CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 08114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia), il 19 gennaio 1993 , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliato presso presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], 31. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato,domiciliato in Torino, via Arsenale, n. 21; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, viadei Portoghesi, n. 12; -intimati- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di soggiorno avverso il provvedimento del Tribunale di Torino del 10 novembre 2022, pubblicato l’11 novembre 2022 (R.G. 20760/22), di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ai sensi dell’art. 6, d. lgs. n. 142/15. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 4. C on il primo motivo : violazione dell'art. 360, n. 3 , c.p.c., in relazione agli artt. 6, d.lgs.n.142/2015, 27, comma 3, 28 - bis, d.l gs. n.25/2008 – superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – tardività dell’audizione personale e omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. – cessazione del trattenimento (Cass., n.2458/21). In occasione dell’udienza del 10 novembre 2022 il richiedente si opponeva alla richiesta di proroga del trattenimento in ragione della violazione dei termini massimi della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, richiamando inoltre la memoria difensivaprodotta agli atti. 5.Preliminarmente va premesso che nella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato rimesso alla pubblica udienza, è necessario, pertanto,rinviare a nuovo ruolo il giudizio. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consigl