essa relativa alla cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, con la previsione, quale corrispettivo, del solo accollo non liberatorio dei debiti e che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente. Con questo precedente si è precisato che la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. Ancora, con altra sentenza questa Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818, relativa a società dichiarata fallita che, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie). 2.2. Ciò premesso, un punto di rilievo attiene alla sussistenza di un rapporto di causalità tra l'operazione di scissione e il dissesto ed il conseguente fallimento. La difesa ritiene che nel caso di specie l’atto di scissione societaria non possa integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ostandovi la previsione dell'art. l’art. 173 TUIR che deve trovare applicazione in luogo dell’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ. dal momento che unico creditore è rappresentato da Equitalia. 2.2.1. E’ necessario affrontare funditius la questione relativa al tema della responsabilità solidale che sussiste in ipotesi di scissione di società. Secondo i l disposto del l 'art . 173 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) gl i obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamente puntualizzato che "i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d'imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette" (Cass. civ., 16 novembre 2016, n. 23342). La disposizione legislativa - volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa - risulta conforme alla natura stessa dell'operazione straordinaria in questione, nella quale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della società scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione. E non vi è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tributarie già contestate alla società scissa con motivati avvisi di accertamento. Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situazione debitoria acquisita o acquisibile dalla società beneficiaria - quest'ultima possa essere richiesta del pagamento dall'amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della società scissa. La società beneficiaria della scissione non risulta, peraltro, assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventiva escussione della società scissa, dal momento che quest'ultimo non è previsto dalla disciplina tributaria. In buona sostanza, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2,e 2506-quater, comma terzo, cod. civ., prevedono precisi limiti. 2.2.2. Pertanto, quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2,e 2506-quater, comma terzo, cod. civ., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Cass. civ., 10 febbraio 2021, n. 3233, Rv. 660646; di recente Cass. civ., 25 gennaio 2024, n. 2457, Rv. 670066). Tuttavia, l'applicazione delle norme penali non può essere paralizzata dall'astratta previsione legislativa di responsabilità patrimoniali anche nel caso in cui l'adempimento dei conseguenti obblighi civilistici avrebbe l'effetto di eliminare il danno provocato dal reato, trattandosi di profili diversi; la valutazione in ordine alla sussistenza del reato dev'essere svolta in concreto, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono aver rilievo rispetto alla qualificazione della predetta operazione di scissione come atto fraudolento e circa la sua idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. In altri termini,  in caso di scissione la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non può essere esclusa, in via generalizzata ed astratta, sulla base di quanto prevede l'art. 173 TUIR, essendo invece richiesto al giudice penale di analizzare le concrete modalità con cui la scissione viene operata e la verifica degli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute dalla società che si scinde, nella specie mancata. Del resto, in caso di scissione, nonostante la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare) sia già prevista in forza dell'art. 2506-bis, comma secondo, e dell'art. 2506- quater, comma terzo, c.c., estendendola, in via solidale (e, come visto, sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto", tale previsione di garanzia non è stata ritenuta ostativa alla configurabilità del delitto di bancarotta. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, essendo l'interesse tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o distrattiva quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti - che coincide con il patrimonio dell'impresa - ed avendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo, integra un atto distrattivo qualunque condotta dell'amministratore che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori. In applicazione di tale orientamento, questa Corte ha ritenuto sicuramente idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca, realizzata con il mero accollo cumulativo da parte dell'acquirente del mutuo concesso per l'acquisto degli stessi, senza la corresponsione di un effettivo corrispettivo; accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 273032 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032), poiché simili cessioni determinano una "perdita secca" per la società fallita che si priva di propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo (vedi anche Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, Zerlottin, Rv. 271876; Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi, Rv. 278313). Sicché, integra la condotta, rilevante come bancarotta fraudolenta patrimoniale, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate, finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso dell’imprenditore tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. Principio che, in base alla compiuta descrizione fattuale operata dal P.M., si attaglia perfettamente al caso in esame, dovendo affermarsi - come invece assiomaticamente sostenuto dalla difesa - che la complessiva condotta posta in essere culminata con l'operazione di scissione, abbia rivestito natura fraudolenta frustrando il soddisfacimento del credito erariale secondo quanto contestato nell'imputazione. 