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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:259
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0084

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 aprile 2020 ( 1 ) Cause riunite C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19 [OSCURATO:PERSONA] S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej contro

[OSCURATO:PERSONA] (C-84/19)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino – [OSCURATO:PERSONA] destra e Ovest, Polonia)] e BW contro D.R. (C‑222/19) e QL contro C.G. (C‑252/19) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie (Tribunale circondariale di Opatów, Polonia)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Disposizione nazionale che prevede per il consumatore un importo massimo del costo totale del credito, esclusi gli interessi – Articolo 4, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Applicazione alle clausole che prevedono spese oltre agli interessi – Obbligo di redigere le clausole del contratto in modo chiaro e comprensibile – Articolo 3, paragrafo 1 – Compatibilità di una normativa nazionale che fissa l’importo massimo del costo dei crediti extrainteressi – Direttiva 2008/48 – Articolo 3, lettera g) – Compatibilità di una normativa nazionale che determina l’importo massimo del costo dei crediti extrainteressi prendendo in considerazione le spese generali dell’ente creditizio»

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono ancora una volta sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ( 2 ), nonché gli articoli 3, lettera g), e 22 della direttiva 2008/48/CE ( 3 ).

2. La direttiva 93/13 ha già dato origine a copiosa giurisprudenza, sia dinanzi alla Corte sia dinanzi ai giudici nazionali.

Sebbene la direttiva abbia chiaramente rafforzato un regime di tutela dei consumatori in quanto consente ai giudici di dichiarare abusive (e, pertanto, non esecutive) le clausole contrattuali che sono state redatte per un utilizzo generale da parte del prestatore o del produttore, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, prevede tuttavia due eccezioni importanti a tale regime, vale a dire, qualora la clausola asseritamente abusiva verta sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo o la remunerazione e i beni e servizi.

La portata di tali eccezioni è al centro dei presenti rinvii pregiudiziali, in quanto una delle questioni principali (nella causa C‑84/19) verte sul fatto se spese extrainteressi pagate da un cliente di una banca in forza di un contratto di credito rientrino nell’una o nell’altra di tali eccezioni.

3. Le presenti questioni si pongono riguardo a tre diversi contratti di credito al consumo.

In sostanza, in ciascuna delle cause il consumatore ha dedotto l’abusività di determinate clausole del contratto per opporsi alle azioni per il recupero del credito e all’esecuzione forzata dello stesso da parte di un istituto di credito.

Ciascuna di tali cause solleva una problematica distinta, ancorché talvolta coincidente, relativa all’applicazione dei principi contenuti nella direttiva 93/13 nell’ambito dei contratti di credito.

Prima di esaminare tali questioni è tuttavia necessario, anzitutto, illustrare le disposizioni giuridiche pertinenti.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 93/13

4. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: « Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

6. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

7. L’articolo 5 della direttiva 93/13 prevede quanto segue: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)».

8. Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 93/13: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

9. Ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva: «Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica (...)».

2. Direttiva 2008/48

10. L’articolo 3 della 2008/48, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».

11. L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, rubricato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», precisa che: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

B. Diritto nazionale

12. Per la presentazione della normativa nazionale, rinvio alle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( 4 ).

In sostanza, il diritto polacco stabilisce l’importo massimo degli interessi di cui si può chiedere il pagamento a fronte di un negozio giuridico, vale a dire il doppio del tasso d’interesse legale annuo.

Tuttavia, alcuni creditori hanno aggirato il limite di cui trattasi aumentando artificiosamente l’ammontare delle commissioni e delle spese addebitate.

In risposta, il legislatore polacco ha quindi introdotto, mediante gli articoli 5, paragrafo 6a, e 36a dell’ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori) (Dz.

U. 2011, n. 126, posizione 715) (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori»), un meccanismo volto a porre un limite all’importo dei costi del credito extrainteressi che possono essere chiesti.

II. Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale A. Causa C‑84/19

13. Il 19 settembre 2016, tramite un intermediario è stato stipulato un contratto di credito al consumo tra la [OSCURATO:PERSONA] e una consumatrice.

In cambio del prestito di PLN 9000 (circa EUR 2090), che la mutuataria è tenuta a rimborsare in 36 rate mensili, il contratto prevede il versamento da parte della consumatrice, in primo luogo, di interessi al tasso annuo del 9,83% sul capitale preso in prestito; in secondo luogo, delle «spese di istruttoria», pari a PLN 129 (circa EUR 30); in terzo luogo, di una cosiddetta «commissione», pari a PLN 7771 (circa EUR 1804) e, in quarto luogo, del prezzo di un pacchetto supplementare [denominato «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» (Il tuo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA])] pari a PLN 1100 (circa EUR 255).

14. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, i costi del credito extrainteressi previsti dal contratto sono stati fissati nella misura del limite massimo contemplato dalla legislazione nazionale in forza dell’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori.

Il contratto, tuttavia, non precisava in che qualità operasse la persona con la quale la convenuta ha stipulato lo stesso, non definiva i termini «spese di istruttoria» e «commissione», né indicava a quali specifiche controprestazioni della ricorrente corrispondessero le summenzionate spese.

Poteva essere determinato solo il corrispettivo del prezzo de «Il tuo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva al diritto della consumatrice di posticipare, una sola volta, il pagamento di due rate oppure di ridurre l’importo di 4 rate, con il contemporaneo prolungamento della durata del contratto (in caso di posticipazione) o con l’obbligo di pagare le rate entro un termine successivo (in caso di riduzione).

15. Prima della scadenza dei termini, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.

Il giudice del rinvio ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una sentenza contumaciale, nei confronti della quale la consumatrice ha presentato opposizione, deducendo censure relative al carattere abusivo di talune clausole del contratto.

Nel corso di tale procedimento, l’ente creditizio ha spiegato che le spese di istruttoria corrispondevano alle spese effettivamente sostenute in relazione alla conclusione del contratto e che le spese denominate «commissione» costituivano la remunerazione per la concessione del credito, mentre gli interessi rappresentavano la remunerazione per la messa a disposizione della somma di denaro a favore della consumatrice.

16. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se le clausole che stabiliscono le suddette spese debbano essere considerate escluse dalla valutazione del carattere non abusivo delle clausole contrattuali di cui alla direttiva 93/13.

Questo per i seguenti motivi.

In primo luogo, nella misura in cui i suddetti costi non superano il limite previsto dalla normativa nazionale, si potrebbe pensare che tali clausole si limitino a riflettere detta normativa e non siano quindi soggette, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, alle disposizioni della direttiva stessa.

In secondo luogo, tali clausole di prezzo potrebbero costituire, per la [OSCURATO:PERSONA], l’oggetto principale del contratto e, a tale titolo, esulare dall’ambito di applicazione della direttiva in forza del suo articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

In terzo luogo, atteso che esaminare se tali spese siano giustificate o meno equivarrebbe a valutare la perequazione tra la remunerazione e il servizio fornito in cambio, anche una siffatta valutazione potrebbe essere esclusa in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

Infine, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se una clausola possa essere considerata formulata in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 qualora imponga interessi, spese e commissioni senza spiegare la differenza tra tali oneri né precisarne la natura e non specifichi in quale veste agisca la persona con la quale la consumatrice ha stipulato il contratto.

17. Sulla scorta di tali circostanze, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – III Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Stettino – [OSCURATO:PERSONA] destra e Ovest, Terza Sezione civile, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni della direttiva relativamente all’esame del carattere non abusivo di singole clausole concernenti i costi del credito extrainteressi, nell’ipotesi in cui le disposizioni legislative vigenti in uno Stato membro impongano un limite massimo a detti costi, prevedendo che i costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto del credito al consumo non siano dovuti nella misura in cui essi superino l’importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità definite dalla legge, o l’importo totale del credito. 2) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che riguarda i costi extrainteressi sostenuti e rimborsati, oltre agli interessi, dal mutuatario unitamente al prestito, legati alla conclusione stessa del contratto e alla concessione del prestito (sotto forma di spese, commissioni o di altra natura), non è soggetta alla valutazione di cui alla citata disposizione sotto il profilo della sua abusività, purché formulata in modo chiaro e comprensibile. 3) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali che introducono diversi tipi di costi legati alla concessione di un prestito non sono «formulate in modo chiaro e comprensibile», se non specificano quali siano in concreto le controprestazioni in cambio delle quali detti costi vengono riscossi e non consentono al consumatore di individuare le differenze tra di essi».

B. Causa C‑222/19

18. In data 8 marzo 2018 la BW e un consumatore concludevano un contratto di credito al consumo per una durata di due anni.

Il contratto, che non è stato oggetto di negoziato individuale, prevede l’erogazione di un importo di PLN 4500 (circa EUR 1048), rimborsabile in 24 rate mensili, garantito da un pagherò cambiario emesso in bianco.

A fronte di detto importo messo a disposizione del consumatore, il contratto prevede il pagamento di interessi al tasso annuo del 10%, il che rappresenta un importo totale di PLN 900 (circa EUR 210), una commissione d’istruttoria pari a PLN 1125 (circa EUR 262) nonché spese di gestione pari a PLN 2700 (circa EUR 628).

Stando al giudice del rinvio, il tasso annuo effettivo globale è stato fissato al 119,42%.

I costi del credito extrainteressi, ai sensi dell’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, non superano tuttavia la soglia massima fissata da tale disposizione.

19. Il consumatore ha ricevuto l’importo convenuto e ha iniziato ad effettuare pagamenti.

A seguito di un mancato pagamento, il mutuante ha adito il giudice del rinvio con un’azione nei confronti del convenuto nel procedimento principale, nella quale ha reclamato l’importo del saldo ancora dovuto, maggiorato degli interessi legali di mora.

Contestualmente, ha presentato un’istanza di emissione di un decreto ingiuntivo, in base al pagherò cambiario emesso in bianco. 20.

Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità della normativa polacca con la direttiva 93/13 per quanto riguarda l’istituzione di un limite massimo del costo del credito extrainteresse che gli enti creditizi possono addebitare, dal momento che tale soglia è calcolata tenendo conto non solo del costo connesso alla conclusione o alla gestione del contratto di credito, ma anche delle spese generali del mutuante.

Ciò non impedirebbe al creditore di trasferire sul consumatore spese quali i costi di gestione delle banche dati, la remunerazione del personale o la gestione dei rischi di funzionamento.

Tuttavia, la sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), potrebbe essere interpretata nel senso che essa stabilisce che una situazione in cui un professionista trasferisce sul consumatore, mediante condizioni generali, un onere che egli avrebbe dovuto sostenere potrebbe essere considerata fonte di un «significativo squilibrio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

21. È in tale contesto che il Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie – I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni della direttiva [93/13], in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché i principi del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori e all’equilibrio contrattuale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei “costi massimi del credito extrainteressi” nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della [legge relativa al credito ai consumatori], i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista».

C. Causa C‑252/19

22. Il 31 agosto 2016 un consumatore ha concluso con la QL un contratto di credito non negoziato per un importo di PLN 5000 (circa EUR 1149), rimborsabile in 36 rate mensili.

A titolo di rimborso per l’istituto di credito, il contratto prevede il versamento iniziale di un interesse annuo del 9,81%, ossia di un importo totale di PLN 796 (circa EUR 182), in secondo luogo, delle spese di istruttoria di PLN 129 (circa EUR 29), in terzo luogo, di un canone per un servizio intitolato «[OSCURATO:PERSONA]» (Il tuo [OSCURATO:PERSONA]) di PLN 900 (circa EUR 206) e, in quarto luogo, di una commissione di PLN 3939 (circa EUR 905).

Di conseguenza, il tasso di prestito effettivo globale annuale sarebbe del 77,77%.

Per quanto riguarda i costi del credito extrainteressi, ai sensi dell’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, esso si colloca entro i limiti fissati da tale disposizione.

23. Il giudice del rinvio, tuttavia, nutre dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2008/48 della normativa nazionale che prevede una limitazione dell’importo delle spese che possono essere addebitate dagli enti creditizi.

Nel fissare tale limite, infatti, devono essere prese in considerazione non solo le spese connesse alla conclusione o alla gestione di uno specifico contratto, ma anche le spese generali del creditore.

Tuttavia, dall’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE sembra risultare che al consumatore possano essere addebitati costi, ma soltanto i costi marginali, vale a dire quelli connessi con il contratto di credito.

24. È in tale contesto che il Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni della direttiva [2008/48], in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei “costi massimi del credito extrainteressi” nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della [legge relativa al credito ai consumatori], i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista».

III. Analisi A. Sulla prima questione nella causa C‑84/19

25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione di detta direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che prevedono che le spese a carico del consumatore siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, qualora tali spese, complessivamente considerate, non superino un determinato massimale fissato dalla normativa nazionale.

26. A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, detta direttiva si applica alle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore che non sia stato oggetto di negoziato individuale.

Tuttavia, a titolo di eccezione, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede che le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della direttiva medesima.

27. Sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire se una determinata clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri in tale eccezione particolare, ciò non toglie che la Corte possa comunque fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi ( 6 ).

Pertanto, il giudice del rinvio può essere messo in condizione di esaminare se l’eccezione prevista da tale disposizione possa applicarsi alla fattispecie di cui al procedimento principale.

28. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se clausole che prevedono spese che non superano un determinato massimale fissato da una disposizione nazionale possano rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni di esclusione di detto articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

29. A tal riguardo, occorre rilevare che la mera conformità di clausole contrattuali a una disposizione legislativa non implica, di per sé, che tali clausole «riproducano» necessariamente il testo di tale disposizione.

30. Nel caso di specie, i dubbi espressi dal giudice del rinvio sembrano derivare dalle osservazioni contenute nella giurisprudenza della Corte nel senso che la ratio dell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 risiede nel fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia delineato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare ( 7 ).

31. Personalmente, non ritengo tuttavia che tali osservazioni della Corte debbano essere intese nel senso che la fissazione di un limite massimo da parte del legislatore nazionale implicherebbe necessariamente anche l’esistenza di un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti delineato dal legislatore nazionale.

Sono di questo parere per le ragioni che seguono.

32. In primo luogo, come dichiarato dalla Corte, atteso che l’articolo 1, paragrafo 2, introduce un’eccezione alla direttiva 93/13 volta alla protezione dei consumatori, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente ( 8 ).

33. In secondo luogo, anche ove un legislatore abbia fissato un massimale finanziario ciò non implica necessariamente che, al di sotto di tale massimale, qualsiasi clausola che preveda il pagamento di una spesa debba essere in ogni caso considerata equilibrata.

Se così fosse, uno Stato membro potrebbe eliminare la protezione prevista dalla direttiva 93/13 fissando un massimale molto elevato.

34. In terzo luogo, come rilevato dal governo polacco, la direttiva 93/13 sarebbe privata di ogni effetto utile se si dovesse ritenere che le clausole che sono conformi alle disposizioni nazionali in materia di contratti riproducano disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva, dal momento che è sempre presumibile che le clausole contrattuali siano conformi al diritto nazionale.

35. A mio avviso, ciò che la Corte ha inteso sottolineare enunciando la ratio dell’eccezione di cui all’articolo 1,paragrafo 2, della direttiva 93/13, come ha fatto in sentenze quali RWE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è semplicemente che la direttiva 93/13 mira a istituire il controllo non già di una normativa nazionale, ma piuttosto degli eventuali svantaggi per il consumatore che potrebbero derivare dall’asimmetria dell’informazione, delle competenze tecniche e del potere di trattativa, esistente tra lui e il professionista ( 9 ).

36. In tali circostanze, non vedo alcun motivo per discostarsi dalla conclusione secondo cui l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applica alle clausole che si limitano a rispettare un limite monetario previsto dalla legislazione nazionale.

Di conseguenza, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che clausole di un contratto non negoziato che prevedono costi a carico del consumatore non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva semplicemente perché tali costi, complessivamente considerati, non superano un determinato massimale fissato dalla legislazione nazionale ( 10 ).

B. Sulla seconda questione nella causa C‑84/19

37. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito non negoziato redatto in modo chiaro e comprensibile sono escluse da qualsiasi valutazione di potenziale abusività in ragione del fatto che prevedono il pagamento di spese diverse dagli interessi.

38. A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede due eccezioni per quanto riguarda la valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali.

L’applicazione di tali eccezioni è tuttavia subordinata alla condizione che le clausole di cui trattasi siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

39. Sebbene in linea di principio spetti al giudice nazionale determinare con precisione le clausole che, per il fatto di fissare le prestazioni essenziali del contratto, devono essere considerate come aventi un rapporto con l’oggetto principale di quest’ultimo ( 11 ), o la cui valutazione sarebbe legata alla perequazione tra il prezzo e il bene o il servizio fornito in cambio, ciò non toglie che tale eccezione deve essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme.

Ne consegue quindi che la Corte può precisare se l’articolo 4, paragrafo 2, possa applicarsi a una determinata categoria di clausole ( 12 ).

40. Conformemente alla prima eccezione, le clausole che si riferiscono alla «definizione dell’oggetto principale del contratto» sono escluse da qualsiasi valutazione del loro eventuale carattere abusivo. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, siffatte clausole sono quelle che fissano prestazioni essenziali del contratto e che, come tali, lo caratterizzano.

Per valutare se ciò si verifichi, occorre tener conto della natura, dell’economia generale e degli obblighi essenziali del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale ( 13 ).

41. A tal riguardo, l’oggetto principale di qualsiasi contratto è quello che caratterizza la sua natura giuridica, vale a dire le clausole di un contratto che sono essenziali per la sua formazione.

Per quanto riguarda i contratti di credito, detti obblighi sono quelli mediante i quali un creditore accetta di prestare al mutuatario una somma di denaro che il mutuatario è tenuto a rimborsare entro una certa data o a rate.

42. In un contratto di credito standard, il credito erogato è naturalmente concesso a condizioni commerciali.

Gli obblighi essenziali del mutuatario sono pertanto quelli connessi non solo al rimborso del denaro messo a disposizione, ma anche alla remunerazione di tale servizio.

Infatti, e ovviamente, la vendita di beni o la prestazione di servizi hanno necessariamente come parte del loro oggetto principale l’obbligo per l’acquirente di pagare il prezzo o il corrispettivo convenuto ( 14 ).

43. In forza della seconda eccezione prevista da detto articolo 4, paragrafo 2, qualsiasi valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione e le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, sempreché, beninteso, la formulazione di tali clausole sia chiara e comprensibile ( 15 ).

44. Poiché una condizione contrattuale può assumere la forma di più clausole, paragrafi o numeri e viceversa, un contratto può altresì contenere varie clausole che prevedono il pagamento di spese come corrispettivo di una prestazione unica ( 16 ).

Pertanto, queste due eccezioni si sovrappongono quando una clausola prevede oneri facenti parte del prezzo totale del bene o del servizio che costituisce l’oggetto principale del contratto in questione.

45. Nel caso di specie, sembra che i dubbi espressi dal giudice del rinvio trovino la loro origine nella nozione di prezzo o remunerazione.

Infatti, secondo il giudice del rinvio, nel diritto polacco una clausola di prezzo non può riguardare l’oggetto principale di un contratto di credito se tale prezzo è espresso in una forma diversa da quella degli interessi.

46. Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, tuttavia, la nozione di prezzo o di remunerazione non è così restrittiva, neppure nel caso di un contratto di credito.

Nessuna disposizione del diritto dell’Unione sembra infatti prevedere che il pagamento da effettuare in forza di un contratto di credito possa assumere esclusivamente la forma di interessi ( 17 ).

Gli enti creditizi possono pertanto chiedere una corresponsione a titolo di interessi e/o di spese fisse ( 18 ).

47. Tale conclusione è altresì corroborata dal testo della direttiva 2008/48 che prevede, per i contratti di credito in essa contemplati, l’obbligo per gli enti creditizi di informare i consumatori del costo totale di detto credito, che deve essere calcolato tenendo conto di tutte le tipologie di spese che il consumatore è tenuto a pagare con riferimento al contratto di credito.

Infatti, se il diritto dell’Unione avesse avuto l’effetto di vietare ai creditori di farsi remunerare diversamente che tramite gli interessi, il suddetto riferimento a tutte le tipologie di spese non sarebbe stato necessario.

48. Per quanto riguarda, più in particolare, la direttiva 93/13, dal momento che in essa non sono definite le nozioni di «prezzo» o di «remunerazione», il significato di tali termini va quindi determinato sulla base del senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto al tempo stesso del contesto in cui dette nozioni sono utilizzate e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inserite ( 19 ).

49. Nel linguaggio corrente, il termine «prezzo» corrisponde alla somma totale di denaro necessaria per pagare una specifica operazione contrattuale, mentre il termine «remunerazione» corrisponde più genericamente al denaro versato per un certo lavoro o per l’esecuzione di un servizio.

Queste due nozioni sono quindi più o meno sinonimi, ad eccezione del fatto che la nozione di «prezzo» è forse più frequentemente utilizzata in relazione al pagamento di un bene, mentre il termine «remunerazione» è utilizzato più in generale per un servizio, soprattutto nel contesto dell’impiego ( 20 ).

50. Pertanto, qualsiasi clausola redatta in modo chiaro e comprensibile che stabilisca il prezzo globale del servizio o del bene oggetto principale del contratto, indipendentemente dal fatto che tale clausola preveda il pagamento di interessi o di una commissione e indipendentemente dalle operazioni che l’ente creditizio dovrà eseguire per concedere il credito, potrebbe rientrare nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2.

51. Nel procedimento principale, ad eccezione della clausola di prezzo collegata a «Il tuo pacchetto – [OSCURATO:PERSONA]», qualsiasi disposizione dell’accordo contrattuale che disciplina il prezzo del credito – sia esso espresso come spesa o interesse – dovrebbe essere considerata semplicemente come una parte della contropartita della concessione del credito e, pertanto, rientrante nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2.

52. Le clausole che disciplinano il prezzo del credito sono certamente coperte anche dalla seconda eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ma solo per quanto riguarda il prezzo richiesto ( 21 ).

Dal momento che le clausole di cui trattasi nella causa C‑84/19 non sono semplicemente connesse all’oggetto principale del contratto, giacché prevedono effettivamente spese specifiche da pagare e, pertanto, fissano parzialmente il prezzo da pagare per la concessione del credito, tali clausole rientrano anch’esse nell’ambito della seconda eccezione.

53. Tale conclusione non è messa in discussione né dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 4, paragrafo 2, né da una lettura contestuale di tale disposizione.

54. Per quanto riguarda il loro obiettivo , risulta che le eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, riflettono una scelta di politica legislativa secondo la quale le parti sono libere di configurare i principali obblighi contrattuali come ritengono opportuno ( 22 ).

In un’economia di libero mercato, si parte dall’assunto generale che le persone siano razionali e capaci di tutelare i propri interessi.

Ne consegue che si presume che il consumatore si informi su ciò che acquista, vale a dire sull’oggetto principale del contratto, nonché sul prezzo da corrispondere in cambio ( 23 ).

Su questo aspetto il legislatore sembra quindi ritenere che, a differenza delle altre condizioni di un contratto redatto con un modulo standard che i consumatori non sempre leggono ( 24 ), le condizioni connesse all’oggetto principale del contratto o al prezzo o alla remunerazione passerebbero inosservate meno facilmente.

Tutto ciò presuppone comunque che l’oggetto principale del contratto e il prezzo della remunerazione siano esplicitati in modo chiaro e comprensibile.

55. Per quanto riguarda il contesto , atteso che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 stabilisce eccezioni alla valutazione delle clausole abusive, quale quella prevista nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola ( 25 ).

Dal momento che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, non distingue a seconda che il prezzo o la remunerazione del servizio in questione siano espressi sotto forma di oneri fissi o di interessi, una siffatta interpretazione non giustificherebbe l’esclusione delle clausole contrattuali che prevedono il pagamento di oneri diversi dagli interessi dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

56. Anche se dovesse essere accolta un’interpretazione più restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 2 ( 26 ), ciò non porterebbe a una conclusione diversa, poiché, quasi per definizione, il prezzo costituisce un elemento essenziale di qualsiasi contratto.

È vero che i professionisti sono liberi di definire il pagamento tanto sotto forma di oneri che di interessi.

Tuttavia, atteso che tali costi fanno parte del corrispettivo della concessione del credito — e non di una prestazione accessoria — le clausole che prevedono siffatte spese devono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione di entrambe le eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2.

57. È quindi indifferente per le presenti finalità che il prezzo o la remunerazione di un servizio siano espressi sotto forma di interessi o di spese, o che il contratto precisi le operazioni che il professionista deve svolgere ai fini della prestazione di tale servizio.

Ciò che conta, come spiegherò successivamente, è che il consumatore sia stato in grado di comprendere il prezzo totale che dovrà pagare e ciò che sta acquistando.

È in tal modo che, il consumatore ha la possibilità di stabilire se il contratto risponde ai suoi bisogni e di confrontarlo con qualsiasi altra offerta esistente.

58. Tutto ciò significa che, ai fini della causa C‑84/19, perché possa rientrare in una delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, una clausola che prevede spese per un contratto di credito deve soltanto specificare in modo chiaro e comprensibile l’importo di tale spesa.

È irrilevante quale sia la forma di tale spesa.

59. Inoltre, non ritengo che occorra escludere l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 quando la controversia verte sull’esistenza di un corrispettivo da parte del creditore per una specifica clausola di prezzo.

Interrogarsi sull’esistenza di una qualsiasi prestazione effettiva del creditore come corrispettivo di una determinata spesa o valutare la perequazione tra una parte del prezzo di un servizio e i compiti necessari all’espletamento di tale servizio equivarrebbe a rimettere in discussione la perequazione tra la qualità del servizio offerto e il prezzo addebitato, vale a dire proprio ciò che l’articolo 4, paragrafo 2, esclude in termini generali.

60. Pur ammettendo che esistono taluni obiter dicta formulati dalla Corte nelle cause Matei e Kiss e CIB Bank che potrebbero indurre a conclusioni diverse ( 27 ), ritengo che, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, il carattere non abusivo di ciascuna clausola di prezzo non dipenda dall’espletamento, da parte del mutuante, di una specifica operazione svolta come contropartita per ciascuna di tali clausole.

Ciò equivarrebbe, infatti, ad eludere la chiara formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e, pertanto, la scelta operata dal legislatore dell’Unione: la direttiva 93/13 non riguarda la questione se il costo addebitato sia eccessivo o meno.

Pertanto, poiché ai sensi della direttiva 93/13 la giustificazione del prezzo è in linea di principio irrilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo delle clausole, l’obbligo di trasparenza previsto da tale direttiva non deve essere interpretato nel senso che impone agli enti creditizi di informare i consumatori sulle operazioni connesse alla concessione del credito.

61. Naturalmente gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, in linea di principio, liberi di adottare nel proprio diritto nazionale una disposizione contraria.

L’articolo 8 della direttiva 93/13 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più rigorose per garantire un livello più elevato di tutela per il consumatore, purché tali norme siano compatibili con tutte le pertinenti norme del diritto dell’Unione e lo Stato membro in questione abbia ottemperato all’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 bis della direttiva 93/13.

62. Di conseguenza, la circostanza che, come indicato dal giudice del rinvio, in forza della normativa nazionale, la perequazione tra il prezzo e il bene ceduto o il servizio reso sia esclusa dalla valutazione del carattere abusivo di una clausola solo se tale prezzo si riferisce alla prestazione principale prevista dal contratto non è, di per sé, contraria alla direttiva 93/13.

Allo stesso modo, tale normativa non può essere considerata contraria alla direttiva 93/13 per il solo motivo che essa enuncia che una clausola di prezzo non può riguardare la prestazione principale se il prezzo praticato non è espresso sotto forma di interessi.

63. Sottolineo tuttavia che, sebbene il giudice del rinvio ritenga, evidentemente, che il controllo dei prezzi istituito da tale normativa nazionale non sia sufficientemente rigoroso, si tratta di una questione che esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e rientra quindi evidentemente nella competenza del legislatore polacco e non già di questa Corte.

64. Ritengo, di conseguenza, in risposta alla seconda questione nella causa C‑84/19, che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esclude dalla valutazione di abusività prevista da tale direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che indicano il prezzo o la remunerazione di tale credito, a condizione che esse siano state formulate in modo chiaro e comprensibile, anche qualora prevedano il pagamento di spese diverse dagli interessi. [OSCURATO:PERSONA] membri restano tuttavia liberi di prevedere nel loro diritto nazionale un siffatto meccanismo di valutazione della congruità del prezzo, a condizione che le sue disposizioni siano compatibili con il diritto dell’Unione applicabile e che essi si siano altresì conformati alle prescrizioni dell’articolo 8 bis della direttiva 93/13.

C. Sulla terza questione nella causa C‑84/19

65. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una clausola di un contratto di credito non negoziato che impone al consumatore il pagamento di determinate spese non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile qualora non specifichi le controprestazioni in cambio delle quali tali spese sono dovute e il consumatore non possa accertarlo a partire dalle informazioni fornite dal contratto.

66. Come ho già rilevato, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede due eccezioni alla valutazione della non abusività delle clausole contenute nei contratti di credito non negoziati.

Queste due eccezioni sono a loro volta soggette alla condizione che le disposizioni contrattuali pertinenti siano state formulate in modo chiaro e comprensibile.

67. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, tale requisito di comprensibilità implica che il contratto esponga altresì, in modo chiaro, il funzionamento specifico del meccanismo al quale si riferisce la clausola di cui trattasi nonché il rapporto fra tale meccanismo e le altre clausole contrattuali pertinenti, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano ( 28 ).

68. Per determinare se una clausola sia redatta in modo chiaro e comprensibile, si deve naturalmente tenere conto della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni dell’insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale ( 29 ).

Oltre a tali elementi, altri fattori quali la comprensibilità dei termini individuali, la chiarezza del loro tenore letterale, la specificità della terminologia utilizzata o ancora l’eventuale utilizzo delle tecniche di visualizzazione ( 30 ) sono tutte considerazioni pertinenti.

Una particolare collocazione della clausola nel contratto o il fatto che le disposizioni pertinenti siano contenute in più clausole, paragrafi o punti, potrebbero altresì costituire elementi rilevanti.

69. Come ho già spiegato nelle mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank, i requisiti della comprensibilità dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 implicano, ad esempio, che, qualora il contratto sia relativamente lungo e il prezzo da pagare in cambio dei diversi servizi forniti sia stato esso stesso suddiviso in varie clausole, allora tutte queste clausole devono essere raggruppate o riassunte in un punto del contratto e il loro effetto combinato va posto all’attenzione del consumatore ( 31 ).

70. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dedotto, tanto dall’articolo 4, paragrafo 2, che dall’articolo 5 di tale direttiva, l’esistenza di un obbligo più generale di trasparenza ( 32 ).

Di conseguenza, è previsto che un professionista fornisca ai consumatori informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa ( 33 ).

71. Ne consegue che, quando una clausola impone al consumatore il pagamento di determinate spese come corrispettivo di un contratto di credito non negoziato, il carattere non abusivo dell’importo di tali spese non può essere valutato giudizialmente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, se le clausole contrattuali sono comprensibili.

Ciò implica, in sostanza, che, alla luce di tutti gli elementi del contratto e delle informazioni fornite dall’ente creditizio, un consumatore medio, debitamente informato e ragionevolmente attento e avveduto dovrebbe essere in grado di comprendere prima della conclusione del contratto che sarà tenuto a pagare anche tali spese e, di conseguenza, sarà in grado di valutare correttamente le conseguenze economiche della firma del contratto.

72. In tale contesto, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 si chiede, in sostanza, se tale requisito di trasparenza imponga ai professionisti di precisare i servizi a fronte dei quali sono dovute le eventuali spese previste nel contratto o, quantomeno, che il consumatore possa dedurre dal contratto tali informazioni.

73. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio sembra utilizzare il termine «servizio» nel senso particolare di riferirsi ai compiti che incombono al professionista al fine di adempiere i propri obblighi di prestazione del servizio oggetto del contratto.

74. A tal riguardo, ritengo che il requisito della direttiva 93/13 secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non possa essere interpretato nel senso che esige che il consumatore sia informato dei compiti incombenti al professionista in forza del contratto.

Poco importa, a tal fine, che il consumatore non possa dedurre questo specifico elemento dalle informazioni che ha ricevuto, purché, beninteso, sia stato messo in evidenza anche il carattere generale del contratto.

Tale conclusione si basa sui seguenti motivi.

75. Da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la condizione enunciata nell’articolo 4, paragrafo 2, richiede soltanto che i consumatori siano informati delle conseguenze delle clausole del contratto e non della loro ragion d’essere ( 34 ).

In altri termini, ciò che importa è che nessuna spesa sia stata nascosta al consumatore prima della conclusione del contratto.

La questione se il consumatore abbia prestato o meno un consenso giuridicamente valido esula dalla direttiva 93/13, trattandosi di una questione che resta di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 35 ).

Lo stesso vale per le pratiche commerciali fraudolente, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 ( 36 ).

Tale direttiva riguarda gli effetti o le conseguenze delle condizioni – scritte per lo più in «caratteri minuti», se si preferisce – piuttosto che di quelle che in genere attirano l’attenzione del consumatore.

76. In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ), l’evoluzione generale della giurisprudenza della Corte va nel senso di garantire, nell’ambito dell’esame del requisito di trasparenza posto dalla direttiva 93/13, che tale requisito non ecceda quanto ci si potrebbe ragionevolmente attendere dal professionista.

È difficile evitare l’impressione che si imporrebbe al professionista un onere eccessivo ed ingiustificato se dovesse indicare i compiti concreti e individualizzati in cambio dei quali sono addebitate talune spese.

77. In terzo luogo, imporre un siffatto obbligo al professionista equivarrebbe, in sostanza, a costringerlo a giustificare ogni clausola di prezzo.

Ciò contrasterebbe con l’intera logica della seconda eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, che è proprio quella di evitare che i professionisti siano tenuti a giustificare i propri costi e, in tal modo, di evitare che i giudici possano ingerirsi nelle strategie di fissazione dei prezzi di un’impresa.

78. In quarto luogo, come ho già rilevato, in un’economia di mercato, il prezzo di un bene o di un servizio non è in quanto tale direttamente connesso alle operazioni che devono essere eseguite o ai costi di produzione, bensì all’offerta e alla domanda.

Di conseguenza, quando un contratto prevede un prezzo globale per lo stesso servizio, sarebbe piuttosto artificioso attendersi che ciascuna di tali clausole rifletta una specifica operazione.

79. Sarebbe ancor meno realistico aspettarsi che il professionista fornisca ai consumatori un’informazione affidabile sui costi specifici imputabili a ciascuna componente dei beni o dei servizi forniti.

Infatti, quando un professionista esercita più attività, la ripartizione delle spese generali tra le sue diverse attività implicherebbe spesso un’attività contabile complessa, e invero costosa ( 38 ).

Ciò richiederebbe almeno che il professionista tenga una contabilità dei costi, il cui scopo sia quello di identificare e valutare gli elementi che costituiscono il suo risultato operativo netto, sebbene non esistano norme del diritto dell’Unione che impongano un siffatto obbligo contabile generale ( 39 ).

80. In ogni caso, sembra chiaro che il presente contratto di credito rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48.

