CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2024
Cassazione n. 12338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI( dato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché intempestivo per mancato rispetto del termine per impugnare a fronte di sentenza del 10 luglio del 2024 depositata il 25.07.2024 come tale ricorribile entro 30 giorni ladodve invece il ricorso è del 15.10.2024. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle t mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Consigliere estenso e Il Presidente