2.2.3. Non può condividersi l'argomentazione difensiva secondo cui l'operazione di scissione, da sola, non sarebbe idonea, ex se, a pregiudicare le ragioni creditorie, allorquando unico creditore sia Equitalia. Deve, diversamente, evidenziarsi che nel caso di specie, come rilevato senza illogicità dalla Corte territoriale: --a) per consentire la sottrazione al pagamento di imposte dirette e indirette per oltre euro 1.500.000,00, la ricorrente aveva compiuto una operazione consistita nella scissione della società in due diverse società trasferendo a quella di nuova creazione tutti i dipendenti, tutte le attrezzature, privando la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della capacità operativa necessaria per lo svolgimento dell’attività manifatturiera; --b) successivamente all'atto di scissione, la ricorrente in data 26 gennaio 2015 ha abbandonato la carica di rappresentante legale, subentrandole tale [OSCURATO:PERSONA], di professione ballerina, soggetto privo di competenze imprenditoriali. Nel caso in esame, devono inoltre richiamarsi, come ben rappresentato dalla sentenza impugnata, ulteriori elementi che rendono evidente come anche una singola operazione di scissione societaria possa essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale in danno delle ragioni creditorie idoneo ad integrare il reato in questione, non avendo anche la nuova società provveduto al pagamento dei debiti tributari (per come risulta dalla sentenza di primo grado), ed anzi avendo proceduto a spogliarsi di propri cespiti, segnatamente due beni mobili registrati per come appurato in sede di esecuzione del sequestro preventivo disposto dal gip che ha certamente impedito la ulteriore attività di spoliazione del patrimonio della società beneficiaria. Tali ultime circostanze sconfessano la tesi difensiva secondo cui la scissione non avrebbe determinato alcuna diminuzione delle garanzie patrimoniali su cui il Fisco poteva contare, nel senso che sarebbe precluso in astratto che un atto di scissione possa pregiudicare le obbligazioni tributarie, risulta essere contraddetta dalla realtà fattuale. Nel caso di specie, sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per l'evidente natura distrattiva della scissione posta in essere dalla società fallita realizzata attraverso la integrale dismissione dell’intero apparato produttivo, di macchinari e personale. Invero la scissione non ha comportato la liberazione della fallita sicché ne è scaturita la conseguenza che l’operazione così realizzata ha determinato una "perdita secca", essendosi la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, anche a suo carico l'intero relativo debito tributario. In sostanza, la società fallita ha consapevolmente continuato ad esporsi alle richieste restitutorie provenienti da Equitalia senza avere neppure più i beni con cui farne fronte. Pertanto, è fuorviante il riferimento alla disciplina prevista dall’art. 173 TUIR giacché a fronte della incapienza della società fallita, Equitalia potenzialmente potrebbe essere costretta a doversi soddisfare su beni sociali della società beneficiaria su cui anche altri creditori privilegiati potrebbero parimenti concorrere e vantare analoghe pretese. E’ evidente quindi come tali atti dispositivi non abbiano costituito un atto "neutro" per Equitalia, avendo concretamente messo in pericolo la sua stessa garanzia patrimoniale, perché in ogni caso non avrebbe potuto agire anche nei confronti della società fallita, ridotta a mera scatola vuota, priva di personale e mezzi produttivi. Peraltro, infondata è la doglianza difensiva relativa alla mancata dimostrazione da parte della Corte di appello dell’effettivo pregiudizio per l’Erario. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199). Per altro verso, è la concreta messa in pericolo della "conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima" (Corte Cost., ord. n. 268 del 1989) che funge da parametro dell'applicazione della norma incriminatrice; invero, "l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori" (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione). Un'offesa che, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurata secondo il paradigma del pericolo concreto: invero, la natura di reato di pericolo concreto "comporta che ogni condotta idonea concretamente - a pregiudicare la garanzia dei creditori rientra nel fuoco della norma" (Sez. 5, n. 18210 del 03/03/2015, Borella; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 13590 del 24/02/2015, Nardelli, n.m.). Infatti, come messo in luce, all'esito di un'approfondita disamina della giurisprudenza di questa Corte e sulla base di coordinate interpretative condivise dal Collegio, da Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, n.m. “l'offensività della condotta è limitata ai fatti che creano un pericolo concreto", ossia allorquando possa affermarsi che "la diminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività e passività", risultando, pertanto, l'atto depauperativo idoneo a "creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale". La pericolosità concreta del fatto di bancarotta patrimoniale, declinata in correlazione con la sua intrinseca "fraudolenza", richiede che la relativa condotta "risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale o a talune attività una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori", occorrendo, in altri termini, che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, "sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (...), anche remoto ma concreto" (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione). Da quanto prima riferito, emerge che nella fattispecie in esame la scissione ha integrato una operazione oggettivamente distrattiva di risorse economiche della società fallita. 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. E’ indubbio che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato risponde, in proprio, solo dell'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e dell'eventuale occultamento della stessa al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839). Tuttavia, nel caso di specie è stata contestata alla ricorrente la circostanza che dopo la cessazione della qualifica di rappresentante legale ha svolto le funzioni di amministratore di fatto. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o discipl inare - i l quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009). Ai fini dell'individuazione della figura dell'amministratore di fatto della società non è necessario che l'attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle at t iv i tà concretamente svol te, potenzialmente idonee a del ineare i l ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428). Questa Corte ha inoltre chiarito che la significatività e continuità dello svolgimento di funzioni gestorie non richiedono l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente un'attività che, per intensità e durata, denoti un effettivo coinvolgimento nella direzione della società (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01). Nel caso in esame, l'impugnata sentenza ha correttamente valorizzato la pregnanza dei poteri concretamente esercitati dalla ricorrente, in maniera non occasionale, anche dopo la cessazione formale della carica, fondando la decisione sulla circostanza non sconfessata dalla difesa del mantenimento del potere di disposizione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rinvenute presso la propria abitazione a distanza di due anni dalla dichiarazione di fallimento. Pertanto, dalla disponibilità delle scritture contabili in capo alla ricorrente nonostante le formali di dimissioni dalla carica di legale rappresentante, la Corte di appello ha ritenuto che la sottrazione e l'occultamento delle scritture contabili non erano riferibili alla prestanome [OSCURATO:PERSONA], ma all'imputata, la quale consapevolmente ha posto il curatore nella condizione di non poter ricostruire il patrimonio della fallita e la movimentazione degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. La condotta di occultamento della documentazione è stata ricondotta alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto amministratrice di diritto, prima, e di fatto, dopo, non potendosi attribuire alcun effettivo potere di gestione dei documenti all’amministratori solo formalmente investito della carica, al quale la consegna era stata riferita in via meramente apparente. Dunque, per i giudici di merito l'effettiva gestione e il "potere dispositivo" dei documenti erano rimasti in capo alla ricorrente, che aveva agito nell'ambito di un disegno volto a impedire la ricostruzione del patrimonio e, soprattutto, a recare pregiudizio ai creditori. Tale motivazione, coerente, logica e priva di contraddizioni, è, peraltro, in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, atteso il pacifico interesse pubblico sotteso all'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, così da consentire, in sede di procedura fallimentare la ricostruzione esatta delle vicende inerenti alla società e ai suoi beni, è dovere sia degli amministratori di diritto, sia di quelli di fatto, quello di istituire, laddove manchino, le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale, ma formale della stessa società, dunque fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Rv. 250086-01). Ciò comporta, che, una volta correttamente acclarata, per quanto detto, la veste di amministratore di fatto in capo alla ricorrente, era suo preciso dovere quello di adoperarsi per la redazione delle scritture (se del caso, colmando la pluriennale loro mancanza), nonché per la loro conservazione e consegna al curatore. 3.1. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione degli elementi dai quali desumere in capo alla ricorrente il dolo specifico. Il delitto di bancarotta documentale specifica si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la necessaria sussistenza del dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare pregiudizio ai creditori (o procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto). Un prof i lo, quel lo del la f rode, che dist ingue le f igure del i t tuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha chiaramente indicato la specifica finalizzazione della condotta posta in essere dando atto della sottrazione dei libri e delle scritture contabili, sia dell'imponente debito fiscale maturato (pari a circa 1.500.000,00 di euro). Ed è appunto la conseguente impossibilità di ricostruire la movimentazione patrimoniale e finanziaria che colora l'elemento oggettivo: rendere difficile, se non impossibile, la ricostruzione dell'imponente debitoria, sottraendosi al relativo accertamento. La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta sussistente nel caso di specie, infatti, "colora" di spessore la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di sottrazione delle scritture contabili, ai fini del suo inquadramento nel delitto ex art. 216 piuttosto che in quello ex art. 220 L. Fall.: la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, infatti, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. In altre parole, la prova della bancarotta fraudolenta documentale può giovarsi, nel caso di specie, dell'argomento logico secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (argomenta da Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 4. Infondato è il terzo motivo. La corte di appello ha precisato come la pena sia stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della capacità a delinquere manifestata dalla complessa opera fraudolenta posta in danno dalla società fallita e della entità dello stato passivo, con conseguente pericolo per le ragioni creditorie, con la conseguenza che la non minima rilevanza della condotta illecita impediva la configurazione di un diverso rapporto di comparazione tra circostanze che non fosse quello, correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, dell'equivalenza tra attenuanti ed aggravanti. Nel pervenire a tale conclusione, la corte territoriale si è attenuta al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, i giudici del merito hanno quindi indicato gli elementi in base ai quali hanno determinato il trattamento sanzionatorio e, quanto alla formulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, va ricordato che, avendo il giudizio di bilanciamento carattere globale, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524) ma, in tal caso, sull'interessato, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, grava l'onere di contrastare specificamente la motivazione che tali richieste abbia disatteso. Sul punto, per come prima riferito, la Corte territoriale ha risposto alle richieste dell'imputata rilevando come la non minima rilevanza della condotta illecita impedisse una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e la ricorrente si è limitata a riproporre la medesima doglianza, fornendo un'alternativa e personale valutazione, diretta a privilegiare il consenso prestato all'utilizzazione di elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, e perciò confezionando un motivo di ricorso inammissibile perché - rispetto ad una logica ed adeguata motivazione circa il formulato giudizio di equivalenza che, come tale, non è censurabile nel giudizio di legittimità - non ha indicato alcun elemento dal quale desumere invece l'illogicità della decisione assunta in parte qua dal giudice di merito. Quanto alla durata delle sanzioni accessorie, nell’atto di appello la ricorrente ha agitato solo questioni relative al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre solo con il ricorso oggi scrutinato muove anche contestazioni relative alle pene accessorie. Su questo secondo punto, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, né può essere censurata una omessa motivazione su capi e punti della sentenza di primo grado non appellati. Questa Corte ha stabilito, infatti, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris