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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 04343/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21452/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 SC.

A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 147/2019depositata i l 31/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. la questione sottoposta al Collegio dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia con il ricorso contro la sentenza della CTR della Toscana e all'accoglimento del quale il Comune di Greve in Chianti si oppone, è se un ente non commerciale possa godere dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per un immobile stabilmente non utilizzato e se sia dunque scorretta l'affermazione contraria della CTR (resa su avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, relativamente ad un immobile non utilizzato fino dal 2007).

Considerato che:

1. nella versione applicabile ratione temporis l'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/92 (in tema di ICI, richiamato, in tema di IMU dal d.lgs. 23/2011) prevedeva che fossero esenti dall'ICI “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,lettera c),del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1988,n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n.222”.

2. con la sentenza 16 aprile 2008, n. 9948, la Corte aveva riconosciuto l'esenzione per un terreno non effettivamente utilizzato, sul motivo per cui “l'espressione utilizzo (dell'immobile) … per indicare la relazione (necessaria) tra l'immobile e la sfera di disponibilità del soggetto non profit”, fa riferimento ad un concetto di "sfera di disponibilità" includente non solo il "possesso", ossia una situazione attiva “di "concretezza" o di "effettività" relativamente allo svolgimento delle attività considerate dalla norma”, ma anche la "detenzione", ossia una situazione inattiva.

L'argomentazione è, a parere di questo Collegio, debole e comunque forzata rispetto alla norma da applicare.

Debole perché possesso e detenzione non sono contrapponibili in termini di attività-inattività bensì in quanto l'uno (ex art. 1140 c.c.) è una situazione di fatto non necessariamente titolata sulla base di, ma sempre ad immagine di, un diritto di proprietà o reale di godimento; l'altra è una situazione immancabilmente titolata e titolata sulla base di un diritto personale di godimento; neppure il primo impone una costante attività sul bene.

Forzata perché la norma esentativa richiede non che l’immobile sia “utilizzato” per lo svolgimento di una delle attività agevolate ma che l'immobile sia “destinato” ad una di tali finalità;

3. successivamente la Corte con la pronuncia 12 ottobre 2016, n. 20516, ha affermato il principio per cui solo la destinazione ad un uso diverso da quello esente o la perdita del requisito di strumentalità del bene rispetto all'uso esente e non il mancato uso solo temporaneo dell'immobile comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione;

4. In senso conforme la Corte si è espressa anche con ordinanza n.3445 del 11/02/2021 (in tema dell'”analoga” esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.a) e, di recente, ordinanza 27424/2022.

5. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo principio.

5.1. Con esso trovano attuazione la lettera e la ratio della legge: l'espressione "utilizzati da" è correlata ai soggetti esercenti l'attività agevolata e vale a limitare l'esenzione agli immobili gestiti direttamente dai soggetti indicati dalla norma escludendone l'operatività per gli immobili gestiti da terzi; il termine "destinati" è riferito allo scopo dell'utilizzo; l'esenzione spetta per immobili posseduti in via immediata da uno dei soggetti indicati dalla norma, se attualmente impiegati per una attività agevolata; l'attualità non viene meno se, nel corso dell'anno di riferimento, vi è una solo temporanea, transitoria, interruzione; peraltro «il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità» (cfr. Cass. n. 20516/2016, richiamata da Cass. n. 3445/2021); l'attualità viene meno in caso di stabile inutilizzo giacché “la destinazione dell'immobile, perprevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata” (Cass. 3445/2021) e il mancato utilizzo protratto a lungo nel tempo tanto da divenire stabile è indice di cessazione della strumentalità del bene all'attività agevolata; la ratio dell'esenzione non sta nel favorire determinati soggetti “istituzionalmente” non commerciali indipendentemente dallo svolgimento di una delle attività elencate ma, al contrario, nell'incentivare lo svolgimento effettivo di una di quelle attività;

6. la CTR ha fatto corretto e puntuale impiego dei sopradetti principi scrivendo che alla ricorrente non spettava l'esenzione rivendicata giacché era incontroverso che l'immobile era inutilizzato fino dal 2007;

7. il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed € 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21452/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 147/2019depositata i l 31/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. la questione sottoposta al Collegio dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia con il ricorso contro la sentenza della CTR della Toscana e all'accoglimento del quale il Comune di Greve in Chianti si oppone, è se un ente non commerciale possa godere dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per un immobile stabilmente non utilizzato e se sia dunque scorretta l'affermazione contraria della CTR (resa su avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, relativamente ad un immobile non utilizzato fino dal 2007). Considerato che: 1. nella versione applicabile ratione temporis l'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/92 (in tema di ICI, richiamato, in tema di IMU dal d.lgs. 23/2011) prevedeva che fossero esenti dall'ICI “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,lettera c),del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1988,n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n.222”. 2. con la sentenza 16 aprile 2008, n. 9948, la Corte aveva riconosciuto l'esenzione per un terreno non effettivamente utilizzato, sul motivo per cui “l'espressione utilizzo (dell'immobile) … per indicare la relazione (necessaria) tra l'immobile e la sfera di disponibilità del soggetto non profit”, fa riferimento ad un concetto di "sfera di disponibilità" includente non solo il "possesso", ossia una situazione attiva “di "concretezza" o di "effettività" relativamente allo svolgimento delle attività considerate dalla norma”, ma anche la "detenzione", ossia una situazione inattiva. L'argomentazione è, a parere di questo Collegio, debole e comunque forzata rispetto alla norma da applicare. Debole perché possesso e detenzione non sono contrapponibili in termini di attività-inattività bensì in quanto l'uno (ex art. 1140 c.c.) è una situazione di fatto non necessariamente titolata sulla base di, ma sempre ad immagine di, un diritto di proprietà o reale di godimento; l'altra è una situazione immancabilmente titolata e titolata sulla base di un diritto personale di godimento; neppure il primo impone una costante attività sul bene. Forzata perché la norma esentativa richiede non che l’immobile sia “utilizzato” per lo svolgimento di una delle attività agevolate ma che l'immobile sia “destinato” ad una di tali finalità; 3. successivamente la Corte con la pronuncia 12 ottobre 2016, n. 20516, ha affermato il principio per cui solo la destinazione ad un uso diverso da quello esente o la perdita del requisito di strumentalità del bene rispetto all'uso esente e non il mancato uso solo temporaneo dell'immobile comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione; 4. In senso conforme la Corte si è espressa anche con ordinanza n.3445 del 11/02/2021 (in tema dell'”analoga” esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.a) e, di recente, ordinanza 27424/2022. 5. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo principio. 5.1. Con esso trovano attuazione la lettera e la ratio della legge: l'espressione "utilizzati da" è correlata ai soggetti esercenti l'attività agevolata e vale a limitare l'esenzione agli immobili gestiti direttamente dai soggetti indicati dalla norma escludendone l'operatività per gli immobili gestiti da terzi; il termine "destinati" è riferito allo scopo dell'utilizzo; l'esenzione spetta per immobili posseduti in via immediata da uno dei soggetti indicati dalla norma, se attualmente impiegati per una attività agevolata; l'attualità non viene meno se, nel corso dell'anno di riferimento, vi è una solo temporanea, transitoria, interruzione; peraltro «il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità» (cfr. Cass. n. 20516/2016, richiamata da Cass. n. 3445/2021); l'attualità viene meno in caso di stabile inutilizzo giacché “la destinazione dell'immobile, perprevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata” (Cass. 3445/2021) e il mancato utilizzo protratto a lungo nel tempo tanto da divenire stabile è indice di cessazione della strumentalità del bene all'attività agevolata; la ratio dell'esenzione non sta nel favorire determinati soggetti “istituzionalmente” non commerciali indipendentemente dallo svolgimento di una delle attività elencate ma, al contrario, nell'incentivare lo svolgimento effettivo di una di quelle attività; 6. la CTR ha fatto corretto e puntuale impiego dei sopradetti principi scrivendo che alla ricorrente non spettava l'esenzione rivendicata giacché era incontroverso che l'immobile era inutilizzato fino dal 2007; 7. il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed € 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar