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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24103/2026

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co Beer;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 39/2023depositata il 21/06/2023, RG 146 del 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Accardio ha concluso in data 8 febbraio 2016 con ilComune di Termoli un contratto a tempo determinato di durata annuale,ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 276 del 2000, in forza del quale gli èstato conferito l’incarico di dirigente del settore Lavori pubblici emanutenzioni dell’ente; alla scadenza annuale, il contratto non è statoNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026rinnovato, avendo il Comune di Termoli avviato una nuova procedura perl’individuazione della figura dirigenziale a copertura del posto vacante,conclusasi con l’assegnazione dell’incarico a un diverso professionista.Con ricorso del 25 febbraio 2021, il D’Accardio ha chiesto al Tribunale diLarino di voler dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e divoler condannare il Comune di Termoli al risarcimento del danno,parametrato alla durata minima triennale dell’incarico, a suo direricavabile dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del termine econdannando il Comune di Termoli al pagamento in favore del D’Accardiodella somma di euro 162.522,82, importo calcolato sulla base dellaretribuzione complessiva triennale.Con sentenza n. 39/2023 del 21 giugno 2023, la Corte d’appello diCampobasso ha solo parzialmente accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, riformandola nella parterelativa alla quantificazione del danno e confermandola nel resto.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA]Accardio resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., ritenendo lamotivazione di essa omessa e/o apparente.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 19, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.110 del d.lgs. n. 267 del 2000, per avere ritenuto che gli incarichi a tempodeterminato conferiti dagli enti locali debbano avere una durata minimatriennale.Numero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata su unospecifico motivo d’appello, relativo alla violazione, da parte del D’Accardio,degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere questi sottoscritto il contratto diconferimento dell’incarico senza nulla obiettare sulla durata annuale diesso, salvo poi proporre un’azione giudiziaria dopo cinque anni, omettendodi riferire che già il giorno successivo alla cessazione dell’incaricoconferitogli dal Comune di Termoli aveva ripreso servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica di funzionario tecnico, percependo la relativaretribuzione.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.2.

Il secondo motivo di ricorso merita di essere trattato in via prioritariaed è fondato.3.

Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale si èbasata su un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 110 deld.lgs. n. 267 del 2000 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non può esserecondivisa, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questaCorte (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez.

L,Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27189 del10/10/2025, Sez.

L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).3.1.

L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina il conferimento degliincarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e si applica anche aidirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter della stessadisposizione.Il comma 2 dell'art. 19 disciplina in generale le modalità di conferimentodegli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa"non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni";Numero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026la predeterminazione della durata minima dell'incarico è volta ad evitare ilconferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente diesercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacitàe a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato.Tale previsione, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruolidirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portatagenerale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, aisensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruolidirigenziali o a soggetti esterni all'amministrazione.Vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti aiquali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.

Oltre a ciò,«assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico.

Infatti,l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione deidirigenti di ruolo della P.A.

Al contrario, il successivo comma 6 si riferiscea dei dirigenti non di ruolo.

Ciò spiega perché sia fissato un termineminimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengonoin rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinatistabilmente a operare all’interno della P.A.

Al contrario, l’art. 19, comma6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato ilcontratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti.

Essi spesso sioccupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulleparticolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

Non acaso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati daquest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gliobiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e aiprogrammi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alleeventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettiviprefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analogaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a untermine minimo.

Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gliobiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmidefiniti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con laprevisione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi eche non può essere inferiore a tre anni.

D’altronde, se si accogliesse ilricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contrattiindicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissapredeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapportoné cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n.31399 del 2024).A tali condivisibili rilievi se ne aggiunge uno ulteriore, sviluppato inparticolare da Cass. n. 4812 e 4813 del 2026.Questa Corte ha di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico atermine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempoindeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrareappieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitariafinalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, ondecontrastare la precarizzazione.

Ciò anche perché è oramai del tuttopacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinatasecondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito diapplicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessunadelle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’AccordoQuadro» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dandocontinuità a quanto affermato da Cass., Sez.

L, Sentenza n. 13066 del26/04/2022; v. anche Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 16577 del 27/05/2026).Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà dirinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata,una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massimaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incaricodiverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì aconsiderare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria lafissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelliin esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti alruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati asoddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione.3.2.

Si tratta di considerazioni che si attagliano perfettamente anche agliincarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 167 del2000 (v. le citate sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere chela copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifichedirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto atempo determinato, l’art. 110 sottintende infatti che tale tipologia dicontratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee edeccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con unadurata legale minima.3.3.

La sentenza impugnata, che, in adesione a un orientamento dilegittimità ormai superato, non si è attenuta a questi principi, deve esserepertanto cassata, con assorbimento degli altri motivi.4.