Tuttavia, occorre anche tener conto delle disposizioni pertinenti di detta direttiva dal momento che essa, secondo la giurisprudenza della Corte, ha completamente armonizzato gli obblighi di informazione che si possono imporre agli enti creditizi ( 40 ).

81. In primo luogo, dal momento che si presume che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano trasposto la direttiva 2008/48 nella loro normativa nazionale, le clausole che riflettono le disposizioni di tale direttiva, nel senso di specificare le informazioni rese obbligatorie da detta direttiva, potrebbero essere considerate necessariamente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa ( 41 ).

82. In secondo luogo, esiste un principio ermeneutico chiaro secondo cui, quando le disposizioni di più atti dell’Unione si applicano a una stessa situazione, esse devono essere interpretate, nei limiti del possibile, in modo armonioso ( 42 ).

83. I requisiti della direttiva 93/13 in materia di trasparenza e di comprensibilità sono manifestamente disposizioni caratterizzate da un maggior grado di generalità rispetto ai requisiti più precisi della direttiva 2008/48.

Ne consegue, pertanto, che detta formulazione generale della direttiva 93/13 non deve essere oggetto di interpretazione per quanto riguarda la comunicazione di informazioni precise ai consumatori, che deroghi ai requisiti più specifici della direttiva 2008/48 ( 43 ).

84. A mio avviso, si deve ritenere che la direttiva 2008/48 precisa la portata esatta dell’obbligo di trasparenza con riferimento ai contratti di credito oggetto della direttiva stessa.

Salvo indicazione contraria, è così che va inteso il rapporto tra la direttiva 93/13 e qualsiasi altro atto dell’Unione che preveda un obbligo di informazione più dettagliato, al fine di evitare che un’applicazione divergente della direttiva 93/13 da parte dei giudici nazionali generi una compartimentazione del mercato interno tale da compromettere l’armonizzazione che detti altri strumenti tentano di realizzare tenendo conto al contempo della tutela dei consumatori.

85. Alla luce del fatto che l’articolo 10 della direttiva 2008/48, che precisa quali informazioni devono essere inserite nei contratti di credito, non impone agli enti creditizi di fornire informazioni dettagliate sui loro costi, non si deve ritenere che le disposizioni presenti in un contratto di credito siano state redatte in modo incomprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13 per il solo fatto di non precisare i servizi specifici per i quali tali spese sono dovute.

86. Se la questione sollevata deve essere intesa come riferita alla necessità di menzionare i servizi – nel senso abituale del termine – che sono forniti come corrispettivo di ciascuna clausola di prezzo e alle operazioni che il professionista deve effettuare per fornire il servizio in questione, si può allora affermare, a rischio di sembrare ripetitivi, che il requisito di trasparenza enunciato al suddetto articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 verte, secondo la giurisprudenza della Corte, sulle conseguenze economiche del contratto e del suo oggetto principale e non sul valore monetario di ciascuna clausola contrattuale.

Così, quando un consumatore acquista un insieme di prodotti o di servizi strettamente connessi tra loro , ciò che importa è il prezzo totale che dovrà corrispondere ( 44 ), nonché l’entità dei servizi forniti in cambio, affinché possa confrontare, se del caso, le diverse offerte disponibili per il medesimo insieme di prodotti o di servizi.

Non è invece necessario che il prezzo globale di tale insieme sia scomposto in un elenco di singoli costi distinti.

87. Infatti, poiché la nozione di servizio è alquanto vaga ( 45 ) e, di conseguenza, dato che un servizio può essere eventualmente scisso in numerosi servizi distinti, pretendere che gli istituti di credito indichino un prezzo per ciascun «servizio» può rivelarsi, di fatto, impraticabile.

88. Ritengo, di conseguenza, che il principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso non esige, in linea di principio, che i costi specifici relativi a servizi specifici siano ripartiti nel modo suggerito dalla questione sollevata dal giudice del rinvio.

È solo in determinate circostanze particolari che una siffatta informazione potrebbe essere necessaria per soddisfare l’esigenza di trasparenza.

89. A mio avviso, ciò avviene ovviamente quando il contratto riguarda più servizi che possono essere agevolmente separati ( 46 ), nel senso che ciascun servizio elencato potrebbe essere fornito ai consumatori indipendentemente dagli altri.

90. Ciò si verifica anche quando il consumatore ha il diritto di porre fine a uno di tali servizi prima degli altri, nel qual caso deve essere in grado di valutare l’impatto commerciale costituito dall’esercizio di tale facoltà.

Lo stesso vale quando il contratto menziona servizi facoltativi per i quali fissa il prezzo in anticipo.

In quest’ultima ipotesi, affinché il consumatore possa valutare le conseguenze economiche del contratto, è essenziale che il prezzo di tali servizi possa essere determinato con precisione, il che presuppone che il consumatore possa determinare il costo da pagare per ogni specifico servizio che sceglie di utilizzare.

91. Ancora, un’informazione di questo tipo può essere necessaria quando il contratto stesso menziona l’esistenza di più servizi – alcuni principali, altri accessori – e la clausola o le clausole in questione non fissano il prezzo di uno di detti servizi di per sé, ma possono incidere su tale prezzo.

Poiché la seconda eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non trova applicazione, può risultare necessario determinare il servizio cui si riferisce la clausola per accertare se esso rientri, ciononostante, nell’oggetto principale del contratto, in quanto detta clausola può sempre rientrare nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 ( 47 ).

92. È vero che nel procedimento principale della causa C‑84/19 il contratto di credito menziona un servizio qualificato come accessorio, vale a dire «Il tuo pacchetto – [OSCURATO:PERSONA]».

Sebbene personalmente non ritenga che la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a trattarlo come un servizio distinto, non è necessario pronunciarsi in modo definitivo al riguardo, dal momento che dalla descrizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio risulta che, in ogni caso, il contratto di credito in questione indicava per tale servizio un prezzo distinto ( 48 ).

93. L’unica questione rimasta aperta è se il contratto avrebbe dovuto precisare più chiaramente se il costo totale addebitato coprisse la remunerazione dell’intermediario.

Spetta al giudice del rinvio verificare se il contratto fosse ambiguo o meno a tal riguardo o se, in assenza di menzione dell’intermediario in tale clausola, non risultasse chiaramente che tale commissione era inclusa nel prezzo del credito.

Tuttavia, anche se si dovesse accertare una siffatta ambiguità quanto alla remunerazione dell’intermediario, non sono sicuro che tale circostanza renderebbe necessariamente incomprensibile il contratto tra l’ente creditizio e il consumatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

Infatti, detto articolo determina l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il quale prevede a sua volta che le clausole abusive contenute in un contratto non negoziato non vincolano il consumatore.

Pertanto, la comprensibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, deve essere imputabile a una specifica clausola del contratto.

Nel caso di specie, non mi sembra chiaro quali siano le clausole che potrebbero essere qualificate come abusive.

La commissione dell’intermediario è inclusa nel prezzo totale oppure non lo è.

Se non è inclusa, allora l’elemento che potrebbe essere considerato abusivo non è in definitiva il prezzo indicato nel contratto, bensì ogni commissione supplementare che venisse addebitata al consumatore in aggiunta al prezzo indicato nel contratto.

94. A mio avviso, tale questione potrebbe essere risolta con la semplice applicazione dei principi generali del diritto contrattuale polacco.

Infatti, nel caso in cui il corrispettivo dell’intermediario non sia compreso nel prezzo globale, questi avrebbe diritto di chiedere il pagamento dell’onorario solo nel caso in cui sia stato concluso con il suddetto consumatore un contratto che preveda una siffatta remunerazione (così stabilendo un «vinculum iuris»).

Se questo è il caso, il consumatore è tuttavia necessariamente a conoscenza del fatto che dovrà pagare spese supplementari.

95. In ogni caso, rilevo che l’articolo 21 della direttiva 2008/48 prevede obblighi specifici in materia di informazione qualora un contratto di credito sia concluso tramite un intermediario.

Pertanto, stante l’armonizzazione completa realizzata da tale direttiva, laddove i suddetti obblighi vengano rispettati, nel rapporto tra l’ente creditizio e il consumatore non sarebbe ravvisabile nessuna mancanza di trasparenza.

96. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione nella causa C‑84/19 dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di contratti di credito non negoziati che prevedono il pagamento di spese non devono, in linea di principio, essere considerate come non formulate in modo chiaro e comprensibile per il solo fatto che non precisano le operazioni che il professionista deve svolgere né i costi che egli deve sostenere per fornire il servizio convenuto.

Solo qualora le conseguenze finanziarie del contratto, considerate nel loro insieme o come oggetto del contratto, non risultino chiaramente dal contratto stesso, in particolare a causa dell’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, si può ritenere che siffatte clausole non soddisfino tale condizione.

D. Sulla questione nella causa C‑222/19

97. Con la sua questione il giudice del rinvio nella causa C‑222/19 chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 93/13 in generale e quelle del suo articolo 3, paragrafo 1, in particolare, debbano essere interpretate nel senso che tale direttiva osta a che uno Stato membro istituisca un meccanismo di controllo dei prezzi, fondato sulla nozione di «costo massimo del credito extrainteressi», nella misura in cui nel calcolo di tale costo debba essere tenuto conto delle spese generali del creditore.

98. Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le disposizioni di tale direttiva non mirano a disciplinare disposizioni nazionali, bensì a porre rimedio all’eventuale carattere abusivo nonché agli eventuali squilibri nelle clausole di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore qualora tali contratti non siano stati oggetto di negoziato individuale.

99. In tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, ritengo che la presente questione debba essere riformulata come diretta a stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola crea un «significativo squilibrio» allorché prevede il pagamento di spese, oltre agli interessi, laddove tali spese siano utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali.

100. A tale riguardo, si deve ricordare che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali contenute in un contratto non negoziato si considerano abusive se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ( 49 ).

101. Sebbene io ritenga che l’espressione «in contrasto con il requisito della buona fede» si limiti a descrivere la situazione che si sarebbe verificata in assenza di un significativo squilibrio e, pertanto, non costituisca, in quanto tale, una condizione autonoma a pieno titolo, è giocoforza riconoscere che la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del 93/13 stabilisce due criteri per definire la nozione di clausole abusive, vale a dire, da un lato, che le clausole siano «in contrasto con il requisito della buona fede» e, dall’altro, l’«esistenza di un significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del contratto» ( 50 ).

102. Anche se, con rispetto parlando, si può non essere convinti di tale distinzione ( 51 ), di fatto essa è di scarsa rilevanza.

Tenendo conto dell’interpretazione di questi due criteri fornita dalla Corte, in pratica quando il secondo criterio è soddisfatto, lo è necessariamente anche il primo ( 52 ).

103. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il primo criterio consiste nell’esaminare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola.

Nell’ambito del secondo criterio, occorre esaminare se gli obblighi stabiliti dalla clausola abbiano posto il consumatore in una situazione sensibilmente meno favorevole di quella che si sarebbe verificata, in forza del diritto nazionale, in assenza di tale clausola, senza che tale svantaggio sia stato compensato ( 53 ).

104. Un professionista deve logicamente attendersi che, se trattato in modo leale ed equo, il consumatore rifiuti di accettare qualsiasi clausola che lo collochi in una situazione sensibilmente diversa da quella che, in forza del diritto nazionale, sarebbe prevalsa in assenza di tale clausola, a meno che tale differenza sia compensata, principalmente, da un’adeguata differenza di prezzo ( 54 ).

Pertanto, se una clausola prevede diritti o obblighi che si discostano notevolmente, quanto al contenuto di un contratto, dalle legittime aspettative di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tale clausola potrebbe essere dichiarata abusiva ( 55 ).

105. In tale contesto, non ritengo che, in un contratto di credito, una clausola possa essere considerata abusiva per il solo fatto di prevedere il pagamento di spese, oltre agli interessi, o che tali spese possano servire, per il professionista, per trasferire sul consumatore le sue spese generali.

106. Anzitutto, atteso che una clausola del genere è comunque legata al prezzo del credito, ricordo che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, l’importo delle spese che il consumatore deve pagare potrebbe essere oggetto della valutazione prevista dalla direttiva 93/13 solo nel caso in cui la clausola non sia formulata in modo chiaro e comprensibile o non sia sufficientemente esplicita quanto alle sue conseguenze economiche.

107. Fatta salva tale eccezione, mi sembra difficile ritenere che una clausola crei un «significativo squilibrio» per il solo fatto che essa prevede il pagamento di spese oltre agli interessi.

Infatti, come ho spiegato in precedenza, gli enti creditizi sono liberi di determinare le condizioni della loro remunerazione, purché per il consumatore sia chiaro il costo totale.

Nel caso di un contratto di credito rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, ciò si verifica necessariamente se sono stati rispettati gli obblighi previsti da tale direttiva, trasposti nel diritto nazionale.

108. Analogamente, un significativo squilibrio non può, a mio avviso, risultare dal semplice fatto che il prezzo praticato per un servizio potrebbe fungere, per chi lo fornisce, come un comodo metodo per trasferire le sue spese generali.

Infatti, come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa Kiss e CIB Bank ( 56 ), il fatto che le imprese trasferiscano ai consumatori la totalità dei loro costi, comprese le loro spese generali, è la semplice realtà economica.

Pertanto, il prezzo per qualsiasi servizio o bene serve necessariamente a compensare, in parte, le spese connesse all’attività generale del creditore.

109. È vero che, nella sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ), la Corte non ha escluso che possa essere dichiarata abusiva una clausola avente l’effetto di trasferire sull’acquirente di un appartamento un’imposta comunale sul patrimonio immobiliare nonché le spese di allacciamento individuale corrispondenti ai diversi contratti di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e di fornitura di servizi di fognatura.

110. Non ritengo tuttavia che tale principio sia applicabile al contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑222/19, in quanto il problema affrontato nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] non verteva sul trasferimento di taluni costi sui consumatori, bensì sulla trasparenza della clausola controversa.

Infatti, l’importo degli oneri previsti da tale clausola non era quantificato e, per quanto riguarda l’imposta comunale, non era neppure determinabile al momento della conclusione del contratto.

Esso, invece, doveva essere calcolato successivamente dall’amministrazione fiscale.

Di conseguenza, detta clausola non si limitava a trasferire sul consumatore taluni costi sostenuti dal venditore, ma trasferiva altresì al consumatore l’incertezza quanto all’importo totale di tali costi, incertezza che costituiva un rischio che, in linea di principio, avrebbe dovuto sopportare il venditore in quanto imprenditore ( 58 ).

111. Personalmente, in relazione alle clausole che prevedono il pagamento di un onere, ritengo, alla luce degli articoli 4, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che siffatte clausole, qualunque ne sia la forma, possano essere dichiarate abusive solo se soddisfano due condizioni, vale a dire, da un lato, che tale onere sia stato di fatto occultato al consumatore, aprendo così la possibilità di valutarne l’adeguatezza e, dall’altro, che il costo totale del bene o del servizio di cui trattasi sia manifestamente eccessivo.

112. Infatti, la direttiva 93/13 prevede un solo criterio per valutare il carattere abusivo delle clausole, ossia quello enunciato nell’articolo 3, paragrafo 1, il quale richiede l’esistenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti ( 59 ).

Pertanto, se è vero che occorre tener conto del requisito di comprensibilità e di trasparenza derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13 per valutare il carattere abusivo di una determinata clausola di un contratto ( 60 ), la mancanza di comprensibilità o di trasparenza può non essere sufficiente, di per sé, a dichiarare la clausola abusiva ( 61 ).

Tale clausola deve, malgrado il presupposto della buona fede, creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti ( 62 ).

Qualsiasi altra interpretazione priverebbe di effetto utile il criterio enunciato all’articolo 3, paragrafo 1.

113. Tuttavia, nel caso di una clausola di prezzo incomprensibile, tale condizione potrebbe essere facilmente dimostrata, in quanto un siffatto significativo squilibrio potrebbe essere dedotto dall’eccessiva onerosità dell’importo dei costi pagati ( 63 ).

Infatti, un professionista deve logicamente attendersi che, in caso di trattamento leale ed equo, il consumatore avrebbe potuto rifiutarsi di pagare tale costo.

114. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla questione sollevata nella causa C‑222/19 nei seguenti termini: l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola non determina un «significativo squilibrio» per il solo motivo che essa prevede il pagamento di spese, in aggiunta agli interessi, e che tali spese possono essere utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali.

Al contrario, un siffatto carattere abusivo ai fini della direttiva 93/13 è accertato solo se, da un lato, il costo totale da pagare non è trasparente, in particolare a causa dell’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, offrendo così la possibilità di valutare il suo carattere non abusivo nel modo effettivamente consentito a titolo di eccezione dall’articolo 4, paragrafo 2, e, dall’altro lato, se il prezzo totale è manifestamente eccessivo.

E. Sulla questione nella causa C‑252/19

115. Con la sua questione, il giudice del rinvio nella causa C‑252/19 chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2008/48 e, in particolare, gli articoli 3, lettera g), e 22, paragrafo 1) di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale della nozione dei «costi massimi del credito extrainteressi», come quello di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, nella misura in cui tale nozione include, per il calcolo di tali costi, i costi relativi all’attività economica del creditore nel suo complesso.

116. A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 10 della direttiva 2008/48 armonizza le disposizioni nazionali relative alle informazioni da inserire nei contratti di credito.

Dato che, in forza dell’articolo 22 della direttiva 2008/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle stabilite dalla suddetta direttiva, tale armonizzazione deve essere considerata completa e imperativa ( 64 ).

117. Come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( 65 ), e come la Corte ha sostanzialmente dichiarato in tale causa ( 66 ), ciò non significa tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano utilizzare, per crediti rientranti nella direttiva 2008/48, nozioni diverse da quelle previste da tale direttiva, come i «costi massimi del credito extrainteressi» di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori.

Infatti, sebbene la direttiva 2008/48 proceda ad un’armonizzazione completa, tale armonizzazione è tuttavia limitata all’aspetto dei contratti di credito ivi previsti, segnatamente agli obblighi di informazione, alla valutazione del merito creditizio, all’accesso alle banche dati, al diritto di recesso e al diritto di rimborso anticipato del credito.

118. Di conseguenza, dal momento che l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2008/48 non riguarda le disposizioni nazionali che prevedono un controllo del prezzo o della remunerazione addebitati come corrispettivo della concessione di un credito, tale aspetto resta di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono utilizzare, in relazione a un siffatto controllo normativo, nozioni diverse da quelle menzionate all’articolo 3 della direttiva 2008/48, purché l’utilizzo di tali nozioni non violi il diritto dell’Unione.

119. Spetta al giudice del rinvio verificare, nel procedimento principale della causa C‑252/19, se la nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, comporti l’imposizione al professionista di obblighi, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/48.

120. Alla luce di quanto precede, ritengo che alla questione sollevata nella causa C‑252/19 si debba rispondere nei seguenti termini: le suddette disposizioni della direttiva 2008/48 e, in particolare, gli articoli 3, lettera g), e 22, paragrafo 1) di quest’ultima devono essere interpretati nel senso che non ostano all’introduzione, nella normativa nazionale, della nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», anche se tali costi comprendono le spese generali del creditore, nei limiti in cui tale nozione non è utilizzata per applicare una disposizione nazionale che ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48.

IV. Conclusione

121. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino, Prima Sezione civile, Polonia) e dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile, Polonia) nel modo seguente: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto non negoziato che prevedono spese a carico del consumatore non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il solo fatto che tali spese, complessivamente considerate, non superano un determinato massimale fissato dalla legislazione nazionale. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esclude dalla valutazione del loro carattere abusivo prevista da tale direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che stabiliscono il prezzo o la remunerazione di tale credito, qualora esse siano state formulate in modo chiaro e comprensibile, anche ove prevedano il pagamento di spese diverse dagli interessi. [OSCURATO:PERSONA] membri restano comunque liberi di prevedere nel loro diritto nazionale un tale meccanismo di valutazione della non abusività del prezzo purché tali disposizioni siano compatibili con il vigente diritto dell’Unione e purché gli [OSCURATO:PERSONA] membri si siano anche conformati ai requisiti dell’articolo 8bis della direttiva 93/13. 3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di contratti di credito non negoziati che prevedono il pagamento di spese non devono, in linea di principio, essere considerate come non formulate in modo chiaro e comprensibile per il solo fatto che esse non precisano le operazioni che il professionista deve svolgere né i costi che deve sostenere per fornire il servizio convenuto.

Soltanto se le conseguenze economiche del contratto, considerate complessivamente o con riferimento all’oggetto del contratto, non risultano chiaramente dal contratto, in particolare per l’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, tali clausole possono essere considerate non conformi a detto requisito. 4) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola non determina un «significativo squilibrio» per il solo fatto che prevede il pagamento di spese, in aggiunta agli interessi, e che tali spese possono essere utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali.

L’abusività, ai fini della direttiva 93/13, sussiste solo se, in primo luogo, il prezzo complessivo da pagare non è trasparente, in particolare per l’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, così aprendo la possibilità di una valutazione della sua non abusività nel modo effettivamente consentito, a titolo di eccezione, dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e se, in secondo luogo, in tal caso, il prezzo totale è manifestamente eccessivo. 5) La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva del Consiglio 87/102/CEE, in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva, deve essere interpretata nel senso che non osta all’introduzione nella normativa nazionale della nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», anche se tali costi includono le spese generali del creditore, nei limiti in cui tale nozione non è utilizzata per applicare una disposizione nazionale che ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ). ( 3 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ). ( 4 ) ( C 779/18 , EU:C:2019:1146 , paragrafi da 10 a 17 ). ( 5 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C 226/12 , EU:C:2014:10 ). ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 20 ). ( 7 )

V. sentenze del 21 marzo 2013, RWE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/11 , EU:C:2013:180 , punto 28 ), e del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/16 e C‑94/17 , EU:C:2018:643 , punto 43 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 31 ). ( 9 )

V. sentenze del 3 settembre 2015, Costea ( C‑110/14 , EU:C:2015:538 , punto 27 ), e del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/16 , EU:C:2018:320 , punto 59 ).

Più in generale, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa.

Pertanto, intendo l’articolo 1, paragrafo 2, nel senso che esso mira a escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 clausole che, in quanto si limitano a riprodurre disposizioni legislative o regolamentari imperative, non modificano in pratica la situazione giuridica delle parti, che rimane interamente determinata dalla legislazione nazionale.

Per contro, il fatto che una clausola sia inferiore a un certo limite o, più in generale, conforme a un determinato criterio legislativo non esclude che una siffatta clausola possa alterare la posizione giuridica delle parti e quindi ricadere nella direttiva 93/13. ( 10 )

V. altresì, a tal riguardo, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/18 , EU:C:2019:695 , paragrafo 83 ), nelle quali egli afferma che una clausola contrattuale con la quale il professionista sceglie, sulla base di più indici di riferimento riconosciuti dalla legislazione, quale di essi applicare al contratto, non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. ( 11 ) Sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 33 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 50 ). ( 13 )

V. sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punti 49 e 51 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, GT ( C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 30 ). ( 15 ) Come indicato al considerando 19 della direttiva 93/13, ciò esclude le clausole che illustrano il rapporto qualità/prezzo. ( 16 )

V. le mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , nota a piè di pagina 17), nonché la comunicazione della Commissione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04), punto

4.3.1. ( 17 ) È vero che la nozione di «prezzo», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non può essere determinata dalla nozione di «costo totale del credito al consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, in quanto tale costo totale copre anche i pagamenti effettuati a terzi.

V. sentenza del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 47 ).

Tuttavia, se ai professionisti fosse vietato ricevere il compenso in una forma diversa dalla riscossione di interessi, per il legislatore dell’Unione non sarebbe stato necessario precisare che, ai sensi di detta direttiva, la nozione di «costo totale del credito al consumatore» include tutti i costi che possono essere addebitati a un consumatore per la concessione di un contratto. ( 18 )

V. le mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 37 ). ( 19 ) V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. ( C‑476/17 , EU:C:2019:624 , punto 28 ). ( 20 ) Sebbene i contratti di lavoro non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

Quanto alle nozioni di «servizio» e di «bene», esse si riferiscono a ciò che costituisce l’oggetto del contratto, vale a dire ciò che è acquistato dal consumatore, e non, come spiegherò successivamente, ai compiti che il professionista è tenuto a svolgere per vendere il bene o fornire il servizio di cui trattasi. ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, le clausole che non indicano il prezzo del servizio o del bene di cui trattasi, ma che sono genericamente «relative alla contropartita dovuta dal consumatore al mutuante o che incidono sul prezzo effettivo da pagare a quest’ultimo da parte del consumatore» non ricadono, in linea di principio, nella seconda eccezione, ma piuttosto nella prima, salvo per quanto riguarda la questione se l’importo della contropartita o del prezzo quale stabilito nel contratto sia commisurato al servizio fornito in cambio dal mutuante.

V., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 56 ) e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 35 ). ( 22 ) La Corte non si è mai pronunciata chiaramente sulla finalità della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 («definizione dell’oggetto principale del contratto»).

Per quanto riguarda la seconda eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 («perequazione tra il prezzo e la remunerazione»), essa ha dichiarato, in sostanza, che tale eccezione si spiega con l’assenza di norme giuridiche chiare o oggettive che consentano di valutare correttamente per via giudiziaria la congruità tra il prezzo e la remunerazione.

V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 55 ). ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riflette un compromesso tra due approcci (talvolta in conflitto), vale a dire quello relativo ai diritti dei consumatori e quello relativo al libero mercato.

M. [OSCURATO:PERSONA], (2011), «Directive 93/13 and the “price term exemption”: a comparative analysis in the light of the “market for lemons” rationale», vol. 60, International and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pagg. da 933 a

963. ( 24 ) Come ho sottolineato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( C‑779/18 , EU:C:2019:1146 , paragrafo 69 ), gli studi comportamentali dimostrano che le persone non leggono i contratti per intero, ma si concentrano piuttosto sugli elementi principali, come il prezzo o la parte che ritengono più importante.

Come rileva [OSCURATO:PERSONA], op. cit. (a pag. 936), «i consumatori accettano spesso clausole contrattuali generali senza leggere, reputando che la lettura, la ricerca e la negoziazione di condizioni migliori non valgano lo sforzo». ( 25 )

V. sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 42 ) e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 34 ). ( 26 ) L’interpretazione rigida non va confusa con l’interpretazione restrittiva, che consiste nell’individuare, mediante elementi esterni al testo, come l’obiettivo e il contesto in cui esso si inserisce, un senso della disposizione più ristretto di quanto consentirebbe la mera interpretazione rigida, vale a dire basata solo sul testo. ( 27 ) Sentenze del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 70 ), e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 40 ). ( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 45 ) e del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:764 , punto 62 ). ( 29 ) Sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/14 , EU:C:2015:262 , punto 50 ). ( 30 )

V. Barton T., Berger-Walliszer, G., e Haapio H.,«Visualisation: [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], and [OSCURATO:PERSONA]», vol. 19, Journal of Law, Business & Ethics , 2013, pagg. da 47 a

64. ( 31 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 41 ). ( 32 ) Sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 40 ).

La prima sentenza contenente un riferimento a tale requisito è stata RWE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/11 , EU:C:2013:180 , punto 45 ).

In tale sentenza, tuttavia, la Corte era chiamata a pronunciarsi sul combinato disposto della direttiva 93/13 e della direttiva 2003/55, e l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima prevede espressamente il requisito di trasparenza.

Soltanto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha fatto riferimento a tale requisito in relazione alla sola direttiva 93/13. ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punti da 73 a 74 ), e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 51 ).

Per tale ragione, per valutare se una clausola soddisfi il requisito di trasparenza, dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni fornite al più tardi all’atto della firma del contratto. ( 34 ) Sentenza del 30 aprile sentenze 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 75 ); sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/14 , EU:C:2015:262 , punto 50 ) e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C 186/16 , EU:C:2017:703 , punto 45 ).

Di conseguenza, il requisito enunciato all’articolo 4, paragrafo 2, implica l’informare il consumatore, non sul se per adempiere i propri obblighi, il professionista dovrà fare 5, 10 o 15 fotocopie, bensì sugli effetti del contratto.

La prestazione economica del professionista, vale a dire la sua capacità di ridurre al minimo i propri costi, non deve essere la preoccupazione principale dei consumatori.

Il presupposto economico che muove il consumatore è rappresentato dal conseguimento del miglior prezzo per un determinato bene o servizio.

Ciò implica che il consumatore sia informato circa il prezzo totale che dovrà pagare per il bene o il servizio che intende acquistare o quanto meno, le modalità di calcolo di tale prezzo per farsene un’idea e gli elementi di cui consta tale prodotto o servizio. ( 35 ) V., in tal senso, articolo 3, paragrafo 1, e considerando 13 della direttiva 2011/83/UE. ( 36 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). ( 37 )

V. conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C 452/18 , EU:C:2020:61 , nota 77). ( 38 ) V., ad esempio, in materia di IVA, sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang e Dr. [OSCURATO:PERSONA] GbR ( C‑332/14 , EU:C:2016:417 , punti da 32 a 34 ). ( 39 )

V. le mie conclusioni nella causa Lexitor ( C‑383/18 , EU:C:2019:451 , paragrafo 55 ). ( 40 )

V. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 61 ), e del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 , punto 41 ). ( 41 ) Poiché la direttiva 2008/48 opera un’armonizzazione completa degli obblighi di informazione a carico degli enti creditizi, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 6 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑290/16 , EU:C:2017:523 , punti da 44 a 46 ), non mi sembra trasponibile dal momento che la normativa oggetto di tale causa, ossia il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) ( GU 2008, L 293, pag. 3 ), mira soltanto ad un’armonizzazione minima. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. ( C‑402/07 e C‑432/07 , EU:C:2009:716 , punto 47 ). ( 43 ) V., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punti da 58 a 60 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 47 ), nonché l’articolo 10, lettera g), della direttiva 2008/48.

V. altresì, a tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, p. 36 ). ( 45 ) Ciò è ben illustrato dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/83 definisce la nozione di «contratto di servizi» come «qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo».

Se ne può quindi dedurre che un servizio è semplicemente ciò che è oggetto di un contratto di servizi. ( 46 ) V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 53 ). ( 47 )

V. sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punti 37 e 38 ). ( 48 ) Infatti, il servizio cosiddetto «Il tuo pacchetto» non costituisce un «servizio», giacché non è separabile dalla concessione del credito, ma consiste piuttosto nell’adeguamento delle condizioni di esecuzione del credito, che, a fini commerciali, è presentato come un servizio. ( 49 ) L’articolo 3, paragrafo 3, rimanda all’allegato della direttiva 93/13, che fornisce un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere considerate abusive. ( 50 ) V., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punti 59 e 60 ), e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punti 50 e 51 ). ( 51 ) Per una critica a tale separazione dei due criteri, v. le conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:245 , paragrafi da 56 a 67 ).

Osservo altresì che, in talune sentenze, la Corte non ha valutato separatamente questi due elementi.

V., ad esempio, sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 23 ). ( 52 ) V., in tal senso, la posizione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04), al punto

3.4.1. ( 53 )

V. sentenze del 14 marzo 2013, Aziz ( C‑415/11 , EU:C:2013:164 , punti 68 e 69 ), del 7 novembre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punti 50 e 51 ), e del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punto 55 ). ( 54 ) Ma non esclusivamente.

Ad esempio, nel caso di una clausola che preveda la possibilità per il fornitore di modificare il costo, il consumatore deve, in cambio, vedersi riconoscere la facoltà di porre termine al contratto.

V., ad esempio, sentenza del 26 aprile 2012, Invitel ( C‑472/10 , EU:C:2012:242 , punto 24 ). ( 55 ) Conformemente al summenzionato requisito di trasparenza, qualora una clausola appartenga all’oggetto principale del contratto in quanto essenziale per il professionista, detta clausola può restare esclusa dalla suddetta valutazione solo se l’attenzione del consumatore è stata indirizzata specificamente sull’esistenza di detta clausola, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

È in tal senso, a mio avviso, che detto requisito rileva nell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1. V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, GT ( C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 37 ). ( 56 ) C 621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 36 . ( 57 ) C 226/12 , EU:C:2014:10 . ( 58 ) Nella sua sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punti 27 e 28 ) la Corte non ha concluso per il carattere abusivo di questo tipo di clausola, ma ha lasciato al giudice nazionale il compito di stabilire se una siffatta clausola costituisse o meno «un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica che il diritto nazionale conferisce a detto consumatore quale parte del contratto» e, pertanto, potesse essere dichiarata abusiva.. ( 59 ) Ciò spiega perché l’obbligo di trasparenza riguarda solo la conseguenza o l’ effetto delle clausole. ( 60 ) Se la trasparenza del contratto è cruciale, ciò non risolverà di per sé il problema dell’asimmetria del potere contrattuale, poiché i consumatori raramente leggono i contratti, in particolare su Internet.

Ad esempio, una società denominata PC Pitstop ha incluso nel suo contratto di licenza dell’utente finale (EULA, «[OSCURATO:PERSONA]») un «corrispettivo speciale che può comprendere un indennizzo economico per un numero limitato di titolari di licenza che leggano questa sezione del contratto di licenza e contattino PC Pitstop».

Sono trascorsi quattro mesi prima che un utente si accorgesse della clausola e chiedesse il premio di USD 1000.

V.A.

Ayres

I. e Schwartz, «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», vol. 66,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2014, pagg. da 545 a

610. In un siffatto contesto, ritengo che uno dei principali progressi della direttiva 93/13 che, a mio avviso, non è stato sufficientemente riconosciuto, in parte per l’enfasi eccessiva sinora posta sulla trasparenza, sia quello di aver garantito una tutela minima del consumatore contro gli effetti imprevisti delle clausole, diverse da quelle che definiscono il prezzo o l’oggetto del contratto, che il consumatore potrebbero legittimamente ritenere essere di tipo standard. ( 61 ) Ad esempio, a mio avviso, una clausola non può essere dichiarata abusiva per il solo fatto di comportare l’invio di una lettera per posta e quindi l’acquisto di un francobollo, anche se questo è un costo occulto. ( 62 )

V. comunicazione della Commissione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, punto 3.4.6, nonché, in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punto 62 , o del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 49 ).

L’unica eccezione di cui sono a conoscenza è la sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation ( C‑191/15 , EU:C:2016:612 , punto 69 ), nella quale la Corte sembra aver ammesso che una clausola possa essere dichiarata abusiva per mancanza di trasparenza.

Come ho già spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:245 , paragrafi da 87 a 89 ), se la trasparenza contrattuale è effettivamente fondamentale, ritengo che in quella sentenza la Corte abbia dilatato eccessivamente l’ambito dell’obbligo di trasparenza derivante dalla direttiva 93/13.

Inoltre, anche altri strumenti dell’Unione che affrontano tale questione prevedono approcci più sfumati.

