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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04775/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 05/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , il quale ha chiesto; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. /7 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 maggio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati continuati (commessi fino al gennaio 2008) di procurato ingresso illegale di stranieri e induzione in errore, mediante la presentazione di attestazioni di domicilio, dichiarazioni di disponibilità all'assunzione e contratti di lavoro ideologicamente falsi, dei pubblici ufficiali che rilasciavano visti di ingresso e permessi di soggiorno in assenza dei relativi presupposti, e del Siraoui inoltre per il reato continuato di corruzione con corresponsione di somme a [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'ufficio preposto, perché lo stesso omettesse i controlli sulla documentazione di cui sopra.

1.1. La Corte di appello di Catania, con sentenza dell3 novembre 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il Vaccarisi dalla imputazione di corruzione ed aveva rideterminato la pena nei confronti del Siraoui, confermando per il resto la sentenza impugnata.

1.2. A seguito di ricorso per cassazione proposto dagli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 26 ottobre 2017, aveva annullato con rinvio la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente al trattamento sanzionatorio.

1.3. Tale sentenza di questa Corte di legittimità era stata poi revocata con ordinanza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2018, a seguito dei ricorsi straordinari, per omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione del precedente giudizio di legittimità.

Pertanto, entrambi gli imputati proponevano un nuovo ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania del 13 novembre 2015.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva tre motivi.

Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza impugnata per omessa notifica dell'estratto contumaciale della stessa al domicilio comunicato dall'imputato alla cancelleria della Corte di appello di Catania come da atto risultante dal verbale dibattimentale, essendo stata detta notifica eseguita presso il difensore.

Con il secondo motivo denunciava violazione di legge sulla determinazione della pena, quantificata nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione in luogo di quella di quattro anni di reclusione ed euro 10.000 di multa irrogata con la sentenza di primo grado, violando il divieto di reformatio in peius.Con il terzo motivo deduceva vizio motivazionale sul diniego dell'attenuante del risarcimento del danno; lamentava che la contraddittorietà della decisione con il riconoscimento dell'attenuante, in favore di altri imputati che avevano definito la loro posizione con sentenze di applicazione concordata della pena, veniva illogicamente esclusa con i riferimenti all'elevato numero di pratiche illecite trattate dal Siraoui, in realtà non raffrontabile con quello delle pratiche curate dagli altri imputati per mancanza di precisazioni in tal senso nelle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al difetto di congruità della somma offerta, anch'essa non raffrontabile con quelle depositate dai coimputati, alla mancanza di accettazione della somma da parte delle persone offesa, insussistente anche per le posizioni dei coimputati, ed alla considerazione della circostanza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, viceversa assente nella motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva tre motivi.

Con i primi due motivi deduceva violazione di legge nell'omessa rideterminazione della pena nonostante l'assoluzione dell'imputato per il reato di corruzione.

Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sul diniego dell'attenuante del risarcimento del danno per ragioni analoghe a quelle indicate nel ricorso proposto dal Siraoui.

4. Con sentenza n.48323 del 2018 questa Corte di legittimità annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione e rinviava relativamente ai reati residui per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

5. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena nei confronti del Vaccarisi in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 9.600 di multa e quella nei confronti del Siraoui in anni tre, mesi nove e giorni di dieci di reclusione.

5.1. In particolare la Corte territoriale, quanto alla posizione del Vaccarisi (assolto definitivamente per il reato di cui al capo C della rubrica), ha fissato la pena base per il reato più grave (capo A della rubrica) in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata per l'aggravante ex art.12, comma 3-bis, d.lgs 286/98 ad anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, poi ridotta di un terzo ad anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con il reato sub B) ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, poi ridotta di un terzo ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 9.600 di multa.

5.2. Rispetto al Siraoui (condannato in primo grado per i reati sub A, B e C), invece, la Corte distrettuale ha fissato la pena base, per il reato di cui al capo A) ritenuto più grave, in anni cinque e mesi otto d reclusione, aumentata per l'aggravante ex art.12, comma 3-bis, d.lgs 286/98 ad anni sei e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche anni quattro e mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione (per i reati sub B e C) ad anni cinque e mesi otto di reclusione, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione.

La Corte di appello ha poi precisato di non potere rideterminare la pena pecuniaria nei confronti del Siraoui poiché nel primo giudizio di appello essa era stata omessa e tale capo della decisione non era stato oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale, di talché in forza del divieto di reformatio in peius tale omissione non è emendabile.

6. Avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania entrambi gli imputati, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico e comune motivo.

6.1. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale; in particolare, evidenziano che - nonostante con la sentenza di annullamento fosse stata dichiarata l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui alla lettera B) della rubrica - la Corte di appello di Catania, nel rideterminare la pena nel giudizio di rinvio, ha calcolato gli aumenti della pena base anche rispetto al reato dichiarato prescritto incorrendo, in tal modo, nella violazione del disposto contenuto nell'art.627 cod. proc. pen. 7.

Infine, alla udienza di discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che i ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.2.

Invero, come sopra indicato, questa Corte di legittimità con la sentenza n.48323 del 2018 aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato sub B), con il conseguente annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena per entrambi gli imputati alla luce di tale decisione.

Ciò nonostante, la Corte del rinvio nel rideterminare la pena nei confronti dei due imputati ha incluso anche il reato sub B) sebbene esso fosse stato dichiarato prescritto, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art.627 cod. proc. pen. e del giudicato c.d. 'interno' formatosi sul punto. 3.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la sola rideterminazione della pena per entrambi gli imputati, mediante l'esclusione del reato di cui alla lettera 8) della rubrica già dichiarato prescritto.

P. Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 05/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , il quale ha chiesto; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. /7 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 maggio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati continuati (commessi fino al gennaio 2008) di procurato ingresso illegale di stranieri e induzione in errore, mediante la presentazione di attestazioni di domicilio, dichiarazioni di disponibilità all'assunzione e contratti di lavoro ideologicamente falsi, dei pubblici ufficiali che rilasciavano visti di ingresso e permessi di soggiorno in assenza dei relativi presupposti, e del Siraoui inoltre per il reato continuato di corruzione con corresponsione di somme a [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'ufficio preposto, perché lo stesso omettesse i controlli sulla documentazione di cui sopra. 1.1. La Corte di appello di Catania, con sentenza dell3 novembre 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il Vaccarisi dalla imputazione di corruzione ed aveva rideterminato la pena nei confronti del Siraoui, confermando per il resto la sentenza impugnata. 1.2. A seguito di ricorso per cassazione proposto dagli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 26 ottobre 2017, aveva annullato con rinvio la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente al trattamento sanzionatorio. 1.3. Tale sentenza di questa Corte di legittimità era stata poi revocata con ordinanza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2018, a seguito dei ricorsi straordinari, per omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione del precedente giudizio di legittimità. Pertanto, entrambi gli imputati proponevano un nuovo ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania del 13 novembre 2015. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva tre motivi. Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza impugnata per omessa notifica dell'estratto contumaciale della stessa al domicilio comunicato dall'imputato alla cancelleria della Corte di appello di Catania come da atto risultante dal verbale dibattimentale, essendo stata detta notifica eseguita presso il difensore. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge sulla determinazione della pena, quantificata nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione in luogo di quella di quattro anni di reclusione ed euro 10.000 di multa irrogata con la sentenza di primo grado, violando il divieto di reformatio in peius.Con il terzo motivo deduceva vizio motivazionale sul diniego dell'attenuante del risarcimento del danno; lamentava che la contraddittorietà della decisione con il riconoscimento dell'attenuante, in favore di altri imputati che avevano definito la loro posizione con sentenze di applicazione concordata della pena, veniva illogicamente esclusa con i riferimenti all'elevato numero di pratiche illecite trattate dal Siraoui, in realtà non raffrontabile con quello delle pratiche curate dagli altri imputati per mancanza di precisazioni in tal senso nelle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al difetto di congruità della somma offerta, anch'essa non raffrontabile con quelle depositate dai coimputati, alla mancanza di accettazione della somma da parte delle persone offesa, insussistente anche per le posizioni dei coimputati, ed alla considerazione della circostanza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, viceversa assente nella motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva tre motivi. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge nell'omessa rideterminazione della pena nonostante l'assoluzione dell'imputato per il reato di corruzione. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sul diniego dell'attenuante del risarcimento del danno per ragioni analoghe a quelle indicate nel ricorso proposto dal Siraoui. 4. Con sentenza n.48323 del 2018 questa Corte di legittimità annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione e rinviava relativamente ai reati residui per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena nei confronti del Vaccarisi in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 9.600 di multa e quella nei confronti del Siraoui in anni tre, mesi nove e giorni di dieci di reclusione. 5.1. In particolare la Corte territoriale, quanto alla posizione del Vaccarisi (assolto definitivamente per il reato di cui al capo C della rubrica), ha fissato la pena base per il reato più grave (capo A della rubrica) in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata per l'aggravante ex art.12, comma 3-bis, d.lgs 286/98 ad anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, poi ridotta di un terzo ad anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con il reato sub B) ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, poi ridotta di un terzo ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 9.600 di multa. 5.2. Rispetto al Siraoui (condannato in primo grado per i reati sub A, B e C), invece, la Corte distrettuale ha fissato la pena base, per il reato di cui al capo A) ritenuto più grave, in anni cinque e mesi otto d reclusione, aumentata per l'aggravante ex art.12, comma 3-bis, d.lgs 286/98 ad anni sei e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche anni quattro e mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione (per i reati sub B e C) ad anni cinque e mesi otto di reclusione, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione. La Corte di appello ha poi precisato di non potere rideterminare la pena pecuniaria nei confronti del Siraoui poiché nel primo giudizio di appello essa era stata omessa e tale capo della decisione non era stato oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale, di talché in forza del divieto di reformatio in peius tale omissione non è emendabile. 6. Avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania entrambi gli imputati, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico e comune motivo. 6.1. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale; in particolare, evidenziano che - nonostante con la sentenza di annullamento fosse stata dichiarata l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui alla lettera B) della rubrica - la Corte di appello di Catania, nel rideterminare la pena nel giudizio di rinvio, ha calcolato gli aumenti della pena base anche rispetto al reato dichiarato prescritto incorrendo, in tal modo, nella violazione del disposto contenuto nell'art.627 cod. proc. pen. 7. Infine, alla udienza di discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che i ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.2. Invero, come sopra indicato, questa Corte di legittimità con la sentenza n.48323 del 2018 aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato sub B), con il conseguente annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena per entrambi gli imputati alla luce di tale decisione. Ciò nonostante, la Corte del rinvio nel rideterminare la pena nei confronti dei due imputati ha incluso anche il reato sub B) sebbene esso fosse stato dichiarato prescritto, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art.627 cod. proc. pen. e del giudicato c.d. 'interno' formatosi sul punto. 3.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la sola rideterminazione della pena per entrambi gli imputati, mediante l'esclusione del reato di cui alla lettera 8) della rubrica già dichiarato prescritto. P. Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo gi
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