CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 27066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14797/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO CATANIA n. 609/2021depositata il 19/03/2021 . R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 08/06/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda , per quanto ancora rileva in questa fase di legittimità, trae le mosse da una compravendita , in data 02/07/1982,di un lotto di terreno destinato alla costruzione di una palazzina, nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia. La vendita venne effettuata da [OSCURATO:PERSONA] (alla pag. 5 del ricorso è indicato Rosario, che subentrerà, come meglio si dirà, in seguito) a [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] risulterà assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] e in corso di causa gli succederà [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali creditori di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , trascrisse ro un sequestro conservativo sul detto terreno, che in data 23/02/1989 venne convertito in pignoramento (ma venne trascritto soltanto il 7/11/2007) dandosi in tal modo inizio alla procedura esecutiva immobiliare n. 163 del 1989, della quale più volte il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] , chiese ro dichiararsi l’estinzione, istanza che venne sempre rigettata con ordinanze dei giudici dell’esecuzione via via succedutisi nel tempo, confermate sia in sede di reclamo che in sede di opposizioni agli atti. Con atto di citazione del 11/06/1998, dinanzi al Tribunale di Catania, la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (quale simulato alienante) chiese che fosse accertata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la simulazione della detta c ompravendita del 2/07/1982. R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] domanda venne accolta dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4154 del 2001, passata in giudicato. La sentenza n. 609 del 2021 della Corte d’appello di Catania, impugnata in questa sede di legittimità, ha accolto l’appello d i [OSCURATO:PERSONA], quale assuntore del concordato, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1217 del 09/03/2017, che aveva rigettato la domanda dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di inefficacia nei suoi confronti della procedura esecutiva immobiliare n. 163 del 1989 e di dichiarazione di estinzione della stessa procedura. Ai creditori dello Zappalà ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si erano, nelle more, surrogati i creditori, in forza di sentenze costitutive, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e successivamente gli eredi, [OSCURATO:PERSONA] e successivamente gli eredi e [OSCURATO:PERSONA], tutti odierni ricorrenti, in proprio. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1217 del 2017,aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] , volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della procedura esecutiva n. 163 del 1989 e la dichiarazione di estinzione della stessa, affermando che la procedura esecutiva era iniziata con il pignoramento del 23/02/1989, prima della trascrizione della domanda di simulazione del 11/06/1998, e che la questione della tardiva trascrizione del pignoramento, avvenuta soltanto nel 2007 , era stata tardivamente proposta e, pertanto, l’esecuzione n. 163 del 1989 non poteva essere dichiarata estinta. La sentenza n. 609 del 2021, in esame, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1217 del 2017 del Tribunale di Catania, affermando che ai fini dell’individuazione delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] doveva farsi riferimento alla citazione in opposizione di terzo e non all’originaria istanza di sospensione R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] della procedura esecutiva n. 163 del 1989 e che, con riferimento al merito della controversia, non poteva prescindersi dalla sentenza n. 2426 del 2018 emessa dalla stessa Corte territoriale in altra controversia tra le stesse parti che spiegava «effetto espansivo esterno al processo nel cui ambito è stata pronunciata» e, pertanto, la domanda dello [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta. Avverso la sentenza n. 609 del 2021 propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sia in proprio ch e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria,per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale con i seguenti motivi. Con il primo motivo, ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . denunci a no l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogge tto di discussione tra le parti». Si tratta, in particolare, del fatto che la Corte d’appello non ha tenuto conto della sentenza n. 1596 del 2002 intervenuta tra le stesse parti del giudizio ed avente ad oggetto la medesima quaestio iuris, passata in giudicato da circa un ventennio, così violando il principio del ne bis in idem. Con il secondo