V., ad esempio, articolo 7 della direttiva 2005/29. ( 63 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 51 ). ( 64 )

V. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 61 ), e del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 , punto 41 ). ( 65 ) ( C 779/18 , EU:C:2019:1146 ) ( 66 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( C-779/18 , EU:C:2020:236 , punti 45 e 48 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0084 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 aprile 2020 ( 1 ) Cause riunite C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19 [OSCURATO:PERSONA] S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej contro [OSCURATO:PERSONA] (C-84/19) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino – [OSCURATO:PERSONA] destra e Ovest, Polonia)] e BW contro D.R. (C‑222/19) e QL contro C.G. (C‑252/19) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie (Tribunale circondariale di Opatów, Polonia)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Disposizione nazionale che prevede per il consumatore un importo massimo del costo totale del credito, esclusi gli interessi – Articolo 4, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Applicazione alle clausole che prevedono spese oltre agli interessi – Obbligo di redigere le clausole del contratto in modo chiaro e comprensibile – Articolo 3, paragrafo 1 – Compatibilità di una normativa nazionale che fissa l’importo massimo del costo dei crediti extrainteressi – Direttiva 2008/48 – Articolo 3, lettera g) – Compatibilità di una normativa nazionale che determina l’importo massimo del costo dei crediti extrainteressi prendendo in considerazione le spese generali dell’ente creditizio» 1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono ancora una volta sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ( 2 ), nonché gli articoli 3, lettera g), e 22 della direttiva 2008/48/CE ( 3 ). 2. La direttiva 93/13 ha già dato origine a copiosa giurisprudenza, sia dinanzi alla Corte sia dinanzi ai giudici nazionali. Sebbene la direttiva abbia chiaramente rafforzato un regime di tutela dei consumatori in quanto consente ai giudici di dichiarare abusive (e, pertanto, non esecutive) le clausole contrattuali che sono state redatte per un utilizzo generale da parte del prestatore o del produttore, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, prevede tuttavia due eccezioni importanti a tale regime, vale a dire, qualora la clausola asseritamente abusiva verta sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo o la remunerazione e i beni e servizi. La portata di tali eccezioni è al centro dei presenti rinvii pregiudiziali, in quanto una delle questioni principali (nella causa C‑84/19) verte sul fatto se spese extrainteressi pagate da un cliente di una banca in forza di un contratto di credito rientrino nell’una o nell’altra di tali eccezioni. 3. Le presenti questioni si pongono riguardo a tre diversi contratti di credito al consumo. In sostanza, in ciascuna delle cause il consumatore ha dedotto l’abusività di determinate clausole del contratto per opporsi alle azioni per il recupero del credito e all’esecuzione forzata dello stesso da parte di un istituto di credito. Ciascuna di tali cause solleva una problematica distinta, ancorché talvolta coincidente, relativa all’applicazione dei principi contenuti nella direttiva 93/13 nell’ambito dei contratti di credito. Prima di esaminare tali questioni è tuttavia necessario, anzitutto, illustrare le disposizioni giuridiche pertinenti. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 93/13 4. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: « Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 6. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». 7. L’articolo 5 della direttiva 93/13 prevede quanto segue: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». 8. Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 93/13: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». 9. Ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva: «Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica (...)». 2. Direttiva 2008/48 10. L’articolo 3 della 2008/48, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». 11. L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, rubricato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», precisa che: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite». B. Diritto nazionale 12. Per la presentazione della normativa nazionale, rinvio alle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( 4 ). In sostanza, il diritto polacco stabilisce l’importo massimo degli interessi di cui si può chiedere il pagamento a fronte di un negozio giuridico, vale a dire il doppio del tasso d’interesse legale annuo. Tuttavia, alcuni creditori hanno aggirato il limite di cui trattasi aumentando artificiosamente l’ammontare delle commissioni e delle spese addebitate. In risposta, il legislatore polacco ha quindi introdotto, mediante gli articoli 5, paragrafo 6a, e 36a dell’ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori) (Dz. U. 2011, n. 126, posizione 715) (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori»), un meccanismo volto a porre un limite all’importo dei costi del credito extrainteressi che possono essere chiesti. II. Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale A. Causa C‑84/19 13. Il 19 settembre 2016, tramite un intermediario è stato stipulato un contratto di credito al consumo tra la [OSCURATO:PERSONA] e una consumatrice. In cambio del prestito di PLN 9000 (circa EUR 2090), che la mutuataria è tenuta a rimborsare in 36 rate mensili, il contratto prevede il versamento da parte della consumatrice, in primo luogo, di interessi al tasso annuo del 9,83% sul capitale preso in prestito; in secondo luogo, delle «spese di istruttoria», pari a PLN 129 (circa EUR 30); in terzo luogo, di una cosiddetta «commissione», pari a PLN 7771 (circa EUR 1804) e, in quarto luogo, del prezzo di un pacchetto supplementare [denominato «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» (Il tuo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA])] pari a PLN 1100 (circa EUR 255). 14. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, i costi del credito extrainteressi previsti dal contratto sono stati fissati nella misura del limite massimo contemplato dalla legislazione nazionale in forza dell’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori. Il contratto, tuttavia, non precisava in che qualità operasse la persona con la quale la convenuta ha stipulato lo stesso, non definiva i termini «spese di istruttoria» e «commissione», né indicava a quali specifiche controprestazioni della ricorrente corrispondessero le summenzionate spese. Poteva essere determinato solo il corrispettivo del prezzo de «Il tuo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva al diritto della consumatrice di posticipare, una sola volta, il pagamento di due rate oppure di ridurre l’importo di 4 rate, con il contemporaneo prolungamento della durata del contratto (in caso di posticipazione) o con l’obbligo di pagare le rate entro un termine successivo (in caso di riduzione). 15. Prima della scadenza dei termini, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento. Il giudice del rinvio ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una sentenza contumaciale, nei confronti della quale la consumatrice ha presentato opposizione, deducendo censure relative al carattere abusivo di talune clausole del contratto. Nel corso di tale procedimento, l’ente creditizio ha spiegato che le spese di istruttoria corrispondevano alle spese effettivamente sostenute in relazione alla conclusione del contratto e che le spese denominate «commissione» costituivano la remunerazione per la concessione del credito, mentre gli interessi rappresentavano la remunerazione per la messa a disposizione della somma di denaro a favore della consumatrice. 16. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se le clausole che stabiliscono le suddette spese debbano essere considerate escluse dalla valutazione del carattere non abusivo delle clausole contrattuali di cui alla direttiva 93/13. Questo per i seguenti motivi. In primo luogo, nella misura in cui i suddetti costi non superano il limite previsto dalla normativa nazionale, si potrebbe pensare che tali clausole si limitino a riflettere detta normativa e non siano quindi soggette, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, alle disposizioni della direttiva stessa. In secondo luogo, tali clausole di prezzo potrebbero costituire, per la [OSCURATO:PERSONA], l’oggetto principale del contratto e, a tale titolo, esulare dall’ambito di applicazione della direttiva in forza del suo articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. In terzo luogo, atteso che esaminare se tali spese siano giustificate o meno equivarrebbe a valutare la perequazione tra la remunerazione e il servizio fornito in cambio, anche una siffatta valutazione potrebbe essere esclusa in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. Infine, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se una clausola possa essere considerata formulata in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 qualora imponga interessi, spese e commissioni senza spiegare la differenza tra tali oneri né precisarne la natura e non specifichi in quale veste agisca la persona con la quale la consumatrice ha stipulato il contratto. 17. Sulla scorta di tali circostanze, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – III Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Stettino – [OSCURATO:PERSONA] destra e Ovest, Terza Sezione civile, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni della direttiva relativamente all’esame del carattere non abusivo di singole clausole concernenti i costi del credito extrainteressi, nell’ipotesi in cui le disposizioni legislative vigenti in uno Stato membro impongano un limite massimo a detti costi, prevedendo che i costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto del credito al consumo non siano dovuti nella misura in cui essi superino l’importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità definite dalla legge, o l’importo totale del credito. 2) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che riguarda i costi extrainteressi sostenuti e rimborsati, oltre agli interessi, dal mutuatario unitamente al prestito, legati alla conclusione stessa del contratto e alla concessione del prestito (sotto forma di spese, commissioni o di altra natura), non è soggetta alla valutazione di cui alla citata disposizione sotto il profilo della sua abusività, purché formulata in modo chiaro e comprensibile. 3) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali che introducono diversi tipi di costi legati alla concessione di un prestito non sono «formulate in modo chiaro e comprensibile», se non specificano quali siano in concreto le controprestazioni in cambio delle quali detti costi vengono riscossi e non consentono al consumatore di individuare le differenze tra di essi». B. Causa C‑222/19 18. In data 8 marzo 2018 la BW e un consumatore concludevano un contratto di credito al consumo per una durata di due anni. Il contratto, che non è stato oggetto di negoziato individuale, prevede l’erogazione di un importo di PLN 4500 (circa EUR 1048), rimborsabile in 24 rate mensili, garantito da un pagherò cambiario emesso in bianco. A fronte di detto importo messo a disposizione del consumatore, il contratto prevede il pagamento di interessi al tasso annuo del 10%, il che rappresenta un importo totale di PLN 900 (circa EUR 210), una commissione d’istruttoria pari a PLN 1125 (circa EUR 262) nonché spese di gestione pari a PLN 2700 (circa EUR 628). Stando al giudice del rinvio, il tasso annuo effettivo globale è stato fissato al 119,42%. I costi del credito extrainteressi, ai sensi dell’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, non superano tuttavia la soglia massima fissata da tale disposizione. 19. Il consumatore ha ricevuto l’importo convenuto e ha iniziato ad effettuare pagamenti. A seguito di un mancato pagamento, il mutuante ha adito il giudice del rinvio con un’azione nei confronti del convenuto nel procedimento principale, nella quale ha reclamato l’importo del saldo ancora dovuto, maggiorato degli interessi legali di mora. Contestualmente, ha presentato un’istanza di emissione di un decreto ingiuntivo, in base al pagherò cambiario emesso in bianco. 20. Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità della normativa polacca con la direttiva 93/13 per quanto riguarda l’istituzione di un limite massimo del costo del credito extrainteresse che gli enti creditizi possono addebitare, dal momento che tale soglia è calcolata tenendo conto non solo del costo connesso alla conclusione o alla gestione del contratto di credito, ma anche delle spese generali del mutuante. Ciò non impedirebbe al creditore di trasferire sul consumatore spese quali i costi di gestione delle banche dati, la remunerazione del personale o la gestione dei rischi di funzionamento. Tuttavia, la sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), potrebbe essere interpretata nel senso che essa stabilisce che una situazione in cui un professionista trasferisce sul consumatore, mediante condizioni generali, un onere che egli avrebbe dovuto sostenere potrebbe essere considerata fonte di un «significativo squilibrio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 21. È in tale contesto che il Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie – I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni della direttiva [93/13], in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché i principi del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori e all’equilibrio contrattuale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei “costi massimi del credito extrainteressi” nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della [legge relativa al credito ai consumatori], i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista». C. Causa C‑252/19 22. Il 31 agosto 2016 un consumatore ha concluso con la QL un contratto di credito non negoziato per un importo di PLN 5000 (circa EUR 1149), rimborsabile in 36 rate mensili. A titolo di rimborso per l’istituto di credito, il contratto prevede il versamento iniziale di un interesse annuo del 9,81%, ossia di un importo totale di PLN 796 (circa EUR 182), in secondo luogo, delle spese di istruttoria di PLN 129 (circa EUR 29), in terzo luogo, di un canone per un servizio intitolato «[OSCURATO:PERSONA]» (Il tuo [OSCURATO:PERSONA]) di PLN 900 (circa EUR 206) e, in quarto luogo, di una commissione di PLN 3939 (circa EUR 905). Di conseguenza, il tasso di prestito effettivo globale annuale sarebbe del 77,77%. Per quanto riguarda i costi del credito extrainteressi, ai sensi dell’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, esso si colloca entro i limiti fissati da tale disposizione. 23. Il giudice del rinvio, tuttavia, nutre dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2008/48 della normativa nazionale che prevede una limitazione dell’importo delle spese che possono essere addebitate dagli enti creditizi. Nel fissare tale limite, infatti, devono essere prese in considerazione non solo le spese connesse alla conclusione o alla gestione di uno specifico contratto, ma anche le spese generali del creditore. Tuttavia, dall’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE sembra risultare che al consumatore possano essere addebitati costi, ma soltanto i costi marginali, vale a dire quelli connessi con il contratto di credito. 24. È in tale contesto che il Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni della direttiva [2008/48], in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei “costi massimi del credito extrainteressi” nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della [legge relativa al credito ai consumatori], i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista». III. Analisi A. Sulla prima questione nella causa C‑84/19 25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione di detta direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che prevedono che le spese a carico del consumatore siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, qualora tali spese, complessivamente considerate, non superino un determinato massimale fissato dalla normativa nazionale. 26. A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, detta direttiva si applica alle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore che non sia stato oggetto di negoziato individuale. Tuttavia, a titolo di eccezione, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede che le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della direttiva medesima. 27. Sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire se una determinata clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri in tale eccezione particolare, ciò non toglie che la Corte possa comunque fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi ( 6 ). Pertanto, il giudice del rinvio può essere messo in condizione di esaminare se l’eccezione prevista da tale disposizione possa applicarsi alla fattispecie di cui al procedimento principale. 28. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se clausole che prevedono spese che non superano un determinato massimale fissato da una disposizione nazionale possano rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni di esclusione di detto articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 29. A tal riguardo, occorre rilevare che la mera conformità di clausole contrattuali a una disposizione legislativa non implica, di per sé, che tali clausole «riproducano» necessariamente il testo di tale disposizione. 30. Nel caso di specie, i dubbi espressi dal giudice del rinvio sembrano derivare dalle osservazioni contenute nella giurisprudenza della Corte nel senso che la ratio dell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 risiede nel fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia delineato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare ( 7 ). 31. Personalmente, non ritengo tuttavia che tali osservazioni della Corte debbano essere intese nel senso che la fissazione di un limite massimo da parte del legislatore nazionale implicherebbe necessariamente anche l’esistenza di un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti delineato dal legislatore nazionale. Sono di questo parere per le ragioni che seguono. 32. In primo luogo, come dichiarato dalla Corte, atteso che l’articolo 1, paragrafo 2, introduce un’eccezione alla direttiva 93/13 volta alla protezione dei consumatori, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente ( 8 ). 33. In secondo luogo, anche ove un legislatore abbia fissato un massimale finanziario ciò non implica necessariamente che, al di sotto di tale massimale, qualsiasi clausola che preveda il pagamento di una spesa debba essere in ogni caso considerata equilibrata. Se così fosse, uno Stato membro potrebbe eliminare la protezione prevista dalla direttiva 93/13 fissando un massimale molto elevato. 34. In terzo luogo, come rilevato dal governo polacco, la direttiva 93/13 sarebbe privata di ogni effetto utile se si dovesse ritenere che le clausole che sono conformi alle disposizioni nazionali in materia di contratti riproducano disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva, dal momento che è sempre presumibile che le clausole contrattuali siano conformi al diritto nazionale. 35. A mio avviso, ciò che la Corte ha inteso sottolineare enunciando la ratio dell’eccezione di cui all’articolo 1,paragrafo 2, della direttiva 93/13, come ha fatto in sentenze quali RWE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è semplicemente che la direttiva 93/13 mira a istituire il controllo non già di una normativa nazionale, ma piuttosto degli eventuali svantaggi per il consumatore che potrebbero derivare dall’asimmetria dell’informazione, delle competenze tecniche e del potere di trattativa, esistente tra lui e il professionista ( 9 ). 36. In tali circostanze, non vedo alcun motivo per discostarsi dalla conclusione secondo cui l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applica alle clausole che si limitano a rispettare un limite monetario previsto dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che clausole di un contratto non negoziato che prevedono costi a carico del consumatore non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva semplicemente perché tali costi, complessivamente considerati, non superano un determinato massimale fissato dalla legislazione nazionale ( 10 ). B. Sulla seconda questione nella causa C‑84/19 37. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito non negoziato redatto in modo chiaro e comprensibile sono escluse da qualsiasi valutazione di potenziale abusività in ragione del fatto che prevedono il pagamento di spese diverse dagli interessi. 38. A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede due eccezioni per quanto riguarda la valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali. L’applicazione di tali eccezioni è tuttavia subordinata alla condizione che le clausole di cui trattasi siano formulate in modo chiaro e comprensibile. 39. Sebbene in linea di principio spetti al giudice nazionale determinare con precisione le clausole che, per il fatto di fissare le prestazioni essenziali del contratto, devono essere considerate come aventi un rapporto con l’oggetto principale di quest’ultimo ( 11 ), o la cui valutazione sarebbe legata alla perequazione tra il prezzo e il bene o il servizio fornito in cambio, ciò non toglie che tale eccezione deve essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme. Ne consegue quindi che la Corte può precisare se l’articolo 4, paragrafo 2, possa applicarsi a una determinata categoria di clausole ( 12 ). 40. Conformemente alla prima eccezione, le clausole che si riferiscono alla «definizione dell’oggetto principale del contratto» sono escluse da qualsiasi valutazione del loro eventuale carattere abusivo. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, siffatte clausole sono quelle che fissano prestazioni essenziali del contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per valutare se ciò si verifichi, occorre tener conto della natura, dell’economia generale e degli obblighi essenziali del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale ( 13 ). 41. A tal riguardo, l’oggetto principale di qualsiasi contratto è quello che caratterizza la sua natura giuridica, vale a dire le clausole di un contratto che sono essenziali per la sua formazione. Per quanto riguarda i contratti di credito, detti obblighi sono quelli mediante i quali un creditore accetta di prestare al mutuatario una somma di denaro che il mutuatario è tenuto a rimborsare entro una certa data o a rate. 42. In un contratto di credito standard, il credito erogato è naturalmente concesso a condizioni commerciali. Gli obblighi essenziali del mutuatario sono pertanto quelli connessi non solo al rimborso del denaro messo a disposizione, ma anche alla remunerazione di tale servizio. Infatti, e ovviamente, la vendita di beni o la prestazione di servizi hanno necessariamente come parte del loro oggetto principale l’obbligo per l’acquirente di pagare il prezzo o il corrispettivo convenuto ( 14 ). 43. In forza della seconda eccezione prevista da detto articolo 4, paragrafo 2, qualsiasi valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione e le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, sempreché, beninteso, la formulazione di tali clausole sia chiara e comprensibile ( 15 ). 44. Poiché una condizione contrattuale può assumere la forma di più clausole, paragrafi o numeri e viceversa, un contratto può altresì contenere varie clausole che prevedono il pagamento di spese come corrispettivo di una prestazione unica ( 16 ). Pertanto, queste due eccezioni si sovrappongono quando una clausola prevede oneri facenti parte del prezzo totale del bene o del servizio che costituisce l’oggetto principale del contratto in questione. 45. Nel caso di specie, sembra che i dubbi espressi dal giudice del rinvio trovino la loro origine nella nozione di prezzo o remunerazione. Infatti, secondo il giudice del rinvio, nel diritto polacco una clausola di prezzo non può riguardare l’oggetto principale di un contratto di credito se tale prezzo è espresso in una forma diversa da quella degli interessi. 46. Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, tuttavia, la nozione di prezzo o di remunerazione non è così restrittiva, neppure nel caso di un contratto di credito. Nessuna disposizione del diritto dell’Unione sembra infatti prevedere che il pagamento da effettuare in forza di un contratto di credito possa assumere esclusivamente la forma di interessi ( 17 ). Gli enti creditizi possono pertanto chiedere una corresponsione a titolo di interessi e/o di spese fisse ( 18 ). 47. Tale conclusione è altresì corroborata dal testo della direttiva 2008/48 che prevede, per i contratti di credito in essa contemplati, l’obbligo per gli enti creditizi di informare i consumatori del costo totale di detto credito, che deve essere calcolato tenendo conto di tutte le tipologie di spese che il consumatore è tenuto a pagare con riferimento al contratto di credito. Infatti, se il diritto dell’Unione avesse avuto l’effetto di vietare ai creditori di farsi remunerare diversamente che tramite gli interessi, il suddetto riferimento a tutte le tipologie di spese non sarebbe stato necessario. 48. Per quanto riguarda, più in particolare, la direttiva 93/13, dal momento che in essa non sono definite le nozioni di «prezzo» o di «remunerazione», il significato di tali termini va quindi determinato sulla base del senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto al tempo stesso del contesto in cui dette nozioni sono utilizzate e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inserite ( 19 ). 49. Nel linguaggio corrente, il termine «prezzo» corrisponde alla somma totale di denaro necessaria per pagare una specifica operazione contrattuale, mentre il termine «remunerazione» corrisponde più genericamente al denaro versato per un certo lavoro o per l’esecuzione di un servizio. Queste due nozioni sono quindi più o meno sinonimi, ad eccezione del fatto che la nozione di «prezzo» è forse più frequentemente utilizzata in relazione al pagamento di un bene, mentre il termine «remunerazione» è utilizzato più in generale per un servizio, soprattutto nel contesto dell’impiego ( 20 ). 50. Pertanto, qualsiasi clausola redatta in modo chiaro e comprensibile che stabilisca il prezzo globale del servizio o del bene oggetto principale del contratto, indipendentemente dal fatto che tale clausola preveda il pagamento di interessi o di una commissione e indipendentemente dalle operazioni che l’ente creditizio dovrà eseguire per concedere il credito, potrebbe rientrare nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2. 51. Nel procedimento principale, ad eccezione della clausola di prezzo collegata a «Il tuo pacchetto – [OSCURATO:PERSONA]», qualsiasi disposizione dell’accordo contrattuale che disciplina il prezzo del credito – sia esso espresso come spesa o interesse – dovrebbe essere considerata semplicemente come una parte della contropartita della concessione del credito e, pertanto, rientrante nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2. 52. Le clausole che disciplinano il prezzo del credito sono certamente coperte anche dalla seconda eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ma solo per quanto riguarda il prezzo richiesto ( 21 ). Dal momento che le clausole di cui trattasi nella causa C‑84/19 non sono semplicemente connesse all’oggetto principale del contratto, giacché prevedono effettivamente spese specifiche da pagare e, pertanto, fissano parzialmente il prezzo da pagare per la concessione del credito, tali clausole rientrano anch’esse nell’ambito della seconda eccezione. 53. Tale conclusione non è messa in discussione né dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 4, paragrafo 2, né da una lettura contestuale di tale disposizione. 54. Per quanto riguarda il loro obiettivo , risulta che le eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, riflettono una scelta di politica legislativa secondo la quale le parti sono libere di configurare i principali obblighi contrattuali come ritengono opportuno ( 22 ). In un’economia di libero mercato, si parte dall’assunto generale che le persone siano razionali e capaci di tutelare i propri interessi. Ne consegue che si presume che il consumatore si informi su ciò che acquista, vale a dire sull’oggetto principale del contratto, nonché sul prezzo da corrispondere in cambio ( 23 ). Su questo aspetto il legislatore sembra quindi ritenere che, a differenza delle altre condizioni di un contratto redatto con un modulo standard che i consumatori non sempre leggono ( 24 ), le condizioni connesse all’oggetto principale del contratto o al prezzo o alla remunerazione passerebbero inosservate meno facilmente. Tutto ciò presuppone comunque che l’oggetto principale del contratto e il prezzo della remunerazione siano esplicitati in modo chiaro e comprensibile. 55. Per quanto riguarda il contesto , atteso che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 stabilisce eccezioni alla valutazione delle clausole abusive, quale quella prevista nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola ( 25 ). Dal momento che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, non distingue a seconda che il prezzo o la remunerazione del servizio in questione siano espressi sotto forma di oneri fissi o di interessi, una siffatta interpretazione non giustificherebbe l’esclusione delle clausole contrattuali che prevedono il pagamento di oneri diversi dagli interessi dall’ambito di applicazione di tale disposizione. 56. Anche se dovesse essere accolta un’interpretazione più restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 2 ( 26 ), ciò non porterebbe a una conclusione diversa, poiché, quasi per definizione, il prezzo costituisce un elemento essenziale di qualsiasi contratto. È vero che i professionisti sono liberi di definire il pagamento tanto sotto forma di oneri che di interessi. Tuttavia, atteso che tali costi fanno parte del corrispettivo della concessione del credito — e non di una prestazione accessoria — le clausole che prevedono siffatte spese devono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione di entrambe le eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2. 57. È quindi indifferente per le presenti finalità che il prezzo o la remunerazione di un servizio siano espressi sotto forma di interessi o di spese, o che il contratto precisi le operazioni che il professionista deve svolgere ai fini della prestazione di tale servizio. Ciò che conta, come spiegherò successivamente, è che il consumatore sia stato in grado di comprendere il prezzo totale che dovrà pagare e ciò che sta acquistando. È in tal modo che, il consumatore ha la possibilità di stabilire se il contratto risponde ai suoi bisogni e di confrontarlo con qualsiasi altra offerta esistente. 58. Tutto ciò significa che, ai fini della causa C‑84/19, perché possa rientrare in una delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, una clausola che prevede spese per un contratto di credito deve soltanto specificare in modo chiaro e comprensibile l’importo di tale spesa. È irrilevante quale sia la forma di tale spesa. 59. Inoltre, non ritengo che occorra escludere l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 quando la controversia verte sull’esistenza di un corrispettivo da parte del creditore per una specifica clausola di prezzo. Interrogarsi sull’esistenza di una qualsiasi prestazione effettiva del creditore come corrispettivo di una determinata spesa o valutare la perequazione tra una parte del prezzo di un servizio e i compiti necessari all’espletamento di tale servizio equivarrebbe a rimettere in discussione la perequazione tra la qualità del servizio offerto e il prezzo addebitato, vale a dire proprio ciò che l’articolo 4, paragrafo 2, esclude in termini generali. 60. Pur ammettendo che esistono taluni obiter dicta formulati dalla Corte nelle cause Matei e Kiss e CIB Bank che potrebbero indurre a conclusioni diverse ( 27 ), ritengo che, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, il carattere non abusivo di ciascuna clausola di prezzo non dipenda dall’espletamento, da parte del mutuante, di una specifica operazione svolta come contropartita per ciascuna di tali clausole. Ciò equivarrebbe, infatti, ad eludere la chiara formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e, pertanto, la scelta operata dal legislatore dell’Unione: la direttiva 93/13 non riguarda la questione se il costo addebitato sia eccessivo o meno. Pertanto, poiché ai sensi della direttiva 93/13 la giustificazione del prezzo è in linea di principio irrilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo delle clausole, l’obbligo di trasparenza previsto da tale direttiva non deve essere interpretato nel senso che impone agli enti creditizi di informare i consumatori sulle operazioni connesse alla concessione del credito. 61. Naturalmente gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, in linea di principio, liberi di adottare nel proprio diritto nazionale una disposizione contraria. L’articolo 8 della direttiva 93/13 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più rigorose per garantire un livello più elevato di tutela per il consumatore, purché tali norme siano compatibili con tutte le pertinenti norme del diritto dell’Unione e lo Stato membro in questione abbia ottemperato all’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 bis della direttiva 93/13. 62. Di conseguenza, la circostanza che, come indicato dal giudice del rinvio, in forza della normativa nazionale, la perequazione tra il prezzo e il bene ceduto o il servizio reso sia esclusa dalla valutazione del carattere abusivo di una clausola solo se tale prezzo si riferisce alla prestazione principale prevista dal contratto non è, di per sé, contraria alla direttiva 93/13. Allo stesso modo, tale normativa non può essere considerata contraria alla direttiva 93/13 per il solo motivo che essa enuncia che una clausola di prezzo non può riguardare la prestazione principale se il prezzo praticato non è espresso sotto forma di interessi. 63. Sottolineo tuttavia che, sebbene il giudice del rinvio ritenga, evidentemente, che il controllo dei prezzi istituito da tale normativa nazionale non sia sufficientemente rigoroso, si tratta di una questione che esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e rientra quindi evidentemente nella competenza del legislatore polacco e non già di questa Corte. 64. Ritengo, di conseguenza, in risposta alla seconda questione nella causa C‑84/19, che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esclude dalla valutazione di abusività prevista da tale direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che indicano il prezzo o la remunerazione di tale credito, a condizione che esse siano state formulate in modo chiaro e comprensibile, anche qualora prevedano il pagamento di spese diverse dagli interessi. [OSCURATO:PERSONA] membri restano tuttavia liberi di prevedere nel loro diritto nazionale un siffatto meccanismo di valutazione della congruità del prezzo, a condizione che le sue disposizioni siano compatibili con il diritto dell’Unione applicabile e che essi si siano altresì conformati alle prescrizioni dell’articolo 8 bis della direttiva 93/13. C. Sulla terza questione nella causa C‑84/19 65. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una clausola di un contratto di credito non negoziato che impone al consumatore il pagamento di determinate spese non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile qualora non specifichi le controprestazioni in cambio delle quali tali spese sono dovute e il consumatore non possa accertarlo a partire dalle informazioni fornite dal contratto. 66. Come ho già rilevato, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede due eccezioni alla valutazione della non abusività delle clausole contenute nei contratti di credito non negoziati. Queste due eccezioni sono a loro volta soggette alla condizione che le disposizioni contrattuali pertinenti siano state formulate in modo chiaro e comprensibile. 67. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, tale requisito di comprensibilità implica che il contratto esponga altresì, in modo chiaro, il funzionamento specifico del meccanismo al quale si riferisce la clausola di cui trattasi nonché il rapporto fra tale meccanismo e le altre clausole contrattuali pertinenti, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano ( 28 ). 68. Per determinare se una clausola sia redatta in modo chiaro e comprensibile, si deve naturalmente tenere conto della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni dell’insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale ( 29 ). Oltre a tali elementi, altri fattori quali la comprensibilità dei termini individuali, la chiarezza del loro tenore letterale, la specificità della terminologia utilizzata o ancora l’eventuale utilizzo delle tecniche di visualizzazione ( 30 ) sono tutte considerazioni pertinenti. Una particolare collocazione della clausola nel contratto o il fatto che le disposizioni pertinenti siano contenute in più clausole, paragrafi o punti, potrebbero altresì costituire elementi rilevanti. 69. Come ho già spiegato nelle mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank, i requisiti della comprensibilità dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 implicano, ad esempio, che, qualora il contratto sia relativamente lungo e il prezzo da pagare in cambio dei diversi servizi forniti sia stato esso stesso suddiviso in varie clausole, allora tutte queste clausole devono essere raggruppate o riassunte in un punto del contratto e il loro effetto combinato va posto all’attenzione del consumatore ( 31 ). 70. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dedotto, tanto dall’articolo 4, paragrafo 2, che dall’articolo 5 di tale direttiva, l’esistenza di un obbligo più generale di trasparenza ( 32 ). Di conseguenza, è previsto che un professionista fornisca ai consumatori informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa ( 33 ). 71. Ne consegue che, quando una clausola impone al consumatore il pagamento di determinate spese come corrispettivo di un contratto di credito non negoziato, il carattere non abusivo dell’importo di tali spese non può essere valutato giudizialmente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, se le clausole contrattuali sono comprensibili. Ciò implica, in sostanza, che, alla luce di tutti gli elementi del contratto e delle informazioni fornite dall’ente creditizio, un consumatore medio, debitamente informato e ragionevolmente attento e avveduto dovrebbe essere in grado di comprendere prima della conclusione del contratto che sarà tenuto a pagare anche tali spese e, di conseguenza, sarà in grado di valutare correttamente le conseguenze economiche della firma del contratto. 72. In tale contesto, il giudice del rinvio nella causa C‑84/19 si chiede, in sostanza, se tale requisito di trasparenza imponga ai professionisti di precisare i servizi a fronte dei quali sono dovute le eventuali spese previste nel contratto o, quantomeno, che il consumatore possa dedurre dal contratto tali informazioni. 73. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio sembra utilizzare il termine «servizio» nel senso particolare di riferirsi ai compiti che incombono al professionista al fine di adempiere i propri obblighi di prestazione del servizio oggetto del contratto. 74. A tal riguardo, ritengo che il requisito della direttiva 93/13 secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non possa essere interpretato nel senso che esige che il consumatore sia informato dei compiti incombenti al professionista in forza del contratto. Poco importa, a tal fine, che il consumatore non possa dedurre questo specifico elemento dalle informazioni che ha ricevuto, purché, beninteso, sia stato messo in evidenza anche il carattere generale del contratto. Tale conclusione si basa sui seguenti motivi. 75. Da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la condizione enunciata nell’articolo 4, paragrafo 2, richiede soltanto che i consumatori siano informati delle conseguenze delle clausole del contratto e non della loro ragion d’essere ( 34 ). In altri termini, ciò che importa è che nessuna spesa sia stata nascosta al consumatore prima della conclusione del contratto. La questione se il consumatore abbia prestato o meno un consenso giuridicamente valido esula dalla direttiva 93/13, trattandosi di una questione che resta di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 35 ). Lo stesso vale per le pratiche commerciali fraudolente, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 ( 36 ). Tale direttiva riguarda gli effetti o le conseguenze delle condizioni – scritte per lo più in «caratteri minuti», se si preferisce – piuttosto che di quelle che in genere attirano l’attenzione del consumatore. 76. In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ), l’evoluzione generale della giurisprudenza della Corte va nel senso di garantire, nell’ambito dell’esame del requisito di trasparenza posto dalla direttiva 93/13, che tale requisito non ecceda quanto ci si potrebbe ragionevolmente attendere dal professionista. È difficile evitare l’impressione che si imporrebbe al professionista un onere eccessivo ed ingiustificato se dovesse indicare i compiti concreti e individualizzati in cambio dei quali sono addebitate talune spese. 77. In terzo luogo, imporre un siffatto obbligo al professionista equivarrebbe, in sostanza, a costringerlo a giustificare ogni clausola di prezzo. Ciò contrasterebbe con l’intera logica della seconda eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, che è proprio quella di evitare che i professionisti siano tenuti a giustificare i propri costi e, in tal modo, di evitare che i giudici possano ingerirsi nelle strategie di fissazione dei prezzi di un’impresa. 78. In quarto luogo, come ho già rilevato, in un’economia di mercato, il prezzo di un bene o di un servizio non è in quanto tale direttamente connesso alle operazioni che devono essere eseguite o ai costi di produzione, bensì all’offerta e alla domanda. Di conseguenza, quando un contratto prevede un prezzo globale per lo stesso servizio, sarebbe piuttosto artificioso attendersi che ciascuna di tali clausole rifletta una specifica operazione. 79. Sarebbe ancor meno realistico aspettarsi che il professionista fornisca ai consumatori un’informazione affidabile sui costi specifici imputabili a ciascuna componente dei beni o dei servizi forniti. Infatti, quando un professionista esercita più attività, la ripartizione delle spese generali tra le sue diverse attività implicherebbe spesso un’attività contabile complessa, e invero costosa ( 38 ). Ciò richiederebbe almeno che il professionista tenga una contabilità dei costi, il cui scopo sia quello di identificare e valutare gli elementi che costituiscono il suo risultato operativo netto, sebbene non esistano norme del diritto dell’Unione che impongano un siffatto obbligo contabile generale ( 39 ). 