L’originario ricorso conteneva due diverse pretese, entrambe accoltedai giudici di merito, ma quella di condanna al risarcimento del danno erastrettamente collegata alla pretesa nullità della clausola appositiva deltermine.L’aver escluso tale nullità consente alla Corte di decidere nel meritosull’intera domanda e rigettarla.Il mutamento della giurisprudenza in materia di durata minima degliincarichi, successivo all’introduzione del giudizio di cassazione, giustificaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali dell’interogiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta l’originaria domanda.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 3luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Beer;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 39/2023depositata il 21/06/2023, RG 146 del 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Accardio ha concluso in data 8 febbraio 2016 con ilComune di Termoli un contratto a tempo determinato di durata annuale,ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 276 del 2000, in forza del quale gli èstato conferito l’incarico di dirigente del settore Lavori pubblici emanutenzioni dell’ente; alla scadenza annuale, il contratto non è statoNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026rinnovato, avendo il Comune di Termoli avviato una nuova procedura perl’individuazione della figura dirigenziale a copertura del posto vacante,conclusasi con l’assegnazione dell’incarico a un diverso professionista.Con ricorso del 25 febbraio 2021, il D’Accardio ha chiesto al Tribunale diLarino di voler dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e divoler condannare il Comune di Termoli al risarcimento del danno,parametrato alla durata minima triennale dell’incarico, a suo direricavabile dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del termine econdannando il Comune di Termoli al pagamento in favore del D’Accardiodella somma di euro 162.522,82, importo calcolato sulla base dellaretribuzione complessiva triennale.Con sentenza n. 39/2023 del 21 giugno 2023, la Corte d’appello diCampobasso ha solo parzialmente accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, riformandola nella parterelativa alla quantificazione del danno e confermandola nel resto.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA]Accardio resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., ritenendo lamotivazione di essa omessa e/o apparente.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 19, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.110 del d.lgs. n. 267 del 2000, per avere ritenuto che gli incarichi a tempodeterminato conferiti dagli enti locali debbano avere una durata minimatriennale.Numero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata su unospecifico motivo d’appello, relativo alla violazione, da parte del D’Accardio,degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere questi sottoscritto il contratto diconferimento dell’incarico senza nulla obiettare sulla durata annuale diesso, salvo poi proporre un’azione giudiziaria dopo cinque anni, omettendodi riferire che già il giorno successivo alla cessazione dell’incaricoconferitogli dal Comune di Termoli aveva ripreso servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica di funzionario tecnico, percependo la relativaretribuzione.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.2. Il secondo motivo di ricorso merita di essere trattato in via prioritariaed è fondato.3. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale si èbasata su un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 110 deld.lgs. n. 267 del 2000 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non può esserecondivisa, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questaCorte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez. L,Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del10/10/2025, Sez. L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).3.1. L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina il conferimento degliincarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e si applica anche aidirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter della stessadisposizione.Il comma 2 dell'art. 19 disciplina in generale le modalità di conferimentodegli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa"non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni";Numero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026la predeterminazione della durata minima dell'incarico è volta ad evitare ilconferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente diesercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacitàe a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato.Tale previsione, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruolidirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portatagenerale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, aisensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruolidirigenziali o a soggetti esterni all'amministrazione.Vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti aiquali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2. Oltre a ciò,«assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti,l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione deidirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferiscea dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un termineminimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengonoin rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinatistabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, comma6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato ilcontratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso sioccupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulleparticolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non acaso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati daquest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gliobiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e aiprogrammi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alleeventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettiviprefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analogaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a untermine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gliobiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmidefiniti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con laprevisione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi eche non può essere inferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse ilricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contrattiindicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissapredeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapportoné cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n.31399 del 2024).A tali condivisibili rilievi se ne aggiunge uno ulteriore, sviluppato inparticolare da Cass. n. 4812 e 4813 del 2026.Questa Corte ha di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico atermine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempoindeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrareappieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitariafinalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, ondecontrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tuttopacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinatasecondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito diapplicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessunadelle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’AccordoQuadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dandocontinuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del26/04/2022; v. anche Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16577 del 27/05/2026).Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà dirinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata,una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massimaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incaricodiverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente(Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì aconsiderare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria lafissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelliin esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti alruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati asoddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione.3.2. Si tratta di considerazioni che si attagliano perfettamente anche agliincarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 167 del2000 (v. le citate sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere chela copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifichedirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto atempo determinato, l’art. 110 sottintende infatti che tale tipologia dicontratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee edeccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con unadurata legale minima.3.3. La sentenza impugnata, che, in adesione a un orientamento dilegittimità ormai superato, non si è attenuta a questi principi, deve esserepertanto cassata, con assorbimento degli altri motivi.4. L’originario ricorso conteneva due diverse pretese, entrambe accoltedai giudici di merito, ma quella di condanna al risarcimento del danno erastrettamente collegata alla pretesa nullità della clausola appositiva deltermine.L’aver escluso tale nullità consente alla Corte di decidere nel meritosull’intera domanda e rigettarla.Il mutamento della giurisprudenza in materia di durata minima degliincarichi, successivo all’introduzione del giudizio di cassazione, giustificaNumero registro generale 17232/2023Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 24103/2026Data pubblicazione 27/07/2026ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta l’originaria domanda.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 3luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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