motivo, ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti pongono censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 cod. c iv . e 324 c od . proc. c iv . per avere, la Corte d’Appello, pronunciato in violazione R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] del giudicato formatosi tra le parti e, pertanto, in spregio al divieto del ne bis in idem. Con il terzo motivo, ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti lamenta no la violazione di legge, in relazione agli artt. 615 comma 2 c od . p roc . c iv . e 619 c od . p roc . civ., nonché all’art. 345 c od . p roc . c iv . , per avere la Corte pronunciato in spregio al divieto dei nova in appello, ritenendo che è all’atto di citazione e non già all’istanza di sospensione della procedura esecutiva che si debba guardare per stabilire se una domanda sia o meno «nuova», nonché per aver ammesso una domanda formulata dall’appellante per la prima volta in grado d’appello. Con il quarto motivo, ai sensi del n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti denunciano la violazione di legge, in relazione all’art. 336, c o mma 2 , c od . p roc . c iv . , per aver ritenuto, la Corteterritoriale, che la sentenza n. 2426 del 2018 emessa dalla stessa Corte d’Appello, medesima sezione, in un differente giudizio (recante n. 733/2015 di R.G., avente ad oggetto opposizione di terzo all’esecuzione di rilascio immobili) le cui parti solo parzialmente coincidevano con quelle del processo in oggetto , esplicasse effetto espansivo, al fine di impedire un potenziale «conflitto tra pronunce contenenti la soluzione degli stessi quesiti giuridici sottoposti al giudice tra le medesime parti». Con il quinto motivo, ai sensi del n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti pongono censure di violazione dell’art. 132,co mma 2 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’assenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello di Catania ha, prima, ritenuto che tra le due cause di cui sopra le tematiche fossero identiche ma le procedure formalmente diverse e, poi, ha apoditticamente statuito poter fare applicazione della sentenza n. R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] 2426 del 2018 senza in alcun modo motivare, nemmeno per relationem, quale sia il principio di diritto, ovvero, le ragioni fattuali e( o ) giuridiche c he er ano alla base della sentenza r ic hi a ma ta e ne consentissero tale (anomala) estensione. Con il sesto motivo, ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti pon gono censura di violazione di legge, in relazione agli artt. 2913, 2914, 2915 cod. c iv . , nonché agli artt. 1415 e 1416 c od . c iv . , nella parte i n cui la Corte territoriale ha affermato che «il vizio derivante dalla simulazione» retroagisce ex tunc « muovendo dalle formalità di trascrizione » ma ha poi, in sostanza, fatto retroagire gli effetti della simulazione ad un periodo ben precedente a quello dell’avvenuta trascrizione. Con il settimo, e ultimo, motivo, ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. p roc . c iv . , i ricorrenti censura no lo stesso capo di sentenza di cui al sesto motivo, per l’omessa considerazione di un fatto essenziale ai fini del decidere, oggetto di discussione tra le parti, ossia il capo della sentenza in cui la Corte d’appello ha afferma to: « il vizio derivante dalla simulazione » retroagisce ex tunc « muovendo dalle formalità di trascrizione» ma ha poi dimostrato di non tenere in nessun conto la data in cui tale trascrizione è avvenuta – 1998 - mentre, sin dal 1985 risultava trascritto il sequestro conservativo da cui ha avuto origine la proc. esec. imm. n. 163del 1989. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati, per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale, nella sentenza n. 609 del 2021 ogget to d’impugnazione, alla pag. 4, laddove rigetta la deduzione di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. proposta dagli appellati Andaloro, Merenda, Napoli, Saglimbeni e Torrisi, non spiega in alcun modo per quale ragione dovrebbe farsi riferimento all’atto di citazione al fine di individuare l’oggetto della domanda di Rosario R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] e non all’originaria istanza di sospensione dell’esecuzione preordinata all’opposizione, e ciò a fronte della oramai conclamata bifasicità dell’opposizione all’esecuzione ( Cass. n. 7163 del 10/03/2023 Rv. 667385 – 01 ; Cass. n. 25170 del 11/10/2018 Rv. 651161 – 01 ; Cass. n. 9352 del 12/04/2017 Rv. 644000 - 01) in tal modo consentendo l’ingresso nel processo di opposizione a domande che non risultavano in precedenza (ossia al momento dell’istanza di sospensione) in alcun modo formulate da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ritiene il Collegio ch e nella motivazione della sentenza in esame resta dubbia la riferibilità anche a Leonard o Torrisi della sentenza n. 2426 del 17/11/2018 della stessa Corte territoriale, atteso che il Torrisi non era parte in causa nell’opposizione decisa dalla Corte d’appello di Catania con detta sentenza n. 2426 del 17/11/2018 (cassata senza rinvio da questa Corte con sentenza n. 37847 del 01/12/ 2021 ) cosicché nei confronti del Torrisi non è predicabile alcun effetto espansivo di detta sentenza, e peraltro in via generale non è corre ttamente applicato lo stesso art. 336, comma 2, cod. proc. civ., che fa riferimento all’ipotesi di riforma parziale della sentenza, e quindi a sentenze e comunque a provvedimenti dipendenti da quello riformato, mentre, nella specie, non vi esplicazione di un detto rapporto di dipendenza della sentenza in esame da quella recante il numero 2426 del 2018 della Corte territoriale, o quantomeno non sono correttamente esposti i presupposti concreti della sua applicazione, come richiesto dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21763 del 29/07/2021 Rv. 662227 -03). In controricorso l’erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], ribadisce l’ inopponibilità del pignoramento conseguente al sequestro conservativo, in quanto trascritto tardivamente, ossia soltanto nel 2007, ma la questione, che, nella prospettazione degli R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione della stessa procedura esecutiva n. 163 del 1989, è stata disattesa più volte e le relative statuizioni risultano, oramai, passate in giudicato (si veda, tra le altre, l’ordinanza del Tribunale in composizione collegiale di Catania del 26/11/2012, pure allegata in atti di causa dai ricorrenti). I ricorrenti affermano, viceversa, e fondatamente, che la Corte territoriale non ha, in alcun modo, valutato il giudicato , la cui esistenza risulta pure dal richiamo degli atti di merito effettuato ritualmente in ricorso (segnatamente dalla comparsa di costituzione e risposta del 07/12/2012),costituito dalla sentenza n. 1596 del 29/04/2002 del Tribunale di Catania (pure prodotta in atti delle fasi di merito e adeguatamente richiamata e collocata in questa sede), di rigetto della domanda della Curatela fallimentare dello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto non opponibile , ai detti creditori del simulato acquirente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di accertamento della simulazione dell’atto di vendita, in quanto la relativa domanda era stata trascritta dopo il pignoramento derivante dalla conversione del sequestro conservativo ottenuto dai Cardillo-[OSCURATO:PERSONA]. L’esistenza di detto giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1596 del 29/04/2002, non risulta in alcun modo contestata efficacemente dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, infine, e per completezza motivazione, rilevarsi, che con sentenza n. 2348 del 3/12/2021 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione del la sentenza n. 609 in data 19/03/2021, ai sensi dell’art. 395 n. 5cod. proc. c iv . , perché contraria ad altra precedente pronuncia (sentenza n. 1596 del 29 /04/2002 del Tribunale di Catania), non R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] impugnata e quindi passata in giudicato, proposta dagli stessi ricorrenti per cassazione in questo processo. Quest’ultima sentenza della Corte territoriale (la n. 2348 del 2021) è rilevante, ai fini della compiuta decisione del ricorso in oggetto, perché afferma che la questione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1596 del 2002 era stata ritualmente introdotta nella causa che ha dato luogo all’impugnazione di legittimità sin dalla prima fase del giudizio dinanzial Tribunale di Catania. La Corte territoriale ha, nella sentenza n. 2348 del 3/12/2021 affermato che nell’ipotesi prospettata doveva proporsi, come in effetti è stato, il ricorso per cassazione. Ai fini della decisione del presente ricorso non assume, infine, alcuna valenza la circostanza che la sentenza n. 2426 del 2018 risulta essere già stata cassata senza rinvio,con sentenza di questa Corte n. 37847 del 01/12/2021 per improponibilità originaria dell’opposizione di terzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’adesione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso l’esecuzione forzata per rilascio intrapresa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della sentenza n. 3445/2007 del Tribunale di Catania. In conclusione, s o no fondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivodel ricorso. I mezzi sesto e settimo , imperniati sull’ affermazione relativa all’efficacia retroattiva della simulazione e della relativa domanda di accertamentosono, quindi, assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, aisensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio sulla base di R.g. n. 14797 del 2021 Ad. 08/06/2023; estensore: [OSCURATO:PERSONA] quanto in questa sede rilevato e alla quale è, altresì, demandato di provvedere sulle spese di questa fase di legittimità. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti il sesto e il settimo motivo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Catania in diversa compo