80. In ogni caso, sembra chiaro che il presente contratto di credito rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. Tuttavia, occorre anche tener conto delle disposizioni pertinenti di detta direttiva dal momento che essa, secondo la giurisprudenza della Corte, ha completamente armonizzato gli obblighi di informazione che si possono imporre agli enti creditizi ( 40 ). 81. In primo luogo, dal momento che si presume che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano trasposto la direttiva 2008/48 nella loro normativa nazionale, le clausole che riflettono le disposizioni di tale direttiva, nel senso di specificare le informazioni rese obbligatorie da detta direttiva, potrebbero essere considerate necessariamente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa ( 41 ). 82. In secondo luogo, esiste un principio ermeneutico chiaro secondo cui, quando le disposizioni di più atti dell’Unione si applicano a una stessa situazione, esse devono essere interpretate, nei limiti del possibile, in modo armonioso ( 42 ). 83. I requisiti della direttiva 93/13 in materia di trasparenza e di comprensibilità sono manifestamente disposizioni caratterizzate da un maggior grado di generalità rispetto ai requisiti più precisi della direttiva 2008/48. Ne consegue, pertanto, che detta formulazione generale della direttiva 93/13 non deve essere oggetto di interpretazione per quanto riguarda la comunicazione di informazioni precise ai consumatori, che deroghi ai requisiti più specifici della direttiva 2008/48 ( 43 ). 84. A mio avviso, si deve ritenere che la direttiva 2008/48 precisa la portata esatta dell’obbligo di trasparenza con riferimento ai contratti di credito oggetto della direttiva stessa. Salvo indicazione contraria, è così che va inteso il rapporto tra la direttiva 93/13 e qualsiasi altro atto dell’Unione che preveda un obbligo di informazione più dettagliato, al fine di evitare che un’applicazione divergente della direttiva 93/13 da parte dei giudici nazionali generi una compartimentazione del mercato interno tale da compromettere l’armonizzazione che detti altri strumenti tentano di realizzare tenendo conto al contempo della tutela dei consumatori. 85. Alla luce del fatto che l’articolo 10 della direttiva 2008/48, che precisa quali informazioni devono essere inserite nei contratti di credito, non impone agli enti creditizi di fornire informazioni dettagliate sui loro costi, non si deve ritenere che le disposizioni presenti in un contratto di credito siano state redatte in modo incomprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13 per il solo fatto di non precisare i servizi specifici per i quali tali spese sono dovute. 86. Se la questione sollevata deve essere intesa come riferita alla necessità di menzionare i servizi – nel senso abituale del termine – che sono forniti come corrispettivo di ciascuna clausola di prezzo e alle operazioni che il professionista deve effettuare per fornire il servizio in questione, si può allora affermare, a rischio di sembrare ripetitivi, che il requisito di trasparenza enunciato al suddetto articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 verte, secondo la giurisprudenza della Corte, sulle conseguenze economiche del contratto e del suo oggetto principale e non sul valore monetario di ciascuna clausola contrattuale. Così, quando un consumatore acquista un insieme di prodotti o di servizi strettamente connessi tra loro , ciò che importa è il prezzo totale che dovrà corrispondere ( 44 ), nonché l’entità dei servizi forniti in cambio, affinché possa confrontare, se del caso, le diverse offerte disponibili per il medesimo insieme di prodotti o di servizi. Non è invece necessario che il prezzo globale di tale insieme sia scomposto in un elenco di singoli costi distinti. 87. Infatti, poiché la nozione di servizio è alquanto vaga ( 45 ) e, di conseguenza, dato che un servizio può essere eventualmente scisso in numerosi servizi distinti, pretendere che gli istituti di credito indichino un prezzo per ciascun «servizio» può rivelarsi, di fatto, impraticabile. 88. Ritengo, di conseguenza, che il principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso non esige, in linea di principio, che i costi specifici relativi a servizi specifici siano ripartiti nel modo suggerito dalla questione sollevata dal giudice del rinvio. È solo in determinate circostanze particolari che una siffatta informazione potrebbe essere necessaria per soddisfare l’esigenza di trasparenza. 89. A mio avviso, ciò avviene ovviamente quando il contratto riguarda più servizi che possono essere agevolmente separati ( 46 ), nel senso che ciascun servizio elencato potrebbe essere fornito ai consumatori indipendentemente dagli altri. 90. Ciò si verifica anche quando il consumatore ha il diritto di porre fine a uno di tali servizi prima degli altri, nel qual caso deve essere in grado di valutare l’impatto commerciale costituito dall’esercizio di tale facoltà. Lo stesso vale quando il contratto menziona servizi facoltativi per i quali fissa il prezzo in anticipo. In quest’ultima ipotesi, affinché il consumatore possa valutare le conseguenze economiche del contratto, è essenziale che il prezzo di tali servizi possa essere determinato con precisione, il che presuppone che il consumatore possa determinare il costo da pagare per ogni specifico servizio che sceglie di utilizzare. 91. Ancora, un’informazione di questo tipo può essere necessaria quando il contratto stesso menziona l’esistenza di più servizi – alcuni principali, altri accessori – e la clausola o le clausole in questione non fissano il prezzo di uno di detti servizi di per sé, ma possono incidere su tale prezzo. Poiché la seconda eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non trova applicazione, può risultare necessario determinare il servizio cui si riferisce la clausola per accertare se esso rientri, ciononostante, nell’oggetto principale del contratto, in quanto detta clausola può sempre rientrare nell’ambito della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 ( 47 ). 92. È vero che nel procedimento principale della causa C‑84/19 il contratto di credito menziona un servizio qualificato come accessorio, vale a dire «Il tuo pacchetto – [OSCURATO:PERSONA]». Sebbene personalmente non ritenga che la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a trattarlo come un servizio distinto, non è necessario pronunciarsi in modo definitivo al riguardo, dal momento che dalla descrizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio risulta che, in ogni caso, il contratto di credito in questione indicava per tale servizio un prezzo distinto ( 48 ). 93. L’unica questione rimasta aperta è se il contratto avrebbe dovuto precisare più chiaramente se il costo totale addebitato coprisse la remunerazione dell’intermediario. Spetta al giudice del rinvio verificare se il contratto fosse ambiguo o meno a tal riguardo o se, in assenza di menzione dell’intermediario in tale clausola, non risultasse chiaramente che tale commissione era inclusa nel prezzo del credito. Tuttavia, anche se si dovesse accertare una siffatta ambiguità quanto alla remunerazione dell’intermediario, non sono sicuro che tale circostanza renderebbe necessariamente incomprensibile il contratto tra l’ente creditizio e il consumatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Infatti, detto articolo determina l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il quale prevede a sua volta che le clausole abusive contenute in un contratto non negoziato non vincolano il consumatore. Pertanto, la comprensibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, deve essere imputabile a una specifica clausola del contratto. Nel caso di specie, non mi sembra chiaro quali siano le clausole che potrebbero essere qualificate come abusive. La commissione dell’intermediario è inclusa nel prezzo totale oppure non lo è. Se non è inclusa, allora l’elemento che potrebbe essere considerato abusivo non è in definitiva il prezzo indicato nel contratto, bensì ogni commissione supplementare che venisse addebitata al consumatore in aggiunta al prezzo indicato nel contratto. 94. A mio avviso, tale questione potrebbe essere risolta con la semplice applicazione dei principi generali del diritto contrattuale polacco. Infatti, nel caso in cui il corrispettivo dell’intermediario non sia compreso nel prezzo globale, questi avrebbe diritto di chiedere il pagamento dell’onorario solo nel caso in cui sia stato concluso con il suddetto consumatore un contratto che preveda una siffatta remunerazione (così stabilendo un «vinculum iuris»). Se questo è il caso, il consumatore è tuttavia necessariamente a conoscenza del fatto che dovrà pagare spese supplementari. 95. In ogni caso, rilevo che l’articolo 21 della direttiva 2008/48 prevede obblighi specifici in materia di informazione qualora un contratto di credito sia concluso tramite un intermediario. Pertanto, stante l’armonizzazione completa realizzata da tale direttiva, laddove i suddetti obblighi vengano rispettati, nel rapporto tra l’ente creditizio e il consumatore non sarebbe ravvisabile nessuna mancanza di trasparenza. 96. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione nella causa C‑84/19 dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di contratti di credito non negoziati che prevedono il pagamento di spese non devono, in linea di principio, essere considerate come non formulate in modo chiaro e comprensibile per il solo fatto che non precisano le operazioni che il professionista deve svolgere né i costi che egli deve sostenere per fornire il servizio convenuto. Solo qualora le conseguenze finanziarie del contratto, considerate nel loro insieme o come oggetto del contratto, non risultino chiaramente dal contratto stesso, in particolare a causa dell’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, si può ritenere che siffatte clausole non soddisfino tale condizione. D. Sulla questione nella causa C‑222/19 97. Con la sua questione il giudice del rinvio nella causa C‑222/19 chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 93/13 in generale e quelle del suo articolo 3, paragrafo 1, in particolare, debbano essere interpretate nel senso che tale direttiva osta a che uno Stato membro istituisca un meccanismo di controllo dei prezzi, fondato sulla nozione di «costo massimo del credito extrainteressi», nella misura in cui nel calcolo di tale costo debba essere tenuto conto delle spese generali del creditore. 98. Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le disposizioni di tale direttiva non mirano a disciplinare disposizioni nazionali, bensì a porre rimedio all’eventuale carattere abusivo nonché agli eventuali squilibri nelle clausole di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore qualora tali contratti non siano stati oggetto di negoziato individuale. 99. In tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, ritengo che la presente questione debba essere riformulata come diretta a stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola crea un «significativo squilibrio» allorché prevede il pagamento di spese, oltre agli interessi, laddove tali spese siano utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali. 100. A tale riguardo, si deve ricordare che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali contenute in un contratto non negoziato si considerano abusive se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ( 49 ). 101. Sebbene io ritenga che l’espressione «in contrasto con il requisito della buona fede» si limiti a descrivere la situazione che si sarebbe verificata in assenza di un significativo squilibrio e, pertanto, non costituisca, in quanto tale, una condizione autonoma a pieno titolo, è giocoforza riconoscere che la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del 93/13 stabilisce due criteri per definire la nozione di clausole abusive, vale a dire, da un lato, che le clausole siano «in contrasto con il requisito della buona fede» e, dall’altro, l’«esistenza di un significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del contratto» ( 50 ). 102. Anche se, con rispetto parlando, si può non essere convinti di tale distinzione ( 51 ), di fatto essa è di scarsa rilevanza. Tenendo conto dell’interpretazione di questi due criteri fornita dalla Corte, in pratica quando il secondo criterio è soddisfatto, lo è necessariamente anche il primo ( 52 ). 103. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il primo criterio consiste nell’esaminare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola. Nell’ambito del secondo criterio, occorre esaminare se gli obblighi stabiliti dalla clausola abbiano posto il consumatore in una situazione sensibilmente meno favorevole di quella che si sarebbe verificata, in forza del diritto nazionale, in assenza di tale clausola, senza che tale svantaggio sia stato compensato ( 53 ). 104. Un professionista deve logicamente attendersi che, se trattato in modo leale ed equo, il consumatore rifiuti di accettare qualsiasi clausola che lo collochi in una situazione sensibilmente diversa da quella che, in forza del diritto nazionale, sarebbe prevalsa in assenza di tale clausola, a meno che tale differenza sia compensata, principalmente, da un’adeguata differenza di prezzo ( 54 ). Pertanto, se una clausola prevede diritti o obblighi che si discostano notevolmente, quanto al contenuto di un contratto, dalle legittime aspettative di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tale clausola potrebbe essere dichiarata abusiva ( 55 ). 105. In tale contesto, non ritengo che, in un contratto di credito, una clausola possa essere considerata abusiva per il solo fatto di prevedere il pagamento di spese, oltre agli interessi, o che tali spese possano servire, per il professionista, per trasferire sul consumatore le sue spese generali. 106. Anzitutto, atteso che una clausola del genere è comunque legata al prezzo del credito, ricordo che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, l’importo delle spese che il consumatore deve pagare potrebbe essere oggetto della valutazione prevista dalla direttiva 93/13 solo nel caso in cui la clausola non sia formulata in modo chiaro e comprensibile o non sia sufficientemente esplicita quanto alle sue conseguenze economiche. 107. Fatta salva tale eccezione, mi sembra difficile ritenere che una clausola crei un «significativo squilibrio» per il solo fatto che essa prevede il pagamento di spese oltre agli interessi. Infatti, come ho spiegato in precedenza, gli enti creditizi sono liberi di determinare le condizioni della loro remunerazione, purché per il consumatore sia chiaro il costo totale. Nel caso di un contratto di credito rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, ciò si verifica necessariamente se sono stati rispettati gli obblighi previsti da tale direttiva, trasposti nel diritto nazionale. 108. Analogamente, un significativo squilibrio non può, a mio avviso, risultare dal semplice fatto che il prezzo praticato per un servizio potrebbe fungere, per chi lo fornisce, come un comodo metodo per trasferire le sue spese generali. Infatti, come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa Kiss e CIB Bank ( 56 ), il fatto che le imprese trasferiscano ai consumatori la totalità dei loro costi, comprese le loro spese generali, è la semplice realtà economica. Pertanto, il prezzo per qualsiasi servizio o bene serve necessariamente a compensare, in parte, le spese connesse all’attività generale del creditore. 109. È vero che, nella sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ), la Corte non ha escluso che possa essere dichiarata abusiva una clausola avente l’effetto di trasferire sull’acquirente di un appartamento un’imposta comunale sul patrimonio immobiliare nonché le spese di allacciamento individuale corrispondenti ai diversi contratti di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e di fornitura di servizi di fognatura. 110. Non ritengo tuttavia che tale principio sia applicabile al contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑222/19, in quanto il problema affrontato nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] non verteva sul trasferimento di taluni costi sui consumatori, bensì sulla trasparenza della clausola controversa. Infatti, l’importo degli oneri previsti da tale clausola non era quantificato e, per quanto riguarda l’imposta comunale, non era neppure determinabile al momento della conclusione del contratto. Esso, invece, doveva essere calcolato successivamente dall’amministrazione fiscale. Di conseguenza, detta clausola non si limitava a trasferire sul consumatore taluni costi sostenuti dal venditore, ma trasferiva altresì al consumatore l’incertezza quanto all’importo totale di tali costi, incertezza che costituiva un rischio che, in linea di principio, avrebbe dovuto sopportare il venditore in quanto imprenditore ( 58 ). 111. Personalmente, in relazione alle clausole che prevedono il pagamento di un onere, ritengo, alla luce degli articoli 4, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che siffatte clausole, qualunque ne sia la forma, possano essere dichiarate abusive solo se soddisfano due condizioni, vale a dire, da un lato, che tale onere sia stato di fatto occultato al consumatore, aprendo così la possibilità di valutarne l’adeguatezza e, dall’altro, che il costo totale del bene o del servizio di cui trattasi sia manifestamente eccessivo. 112. Infatti, la direttiva 93/13 prevede un solo criterio per valutare il carattere abusivo delle clausole, ossia quello enunciato nell’articolo 3, paragrafo 1, il quale richiede l’esistenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti ( 59 ). Pertanto, se è vero che occorre tener conto del requisito di comprensibilità e di trasparenza derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13 per valutare il carattere abusivo di una determinata clausola di un contratto ( 60 ), la mancanza di comprensibilità o di trasparenza può non essere sufficiente, di per sé, a dichiarare la clausola abusiva ( 61 ). Tale clausola deve, malgrado il presupposto della buona fede, creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti ( 62 ). Qualsiasi altra interpretazione priverebbe di effetto utile il criterio enunciato all’articolo 3, paragrafo 1. 113. Tuttavia, nel caso di una clausola di prezzo incomprensibile, tale condizione potrebbe essere facilmente dimostrata, in quanto un siffatto significativo squilibrio potrebbe essere dedotto dall’eccessiva onerosità dell’importo dei costi pagati ( 63 ). Infatti, un professionista deve logicamente attendersi che, in caso di trattamento leale ed equo, il consumatore avrebbe potuto rifiutarsi di pagare tale costo. 114. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla questione sollevata nella causa C‑222/19 nei seguenti termini: l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola non determina un «significativo squilibrio» per il solo motivo che essa prevede il pagamento di spese, in aggiunta agli interessi, e che tali spese possono essere utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali. Al contrario, un siffatto carattere abusivo ai fini della direttiva 93/13 è accertato solo se, da un lato, il costo totale da pagare non è trasparente, in particolare a causa dell’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, offrendo così la possibilità di valutare il suo carattere non abusivo nel modo effettivamente consentito a titolo di eccezione dall’articolo 4, paragrafo 2, e, dall’altro lato, se il prezzo totale è manifestamente eccessivo. E. Sulla questione nella causa C‑252/19 115. Con la sua questione, il giudice del rinvio nella causa C‑252/19 chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2008/48 e, in particolare, gli articoli 3, lettera g), e 22, paragrafo 1) di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale della nozione dei «costi massimi del credito extrainteressi», come quello di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, nella misura in cui tale nozione include, per il calcolo di tali costi, i costi relativi all’attività economica del creditore nel suo complesso. 116. A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 10 della direttiva 2008/48 armonizza le disposizioni nazionali relative alle informazioni da inserire nei contratti di credito. Dato che, in forza dell’articolo 22 della direttiva 2008/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle stabilite dalla suddetta direttiva, tale armonizzazione deve essere considerata completa e imperativa ( 64 ). 117. Come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( 65 ), e come la Corte ha sostanzialmente dichiarato in tale causa ( 66 ), ciò non significa tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano utilizzare, per crediti rientranti nella direttiva 2008/48, nozioni diverse da quelle previste da tale direttiva, come i «costi massimi del credito extrainteressi» di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori. Infatti, sebbene la direttiva 2008/48 proceda ad un’armonizzazione completa, tale armonizzazione è tuttavia limitata all’aspetto dei contratti di credito ivi previsti, segnatamente agli obblighi di informazione, alla valutazione del merito creditizio, all’accesso alle banche dati, al diritto di recesso e al diritto di rimborso anticipato del credito. 