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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10175/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il capo B) dell'imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, R.D. 267/1942, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 99, 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione relativa alla derubricazione del reato intestato in quello di bancarotta semplice documentale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; l'avere riconosciuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale fornisce implicita risposta alla insussistenza della fattispecie di bancarotta semplice; Va altresì specificato che la derubricazione è richiesta con riferimento al capo A) e dunque alla bancarotta patrimoniale in relazione alla quale peraltro la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta valorizzando la serialità delle distrazioni e l'elemento soggettivo.

Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta mancata assunzione di prova decisiva tradottesi nella mancata assunzione della testimonianza di Tallon - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5- 9), avendo argomentato in ordine alle dichiarazioni dedotte dal professionista in udienza, il quale non era attivamente inserito nella vita d'impresa, pertanto non idonee a ribaltare da sole il giudizio di condanna; vi è altresì da aggiungere che l'eccezione circa le modalità di assunzione della prova da parte del giudice nel contraddittorio delle parti deve essere proposta nel corso dell'acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto di impugnazione. (Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890) Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il capo B) dell'imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, R.D. 267/1942, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 99, 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione relativa alla derubricazione del reato intestato in quello di bancarotta semplice documentale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; l'avere riconosciuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale fornisce implicita risposta alla insussistenza della fattispecie di bancarotta semplice; Va altresì specificato che la derubricazione è richiesta con riferimento al capo A) e dunque alla bancarotta patrimoniale in relazione alla quale peraltro la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta valorizzando la serialità delle distrazioni e l'elemento soggettivo. Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta mancata assunzione di prova decisiva tradottesi nella mancata assunzione della testimonianza di Tallon - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5- 9), avendo argomentato in ordine alle dichiarazioni dedotte dal professionista in udienza, il quale non era attivamente inserito nella vita d'impresa, pertanto non idonee a ribaltare da sole il giudizio di condanna; vi è altresì da aggiungere che l'eccezione circa le modalità di assunzione della prova da parte del giudice nel contraddittorio delle parti deve essere proposta nel corso dell'acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto di impugnazione. (Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890) Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle a
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