CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 32608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 24932-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti – [OSCURATO:PERSONA] competenza R.G.N.24932/2023 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC avverso l'ordinanza n. cronologico 25620/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 3949/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo a contribuzione dovuta alla Gestione commerciantipresso l’Inps. Rilevava il Tribunale che la residenza dell’attrice era in Roma alla luce della visura camerale prodotta dall’Inps. Avverso l’ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, illustrato da memoria. L’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con memoria. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta chiedendo il rigetto del ricorso. All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.414, 442 e 444 c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente individuato in Roma la residenza dell’attrice, che invece risiedeva in [OSCURATO:PERSONA], provincia di [OSCURATO:PERSONA], come da certificato di residenza prodotto in allegato al ricorso per cassazione. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.416 e 38 c.p.c. Il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dall’Inps in quanto l’ente si era costituito tardivamente. Il primo motivo è infondato. Esso si basa su un certificato di residenza prodotto per la prima volta in sede di legittimità. Tale certificato non è però utilizzabile: in cassazione non sono infatti ammesse produzioni documentali non prodotte nella fase di merito; ciò vale anche nel procedimento per regolamento di competenza (Cass.867/95, Cass.21014/04). Rettamente quindi il giudice di primo grado ha negato la propria competenza territoriale sulla base dell’unico documento rilevante in quel giudizio, che attestava la residenza in Roma. Il secondo motivo è infondato. La competenza fissata dall’art.444 c.p.c. per le cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è di natura inderogabile (Cass.6003/80, Cass.8426/19), ai sensi dell’art.28 c.p.c. Il difetto di competenza può in tal caso essere rilevato d’ufficio dal giudice (art.38, co.3 c.p.c.), mentre resta irrilevante la tardiva costituzione dell’Inps: ai sensi dell’art.416, co.2 c.p.c., la decadenza è infatti prevista per le sole eccezioni non rilevabili d’ufficio e tale non è l’eccezione di incompetenza territoriale ove si tratti di competenza territoriale inderogabile. Quanto al fatto che il giudice non abbia rimesso le parti davanti a sé per discutere in contraddittorio dell’eccezione di incompetenza, si tratta di rilievo non esaminabile, in quanto non sorretto da specifico motivo di censura con apposito motivo di ricorso, per nullità della sentenza in violazione delle regole processuali, ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c.Il motivo fa valere solo violazione di legge (art.360, co.1, n.3 c.p.c.), senza alcun riferimento alla nullità della sentenza per mancata sottoposizione alle parti della questione di competenza (Cass.11724/21), come invece rich