118. Di conseguenza, dal momento che l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2008/48 non riguarda le disposizioni nazionali che prevedono un controllo del prezzo o della remunerazione addebitati come corrispettivo della concessione di un credito, tale aspetto resta di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono utilizzare, in relazione a un siffatto controllo normativo, nozioni diverse da quelle menzionate all’articolo 3 della direttiva 2008/48, purché l’utilizzo di tali nozioni non violi il diritto dell’Unione. 119. Spetta al giudice del rinvio verificare, nel procedimento principale della causa C‑252/19, se la nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», di cui all’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, comporti l’imposizione al professionista di obblighi, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/48. 120. Alla luce di quanto precede, ritengo che alla questione sollevata nella causa C‑252/19 si debba rispondere nei seguenti termini: le suddette disposizioni della direttiva 2008/48 e, in particolare, gli articoli 3, lettera g), e 22, paragrafo 1) di quest’ultima devono essere interpretati nel senso che non ostano all’introduzione, nella normativa nazionale, della nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», anche se tali costi comprendono le spese generali del creditore, nei limiti in cui tale nozione non è utilizzata per applicare una disposizione nazionale che ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. IV. Conclusione 121. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino, Prima Sezione civile, Polonia) e dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Opatowie (Tribunale circondariale di Opatów, Prima Sezione civile, Polonia) nel modo seguente: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto non negoziato che prevedono spese a carico del consumatore non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il solo fatto che tali spese, complessivamente considerate, non superano un determinato massimale fissato dalla legislazione nazionale. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esclude dalla valutazione del loro carattere abusivo prevista da tale direttiva le clausole di un contratto di credito non negoziato che stabiliscono il prezzo o la remunerazione di tale credito, qualora esse siano state formulate in modo chiaro e comprensibile, anche ove prevedano il pagamento di spese diverse dagli interessi. [OSCURATO:PERSONA] membri restano comunque liberi di prevedere nel loro diritto nazionale un tale meccanismo di valutazione della non abusività del prezzo purché tali disposizioni siano compatibili con il vigente diritto dell’Unione e purché gli [OSCURATO:PERSONA] membri si siano anche conformati ai requisiti dell’articolo 8bis della direttiva 93/13. 3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di contratti di credito non negoziati che prevedono il pagamento di spese non devono, in linea di principio, essere considerate come non formulate in modo chiaro e comprensibile per il solo fatto che esse non precisano le operazioni che il professionista deve svolgere né i costi che deve sostenere per fornire il servizio convenuto. Soltanto se le conseguenze economiche del contratto, considerate complessivamente o con riferimento all’oggetto del contratto, non risultano chiaramente dal contratto, in particolare per l’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, tali clausole possono essere considerate non conformi a detto requisito. 4) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito non negoziato, una clausola non determina un «significativo squilibrio» per il solo fatto che prevede il pagamento di spese, in aggiunta agli interessi, e che tali spese possono essere utilizzate dal professionista per trasferire sul consumatore le proprie spese generali. L’abusività, ai fini della direttiva 93/13, sussiste solo se, in primo luogo, il prezzo complessivo da pagare non è trasparente, in particolare per l’esistenza di un numero eccessivo di clausole di prezzo, così aprendo la possibilità di una valutazione della sua non abusività nel modo effettivamente consentito, a titolo di eccezione, dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e se, in secondo luogo, in tal caso, il prezzo totale è manifestamente eccessivo. 5) La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva del Consiglio 87/102/CEE, in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva, deve essere interpretata nel senso che non osta all’introduzione nella normativa nazionale della nozione di «costi massimi del credito extrainteressi», anche se tali costi includono le spese generali del creditore, nei limiti in cui tale nozione non è utilizzata per applicare una disposizione nazionale che ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ). ( 3 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ). ( 4 ) ( C 779/18 , EU:C:2019:1146 , paragrafi da 10 a 17 ). ( 5 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C 226/12 , EU:C:2014:10 ). ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 20 ). ( 7 ) V. sentenze del 21 marzo 2013, RWE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/11 , EU:C:2013:180 , punto 28 ), e del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/16 e C‑94/17 , EU:C:2018:643 , punto 43 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 31 ). ( 9 ) V. sentenze del 3 settembre 2015, Costea ( C‑110/14 , EU:C:2015:538 , punto 27 ), e del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/16 , EU:C:2018:320 , punto 59 ). Più in generale, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa. Pertanto, intendo l’articolo 1, paragrafo 2, nel senso che esso mira a escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 clausole che, in quanto si limitano a riprodurre disposizioni legislative o regolamentari imperative, non modificano in pratica la situazione giuridica delle parti, che rimane interamente determinata dalla legislazione nazionale. Per contro, il fatto che una clausola sia inferiore a un certo limite o, più in generale, conforme a un determinato criterio legislativo non esclude che una siffatta clausola possa alterare la posizione giuridica delle parti e quindi ricadere nella direttiva 93/13. ( 10 ) V. altresì, a tal riguardo, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/18 , EU:C:2019:695 , paragrafo 83 ), nelle quali egli afferma che una clausola contrattuale con la quale il professionista sceglie, sulla base di più indici di riferimento riconosciuti dalla legislazione, quale di essi applicare al contratto, non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. ( 11 ) Sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 33 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 50 ). ( 13 ) V. sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punti 49 e 51 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, GT ( C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 30 ). ( 15 ) Come indicato al considerando 19 della direttiva 93/13, ciò esclude le clausole che illustrano il rapporto qualità/prezzo. ( 16 ) V. le mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , nota a piè di pagina 17), nonché la comunicazione della Commissione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04), punto 4.3.1. ( 17 ) È vero che la nozione di «prezzo», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non può essere determinata dalla nozione di «costo totale del credito al consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, in quanto tale costo totale copre anche i pagamenti effettuati a terzi. V. sentenza del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 47 ). Tuttavia, se ai professionisti fosse vietato ricevere il compenso in una forma diversa dalla riscossione di interessi, per il legislatore dell’Unione non sarebbe stato necessario precisare che, ai sensi di detta direttiva, la nozione di «costo totale del credito al consumatore» include tutti i costi che possono essere addebitati a un consumatore per la concessione di un contratto. ( 18 ) V. le mie conclusioni nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 37 ). ( 19 ) V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. ( C‑476/17 , EU:C:2019:624 , punto 28 ). ( 20 ) Sebbene i contratti di lavoro non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Quanto alle nozioni di «servizio» e di «bene», esse si riferiscono a ciò che costituisce l’oggetto del contratto, vale a dire ciò che è acquistato dal consumatore, e non, come spiegherò successivamente, ai compiti che il professionista è tenuto a svolgere per vendere il bene o fornire il servizio di cui trattasi. ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, le clausole che non indicano il prezzo del servizio o del bene di cui trattasi, ma che sono genericamente «relative alla contropartita dovuta dal consumatore al mutuante o che incidono sul prezzo effettivo da pagare a quest’ultimo da parte del consumatore» non ricadono, in linea di principio, nella seconda eccezione, ma piuttosto nella prima, salvo per quanto riguarda la questione se l’importo della contropartita o del prezzo quale stabilito nel contratto sia commisurato al servizio fornito in cambio dal mutuante. V., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 56 ) e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 35 ). ( 22 ) La Corte non si è mai pronunciata chiaramente sulla finalità della prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 («definizione dell’oggetto principale del contratto»). Per quanto riguarda la seconda eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2 («perequazione tra il prezzo e la remunerazione»), essa ha dichiarato, in sostanza, che tale eccezione si spiega con l’assenza di norme giuridiche chiare o oggettive che consentano di valutare correttamente per via giudiziaria la congruità tra il prezzo e la remunerazione. V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 55 ). ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riflette un compromesso tra due approcci (talvolta in conflitto), vale a dire quello relativo ai diritti dei consumatori e quello relativo al libero mercato. M. [OSCURATO:PERSONA], (2011), «Directive 93/13 and the “price term exemption”: a comparative analysis in the light of the “market for lemons” rationale», vol. 60, International and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pagg. da 933 a 963. ( 24 ) Come ho sottolineato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( C‑779/18 , EU:C:2019:1146 , paragrafo 69 ), gli studi comportamentali dimostrano che le persone non leggono i contratti per intero, ma si concentrano piuttosto sugli elementi principali, come il prezzo o la parte che ritengono più importante. Come rileva [OSCURATO:PERSONA], op. cit. (a pag. 936), «i consumatori accettano spesso clausole contrattuali generali senza leggere, reputando che la lettura, la ricerca e la negoziazione di condizioni migliori non valgano lo sforzo». ( 25 ) V. sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 42 ) e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 34 ). ( 26 ) L’interpretazione rigida non va confusa con l’interpretazione restrittiva, che consiste nell’individuare, mediante elementi esterni al testo, come l’obiettivo e il contesto in cui esso si inserisce, un senso della disposizione più ristretto di quanto consentirebbe la mera interpretazione rigida, vale a dire basata solo sul testo. ( 27 ) Sentenze del 26 febbraio 2015, Matei ( C‑143/13 , EU:C:2015:127 , punto 70 ), e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 40 ). ( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 45 ) e del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:764 , punto 62 ). ( 29 ) Sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/14 , EU:C:2015:262 , punto 50 ). ( 30 ) V. Barton T., Berger-Walliszer, G., e Haapio H.,«Visualisation: [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], and [OSCURATO:PERSONA]», vol. 19, Journal of Law, Business & Ethics , 2013, pagg. da 47 a 64. ( 31 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 41 ). ( 32 ) Sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 40 ). La prima sentenza contenente un riferimento a tale requisito è stata RWE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/11 , EU:C:2013:180 , punto 45 ). In tale sentenza, tuttavia, la Corte era chiamata a pronunciarsi sul combinato disposto della direttiva 93/13 e della direttiva 2003/55, e l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima prevede espressamente il requisito di trasparenza. Soltanto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha fatto riferimento a tale requisito in relazione alla sola direttiva 93/13. ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punti da 73 a 74 ), e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 51 ). Per tale ragione, per valutare se una clausola soddisfi il requisito di trasparenza, dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni fornite al più tardi all’atto della firma del contratto. ( 34 ) Sentenza del 30 aprile sentenze 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 75 ); sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/14 , EU:C:2015:262 , punto 50 ) e del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C 186/16 , EU:C:2017:703 , punto 45 ). Di conseguenza, il requisito enunciato all’articolo 4, paragrafo 2, implica l’informare il consumatore, non sul se per adempiere i propri obblighi, il professionista dovrà fare 5, 10 o 15 fotocopie, bensì sugli effetti del contratto. La prestazione economica del professionista, vale a dire la sua capacità di ridurre al minimo i propri costi, non deve essere la preoccupazione principale dei consumatori. Il presupposto economico che muove il consumatore è rappresentato dal conseguimento del miglior prezzo per un determinato bene o servizio. Ciò implica che il consumatore sia informato circa il prezzo totale che dovrà pagare per il bene o il servizio che intende acquistare o quanto meno, le modalità di calcolo di tale prezzo per farsene un’idea e gli elementi di cui consta tale prodotto o servizio. ( 35 ) V., in tal senso, articolo 3, paragrafo 1, e considerando 13 della direttiva 2011/83/UE. ( 36 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). ( 37 ) V. conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C 452/18 , EU:C:2020:61 , nota 77). ( 38 ) V., ad esempio, in materia di IVA, sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang e Dr. [OSCURATO:PERSONA] GbR ( C‑332/14 , EU:C:2016:417 , punti da 32 a 34 ). ( 39 ) V. le mie conclusioni nella causa Lexitor ( C‑383/18 , EU:C:2019:451 , paragrafo 55 ). ( 40 ) V. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 61 ), e del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 , punto 41 ). ( 41 ) Poiché la direttiva 2008/48 opera un’armonizzazione completa degli obblighi di informazione a carico degli enti creditizi, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 6 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑290/16 , EU:C:2017:523 , punti da 44 a 46 ), non mi sembra trasponibile dal momento che la normativa oggetto di tale causa, ossia il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) ( GU 2008, L 293, pag. 3 ), mira soltanto ad un’armonizzazione minima. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. ( C‑402/07 e C‑432/07 , EU:C:2009:716 , punto 47 ). ( 43 ) V., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punti da 58 a 60 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 47 ), nonché l’articolo 10, lettera g), della direttiva 2008/48. V. altresì, a tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, p. 36 ). ( 45 ) Ciò è ben illustrato dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/83 definisce la nozione di «contratto di servizi» come «qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo». Se ne può quindi dedurre che un servizio è semplicemente ciò che è oggetto di un contratto di servizi. ( 46 ) V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 53 ). ( 47 ) V. sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punti 37 e 38 ). ( 48 ) Infatti, il servizio cosiddetto «Il tuo pacchetto» non costituisce un «servizio», giacché non è separabile dalla concessione del credito, ma consiste piuttosto nell’adeguamento delle condizioni di esecuzione del credito, che, a fini commerciali, è presentato come un servizio. ( 49 ) L’articolo 3, paragrafo 3, rimanda all’allegato della direttiva 93/13, che fornisce un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere considerate abusive. ( 50 ) V., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punti 59 e 60 ), e del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punti 50 e 51 ). ( 51 ) Per una critica a tale separazione dei due criteri, v. le conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:245 , paragrafi da 56 a 67 ). Osservo altresì che, in talune sentenze, la Corte non ha valutato separatamente questi due elementi. V., ad esempio, sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 23 ). ( 52 ) V., in tal senso, la posizione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04), al punto 3.4.1. ( 53 ) V. sentenze del 14 marzo 2013, Aziz ( C‑415/11 , EU:C:2013:164 , punti 68 e 69 ), del 7 novembre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punti 50 e 51 ), e del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punto 55 ). ( 54 ) Ma non esclusivamente. Ad esempio, nel caso di una clausola che preveda la possibilità per il fornitore di modificare il costo, il consumatore deve, in cambio, vedersi riconoscere la facoltà di porre termine al contratto. V., ad esempio, sentenza del 26 aprile 2012, Invitel ( C‑472/10 , EU:C:2012:242 , punto 24 ). ( 55 ) Conformemente al summenzionato requisito di trasparenza, qualora una clausola appartenga all’oggetto principale del contratto in quanto essenziale per il professionista, detta clausola può restare esclusa dalla suddetta valutazione solo se l’attenzione del consumatore è stata indirizzata specificamente sull’esistenza di detta clausola, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. È in tal senso, a mio avviso, che detto requisito rileva nell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1. V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, GT ( C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 37 ). ( 56 ) C 621/17 , EU:C:2019:411 , paragrafo 36 . ( 57 ) C 226/12 , EU:C:2014:10 . ( 58 ) Nella sua sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punti 27 e 28 ) la Corte non ha concluso per il carattere abusivo di questo tipo di clausola, ma ha lasciato al giudice nazionale il compito di stabilire se una siffatta clausola costituisse o meno «un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica che il diritto nazionale conferisce a detto consumatore quale parte del contratto» e, pertanto, potesse essere dichiarata abusiva.. ( 59 ) Ciò spiega perché l’obbligo di trasparenza riguarda solo la conseguenza o l’ effetto delle clausole. ( 60 ) Se la trasparenza del contratto è cruciale, ciò non risolverà di per sé il problema dell’asimmetria del potere contrattuale, poiché i consumatori raramente leggono i contratti, in particolare su Internet. Ad esempio, una società denominata PC Pitstop ha incluso nel suo contratto di licenza dell’utente finale (EULA, «[OSCURATO:PERSONA]») un «corrispettivo speciale che può comprendere un indennizzo economico per un numero limitato di titolari di licenza che leggano questa sezione del contratto di licenza e contattino PC Pitstop». Sono trascorsi quattro mesi prima che un utente si accorgesse della clausola e chiedesse il premio di USD 1000. V.A. Ayres I. e Schwartz, «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», vol. 66, [OSCURATO:PERSONA] , 2014, pagg. da 545 a 610. In un siffatto contesto, ritengo che uno dei principali progressi della direttiva 93/13 che, a mio avviso, non è stato sufficientemente riconosciuto, in parte per l’enfasi eccessiva sinora posta sulla trasparenza, sia quello di aver garantito una tutela minima del consumatore contro gli effetti imprevisti delle clausole, diverse da quelle che definiscono il prezzo o l’oggetto del contratto, che il consumatore potrebbero legittimamente ritenere essere di tipo standard. ( 61 ) Ad esempio, a mio avviso, una clausola non può essere dichiarata abusiva per il solo fatto di comportare l’invio di una lettera per posta e quindi l’acquisto di un francobollo, anche se questo è un costo occulto. ( 62 ) V. comunicazione della Commissione circa gli orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, punto 3.4.6, nonché, in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punto 62 , o del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 49 ). L’unica eccezione di cui sono a conoscenza è la sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation ( C‑191/15 , EU:C:2016:612 , punto 69 ), nella quale la Corte sembra aver ammesso che una clausola possa essere dichiarata abusiva per mancanza di trasparenza. Come ho già spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑34/18 , EU:C:2019:245 , paragrafi da 87 a 89 ), se la trasparenza contrattuale è effettivamente fondamentale, ritengo che in quella sentenza la Corte abbia dilatato eccessivamente l’ambito dell’obbligo di trasparenza derivante dalla direttiva 93/13. Inoltre, anche altri strumenti dell’Unione che affrontano tale questione prevedono approcci più sfumati. V., ad esempio, articolo 7 della direttiva 2005/29. ( 63 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank ( C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 51 ). ( 64 ) V. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 61 ), e del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 , punto 41 ). ( 65 ) ( C 779/18 , EU:C:2019:1146 ) ( 66 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w Warszawie ( C-779/18 , EU:C:2020:236 , punti 45 e 48 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris