CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, onde fondare la maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente resosi responsabile .del delitto di evasione, i plurimi precedenti, molti dei quali anche specifici (ben sei evasioni), che avevano caratterizzato i trascorsi del [OSCURATO:PERSONA], aspetti della motivazione - che danno conto delle ragioni del rigetto del motivo di gravame - non confutati né presi in esame dal ricorso che si limita ad rievocare i principi di diritto in ordine all'applicazione della recidiva, senza alcun confronto con la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0