CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24702/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13182/2019 del ruolo generale, proposto DA S.C.I.P.– S [OSCURATO:PERSONA] C ARTOLARIZZAZIONE I MMOBILI P UBBLICI -S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla Via E. Duse, n. 53, in persona del liquidatore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68D19 H501 I), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71L01 D969 K) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A25 A515 K), con studio in Roma, alla Via XXIV maggio n. 43 ([OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale R EVOCAZIONE dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10053 depositata il 20 aprile 2017; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata ordinanza la Corte - per quanto ora occupa - considerò la S.C.I.P. – Società di [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. in liquidazione (da ora solo S.C.I.P.) – meramente intimata e, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassò con rinvio la sentenza n. 3540/7/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia; 1.1. in data 18 marzo 2019 la segreteria di tale Commissione tributaria comunicava alla S.C.I.P. che, con decreto presidenziale n. 592/2019, il relativo giudizio di rinvio veniva dichiarato estinto per mancata riassunzione da parte della società; 2. la S.C.I.P. proponeva ricorso per revocazione avverso la suindicata ordinanza di questa Corte, con atto notificato il 19 aprile 2019, sulla base di due motivi; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva, notificando in data 29 maggio 2019 controricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sussistenza di un errore di fatto commesso dalla Corte nel ritenere il ricorso per cassazione notificato alla società, laddove nessuna impugnazione contro la citata sentenza della Commissione era stata notificata alla S.C.I.P.; 1.1. nello specifico, la ricorrente ha assunto che «[…] nel documento informatico notificato tramite P.E.C. il 2 marzo 2016 dall’Avvocatura dello Stato […] risultano indicati: (i) una controparte diversa dalla S.C.I.P. e un diverso procuratore costituito; (ii) una sentenza impugnata diversa da quella in cui la S.C.I.P. era parte (vale a dire, la sentenza n. 1277/29/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto in luogo della Sentenza n. 3540/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia di specifico interesse dell’odierna esponente); (iii) argomenti in fatto e diritto, posti a base del ricorso per cassazione, del tutto estranei ed incompatibili […] con la causa definita dalla Sentenza n. 3540/2015 […]» (v. pagina n. 7 del ricorso), sostenendo, quindi, che nessun ricorso era stato notificato alla ricorrente contro tale ultima pronuncia e che l’ordinanza della Corte era stata emessa sull’erroneo presupposto di fatto che in atti vi fossero le copie cartacee del ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3540/2015 e della relativa notifica eseguita tramite il servizio di posta elettronica certificata; 1.2. in particolare, l’istante ha precisato che la comunicazione di posta elettronica certificata del 2 marzo 2016 inviata ai difensori della società, recava in allegato un ricorso per cassazione contro la diversa sentenza n. 1277/29/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, concernente un procedimento tra l’Agenzia delle Entrate e tal signor [OSCURATO:PERSONA], difesa da un diverso procuratore (prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che tanto emergeva anche dal fascicolo cartaceo di ufficio, in quanto dal messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2016 emergeva che i file allegati risultavano denominati: ( i ) «Relazione pec di originale informatico_Agostini (firmato) pdf» e (ii) «Ct 46555-2015 Agostini(formato) pdf» (v. pagina n. 5 del ricorso); 2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 391-ter, primo comma, e 395, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., il dolo di una delle parti a danno dell’altra, in quanto agli atti del processo risultano copie cartacee di documenti informatici (ricorso per cassazione e relata di notifica) diversi da quelli allegati al messaggio di posta elettronica certificata e che, nondimeno, risultava l’attestazione di conformità prescritta dall’art. 9, comma1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53; 3. il ricorso va accolto nel suo primo, assorbente, motivo per le seguenti ragioni; 4. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al primo motivo basata sulla dedotta sua tardività per essere stata la sentenza impugnata depositata il 20 aprile 2017 ed il ricorso in esame notificato il 19 aprile 2019; 4.1. come, infatti, chiarito da questa Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870), l’impugnazione in esame deve essere ricondotta alla disciplina dell'impugnazione cd. tardiva di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. , la quale, secondo un condivisibile orientamento della Corte, è applicabile (anche) al mezzo di impugnazione (di natura eccezionale) della revocazione, essendosi osservato che le disposizioni di cui al ciato articolo sono «[…] espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici» e, pertanto, debbono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, «per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261; v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012)» (così, Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870); 4.2. come risulta, poi, da un consolidato orientamento interpretativo della Corte (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2020, n. 25904; Cass., 14 ottobre 2019, n. 25727; Cass., 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., 13 giugno 2017, n. 14746; Cass., 11 aprile 2017, n. 9330; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23323; Cass., 10 giugno 2011, n. 12761 ), l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva presuppone l'ignoranza del processo (e, dunque, che la parti dimostri "di non avere avuto conoscenza del processo" come prescritto dall’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., ponendosi in particolare in rilievo che: - l'impugnazione tardiva postula la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; - l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo (così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870, cit. che richiama Cass., 3 gennaio 2019, n. 8; Cass., 30 settembre 2015, n. 19574; Cass., 23 giugno 2014, n. 14232; Cass., 20 novembre 2012, n. 20307; Cass., 3 luglio 2008, n. 18243;Cass. Sez. U., 22 giugno 2007, n. 14570; v. altresì - nella giurisprudenza della Sezione tributaria, e con riferimento al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 - Cass., 14 ottobre 2015, n. 20672 ; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2817; Cass., 22 maggio 2006, n. 11991); - il contumace involontario decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di cui dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama Cass., 12 luglio 2013, n. 17236; Cass., 29 maggio 2003, n. 8622; Cass. Sez. U., 15 maggio 1990, n. 4196; 4.3. nella fattispecie, il ricorso per revocazione – come detto notificato in data 19 aprile 2019 – va ritenuto tempestivamente proposto, giacchè non prima del 18 febbraio 2019 (epoca in cui l’Agenzia delle Entrate comunicò il diniego dell’istanza di mediazione contro l’impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 068/2018/0037488607001, basata sulla medesima pretesa impositiva oggetto del giudizio deciso dalla ordinanza oggetto di revocazione, con cui si rappresentò l’esistenza dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10053/2017 oggetto di esame), la società, come dedotto nel ricorso (v. pagina n. 3 del ricorso), ebbe conoscenza dell’ordinanza qui impugnata, impugnandola prima del decorso del termine di sei mesi, non valendo, a tal fine, la notifica (avvenuta in data 12 ottobre 2018) della cartella n. 068/2018/0037488607/001 (emessa in base alla medesima pretesa impositiva di cui all’avviso di liquidazione n. 15019/2009), in quanto non recava l’indicazione della ordinanza oggetto di revocazione; 5. l’impugnazione risulta quindi ammissibile ed il motivo di ricorso risulta altresì fondato; 5.1. questa Corte ha ripetutamente statuito che: -l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis cod. proc. civ.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040 ; Cass., Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171); -l'errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d'ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36), per cui ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano (anche) i vizi degli atti del procedimento allorché non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall'ambito dell'errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l'error iuris nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi ( così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922); - va escluso che possa integrare l'errore di fatto revocatorio l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale rilevante ai fini della ritualità della notifica del ricorso (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610) così come, in genere, la deduzione della nullità di una notifica (piuttosto che della sua omissione oggetto di una falsa rappresentazione (così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama, ex plurimis, Cass., 26 maggio 2021, n. 14610; Cass., 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., 10 settembre 2013, n. 20734; Cass., 7 giugno 2006, n. 13303; Cass., 4 gennaio 2006, n. 24; Cass., Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170); 5.2. sotto tale ultimo profilo (omissione di notifica) la Corte ha chiarito che l’errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche" (Cass., 13 febbraio 2019, n. 