CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 14274/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso n. 13666/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Locatelli, n. 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende ri42-‘ - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione - controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliata in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA], presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - resistenti con procura — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], - intimati — avverso la sentenza n. 4742/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sottopose a pignoramento, con atto notificato il 20/07/1993, i beni immobili appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così indicati: porzioni del fabbricato sito in Casandrino, alla via [OSCURATO:PERSONA] al NCEU partita 153, foglio 5, particelle n. 786/2, n. 786/4, n. 793, n. 800/2 e maggiore consistenza della particella n. 786/1. Con ricorso depositato il 24/11/2005 Maria, Gennaro, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., affermandosi proprietari di detti beni in forza di due atti notarili, del 14/04/1977 e del 30/10/1991 (riguardanti i beni di cui al NCEU, al foglio 5 particella n. 786/1, particella n. 793, particelle n. 800/1 e 800/2, particelle n. 786 e 786/4). Il giudice dell'esecuzione immobiliare sospese la procedura esecutiva, con ordinanza del 10/10/2006, e dagli stessi opponenti di terzo era introdotto il giudizio di merito. I debitori esecutati Simone e Vergara si costituivano in giudizio, resistendo alla domanda, e concludevano per il rigetto dell'opposizione. Si costituivano in giudizio, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e UGC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., pure cessionaria del credito, deducendo che dalla relazione notarile i beni erano di proprietà dei Simone-Vergara, ad eccezione della particella n. 786/1, e concludevano, quindi, per il rigetto dell'opposizione. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Pag. 2 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa era istruita mediante prova per testi articolata dai Cammisa. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 999 del 2016, rigettava l'opposizione. La sentenza era appellata dai Cammisa. In appello resistevano, con separati atti difensivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva, altresì, la [OSCURATO:PERSONA] management S.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Napoli istruiva la causa mediante acquisizione del fascicolo dell'esecuzione. La Corte, all'esito dell'istruttoria documentale, decideva la causa e accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando che non erano assoggettabili a pignoramento la quota di un quarto (1/4) della piena proprietà degli immobili di cui al NCEU del Comune di Casandrino, al foglio 5, particelle 800/1, 800/2, 793/1, 793/2 e 786/4, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi di ricorso. Resistono, con un unico controricorso, Maria, Gennaro, Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata chiamata per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie. Ad. 24/01/2022 CC Pag. 3 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva, preliminarmente, cheyncorso risulta rinunciato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la rinuncia è stata accettata ritualmente da detta società. A tanto consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., senza alcuna statuizione sulle spese nei rapporti tra dette parti, avendo l'accordo tra esse provveduto anche alla compensazione delle spese. Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo deduce nullità del procedimento, ai sensi degli artt. 616. 102 e 307 cod. proc. civ., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quali creditori intervenuti e conseguente omessa dichiarazione di estinzione del giudizio. Il motivo è inammissibile, in quanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli è stata effettuata ritualmente l'integrazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio e la detta banca popolare non si è volontariamente costituita in causa nelle fasi di merito. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. era un creditore intervenuto successivamente alla proposizione dell'opposizione di terzo all'esecuzione e alla sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice della stessa e, quindi, l'intervento non risulta avere esplicato alcun effetto, posto che l'esecuzione risultava sospesa. Il ricorso, nel detto primo motivo, e con specifico riferimento alla posizione, a seguito dell'asserito intervento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., è, inoltre, del tutto carente di specificità, nulla deducendo in ordine ai tempi e all'efficacia dell'intervento stesso. Il secondo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1159 cod. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Pag. 4 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. Valle civ. in combinato disposto con gli artt. 2939 e 1165 cod. civ. e violazione dell'art. 167 cod. proc. civ., per mancata statuizione sulla domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1159 cod. civ. Il motivo è inammissibile, non risultando ritualmente proposta in primo grado, e ritualmente riproposta in fase di appello, l'eccezione di intervenuta usucapione dei beni immobili assoggettati a pignoramento (in generale, sulla possibile interferenza dell'usucapione nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione si veda Cass. n. 27668 del 30/12/2009 Rv. 611106 - 01). La statuizione in detto senso è stata, peraltro, ritualmente resa dalla Corte territoriale alla pag. 9 della sentenza, in sede di rilievo e decisione delle questioni preliminari, laddove il giudice dell'impugnazione di merito precisa che la questione dell'usucapione non era stata sollevata neppure dal creditore procedente, che pure avrebbe avuto Messa interesse. Il terzo mezzo deduce nullità della sentenza d'appello per mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio e per violazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché per omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio. Il mezzo è infondato e inammissibile. La consulenza tecnica di ufficio era stata chiesta, nella fase di merito, dai Cammisa e i Simone-Vergara si erano opposti alla sua ammissione e non avevano, altresì, in alcun modo fatto propria la richiesta dell'incombente istruttorio, relativo alla ricognizione dello stato dei luoghi (sulla non necessità di motivazione del diniego di ammissione della consulenza tecnica di ufficio nel caso di mancata istanza di parte si veda utilmente Cass. n. 3187 del 14/02/2006 Rv. 590607 - 01). Il motivo è, altresì, inammissibile laddove deduce un omesso esame, non individuandosi alcun fatto sul quale la sentenza d'appello Ad. 24/01/2022 CC Pag. 5 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. Valle (114ih.-; ‘ •‘44,/, ALE1- non abbia pronunciato: in detto punto il motivo all'esame lamenta un diverso apprezzamento dei fatti di causa, secondo il precedente parametro normativo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il quarto motivo del ricorso deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in ordine alla valutazione della titolarità dei beni immobili, nonché omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alla prevalenza dei titoli di provenienza dei beni immobili. Il motivo è infondato in quanto i giudici di appello affermano che la causa doveva essere decisa sulla base delle prove documentali ammesse a seguito dell'iniziativa di parte e sulla base, quindi dei titoli proprietari, dai quali risultava la prevalenza dei titoli di acquisito dei Cammisa in applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e la detta conclusione sarebbe stata raggiunta anche in applicazione della disciplina di cui all'art. 2644 cod. civ. e senza che potesse avere influenza la discrasia tra le due versioni della relazione notarile. La sentenza d'appello è fondata, nel detto passo, su due distinte ragioni decisorie, una relativa al riparto dell'onere probatorio, che risulta assolto dai Cammisa (nei limiti di fondatezza di cui al dispositivo dell'appello) e il mezzo non le censura, entrambe, adeguatamente. Per completezza motivazionale deve, inoltre, ritenersi l'inammissibilità della censura che si incentra sul riparto dell'onere probatorio. Un motivo denunciante la violazione dell'art.2697 cod. civ. si configura effettivamente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la Ad. 24/01/2022 CC Pag. 6 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. Valle ei 4111h, "klg; -- A fraur violazione del paradigma dell'art. 2697 cod. civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (se si considera l'art. 2697 cod. civ. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (se si considera l'art. 2697 cod. civ. norma sostanziale) e, nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove, vietato ai sensi di quella norma (giusta Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 — 01). Nel riscontro di fattispecie d'inammissibilità e infondatezza dei motivi il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sub base del valore della causa e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] asset [OSCURATO:SOCIETA].; nulla spese tra i ricorrenti e la detta società. Rigetta il ricorso nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Angela, Gennaro e Maria, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ad. 24/01/2022 CC Pag. 7 di 8 R.G.N. 13666/2019; estensore: C. Valle gifietik‘ 0714,12' %14"'i3L' versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in