4235); 5.3. per tale via, è stata considerata «[…] affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass., 10 luglio 2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass., 14 novembre 2016, n. 23173)», nonché «[…] l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2712)», oltre che, più in generale, nei casi in cui «[…] emerge un'attività percettiva, la quale si sia tradotta nella positiva supposizione in motivazione di un fatto, incontrovertibilmente contraddetta dagli atti, e non la mera difformità a diritto della decisione» (cfr. Cass., 26 maggio 2021, n. 14610, cit.); 6. il motivo di revocazione in esame denuncia l'esistenza di un'erronea supposizione di fatto che sarebbe stata compiuta dalla Corte, costituita dall’aver ritenuto notificato alla società il ricorso per cassazione, laddove non lo era, per essere stato notificato altro ricorso contro altra sentenza, il tutto manifestatosi nella motivazione dell’ordinanza in esame nella parte in cui ha dato atto che la società S.C.I.P. era restata intimata; 7. il motivo risulta, quindi, ammissibile, dovendo altresì osservarsi che l’errore va considerato risultante dagli atti del fascicolo processuale del giudizio di legittimità, ove si ponga mente al fatto - nella particolarità della vicenda in esame, in cui la notifica è stata eseguita tramite posta elettronica, con deposito in forma cartacea della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (e quindi non in formato “eml” o “msg”, che avrebbe consentito di verificare direttamente il contenuto dell’atto notificato) – che il messaggio di posta indicava come allegati la «Relazione pec di originale informatico_Agostini (firmato) pdf» e l’atto «Ct 46555-2015 Agostini(formato) pdf» e, quindi il menzionato diverso ricorso per cassazione; 7.1. si tratta, quindi, di una evidenza interna agli atti del giudizio per cassazione definito con l’ordinanza impugnata e percepibile tramite la specifica attività di controllo della notifica eseguita tramite posta elettronica certificata e depositata in formato cartaceo attraverso la verifica della menzione dell’allegato ivi indicato (vale a dire dell’atto notificato), il quale - come detto – dava conto della notifica agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (procuratori della società costituito nel giudizio di appello) di un diverso ricorso proposto contro il citato Agostini e contro altra sentenza, della cui effettiva esistenza la ricorrente ha dato conto nel presente giudizio producendo il relativo ricorso; 7.2. si tratta, ancora, di un vizio che, in definitiva, la difesa erariale nemmeno contesta nella parte in cui ha assunto che «[…] ove la controparte diligentemente avesse verificato, visto che era stata ritualmente evocata in giudizio, che il ricorso depositato era effettivamente differente da quello notificatole, altrettanto diligentemente avrebbe potuto costituirsi in giudizio, mediante la notificazione del controricorso, con il quale ben avrebbe potuto evidenziare a codesta Corte la circostanza rilevata» (v. pagina n. 8 del controricorso), argomento questo che, pervero, nulla muta e, semmai, conferma l’oggettiva mancanza e, quindi, l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione contro la sentenza n. 3540/7/2015 citata; 8. l’errore di fatto risulta anche dotato di decisività, poiché ha indotto la Corte a considerare il ricorso per cassazione depositato agli atti del giudizio, effettivamente riguardante la S.C.I.P. e rivolto contro la sentenza n. 3540/7/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, notificato alla predetta società, laddove, invece, detta notifica non esisteva, essendo stato notificato, per quanto sopra esposto, altro ricorso contro altro soggetto, con la conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essendo decorso il termine lungo di impugnazione; 9. detta soluzione si impone ora in fase rescissoria, dovendosi, in ragione delle delineate circostanze, dichiararsi l’inesistenza della notifica nei confronti della S.C.I.P. del ricorso di cassazione contro la sentenza 3540/7/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con conseguenziale inammissibilità del relativo ricorso e passaggio in giudicato della citata sentenza del Giudice regionale; 10. la valutazione che precede assorbe l’esame del secondo motivo, per cui il ricorso va accolto e, decidendo in sede rescissoria, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrante contro la sentenza 3540/7/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia; 11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre nulla è invece dovuto in relazione al giudizio definito con l’ordinanza revocata, nel quale la S.C.I.P. non ha svolto attività processuali; P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso, revoca l’ordinanza di questa Corte n. 10053 del 20 aprile 2017 e, decidendo in sede rescissoria, dichiara l’inammissibilità del ricorso di cassazione n. 6357/2016 di ruolo generale proposto d