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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:726
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0048_RES

Causa C‑48/22 P

[OSCURATO:PERSONA] LLC

e [OSCURATO:PERSONA], Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024 «Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati della ricerca generale e della ricerca specializzata di prodotti su Internet – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Abuso per effetto leva – Concorrenza basata sui meriti o pratica anticoncorrenziale – Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata – Potenziali effetti anticoncorrenziali – Nesso di causalità tra abuso ed effetti – Onere della prova – Scenario controfattuale – Capacità di estromissione dal mercato – Test del concorrente altrettanto efficace» Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione fondata su una presentazione asseritamente snaturata dei fatti accertati nella sentenza impugnata – Critica rientrante nell’esame della fondatezza dell’impugnazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 60-62) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Accesso ad un’infrastruttura sviluppata e detenuta da un’impresa dominante – Accesso fornito alle imprese concorrenti a condizioni inique – Comportamento configurante un abuso di posizione dominante – Presupposti (Art. 102 TFUE) (v. punti 79-91, 110-114) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza basata sui soli meriti – Criteri di valutazione – Prova di pratiche contrarie alla concorrenza basata sui soli meriti – Circostanze suscettibili di essere prese in considerazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 163-166, 168-172, 186) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto di estromissione dal mercato – Comportamenti aventi come scopo o come effetto concreto o potenziale di impedire l’accesso al mercato delle imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punto 167) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Pratiche idonee ad avere effetti anticoncorrenziali sul mercato – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Necessità di dimostrare uno scenario controfattuale – Insussistenza (Art. 102 TFUE) (v. punti 223-230) Posizione dominante – Abuso – Effetto anticoncorrenziale – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Carattere sufficiente di un effetto potenziale – Posizione dominante sul mercato della ricerca generale su Internet – Pratiche che favoriscono il comparatore di prodotti dell’impresa in posizione dominante e che svantaggiano i comparatori di prodotti concorrenti – Impatto sui mercati interessati – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di valutare la capacità delle pratiche in questione di estromettere un concorrente altrettanto efficace – Insussistenza (Art. 102 TFUE) (v. punti 263-269) [OSCURATO:PERSONA], riunita in Grande Sezione, respinge l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] LLC e dalla sua società madre [OSCURATO:PERSONA]. contro la sentenza del Tribunale che ha confermato l’ammenda che era stata loro inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per abuso di posizione dominante su vari mercati nazionali della ricerca su Internet.

In tale contesto, la Corte fornisce delle precisazioni in merito alla propria giurisprudenza relativa all’abuso di posizione dominante costituito dal rifiuto di accesso ad una infrastruttura essenziale, nonché in merito ai criteri che permettono di valutare se il comportamento di un’impresa in posizione dominante si discosti dalla concorrenza basata sui meriti.

Con decisione del 27 giugno 2017 ( 1 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse abusato della propria posizione dominante esistente in tredici mercati nazionali della ricerca generale su Internet in seno allo Spazio economico europeo (SEE).

Il comportamento identificato come fonte dell’abuso consisteva, in sostanza, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] mostrava il proprio comparatore di prodotti sulle pagine di risultati generali selezionate dal suo motore di ricerca in maniera preminente e attraente all’interno di «boxes» dedicate, senza che su di esso intervenissero i suoi algoritmi di aggiustamento, quando invece, allo stesso tempo, i comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire su queste pagine soltanto sotto forma di risultati di ricerca generale, e mai in un formato arricchito, con l’aggiunta del fatto che essi potevano essere retrocessi nell’ambito della classificazione dei risultati generici in virtù dell’intervento dei suddetti algoritmi di aggiustamento. [OSCURATO:PERSONA] aveva così ridotto il traffico in provenienza dalle sue pagine di risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti, aumentando invece tale traffico verso il proprio comparatore.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali pratiche avevano prodotto potenziali effetti anticoncorrenziali sia sui mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti, sia sui mercati nazionali della ricerca generale su Internet.

Pertanto, avendo concluso per l’esistenza di una violazione, nei tredici paesi esaminati, del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE e dall’articolo 54 dell’Accordo SEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda dell’importo di EUR 2424495000, di cui EUR 523518000 in solido con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha essenzialmente respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro detta decisione, convalidando l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il mercato della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti ( 2 ).

In virtù della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, detto giudice ha inoltre mantenuto nella sua interezza l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dinanzi alla Corte un’impugnazione intesa, in via principale, all’annullamento di tale sentenza nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti facevano valere segnatamente che, rifiutando di applicare alla presente causa le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Bronner ( 3 ) relative all’abuso di posizione dominante consistente in un rifiuto di accesso ad una infrastruttura essenziale, il Tribunale avrebbe adottato un criterio giuridico errato al fine di valutare l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, la Corte ricorda che l’articolo 102 TFUE reprime i comportamenti di imprese in posizione dominante che restringono la concorrenza basata sui meriti e sono dunque suscettibili di causare un pregiudizio diretto alle singole imprese e ai consumatori, o che impediscono o falsano tale concorrenza e sono dunque idonei a causare loro un danno indiretto.

Tali comportamenti includono quelli che ostacolano, in virtù del ricorso a mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti, il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza su un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio a causa della presenza di una o più imprese in posizione dominante.

In tale contesto, la Corte ha statuito, nella sentenza Bronner, che un rifiuto di consentire l’accesso ad una infrastruttura sviluppata e detenuta da un’impresa dominante per le esigenze delle sue proprie attività può costituire un abuso di posizione dominante a condizione non soltanto che tale rifiuto sia idoneo a eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato in questione da parte del soggetto che richiede l’accesso e non possa essere obiettivamente giustificato, ma anche che l’infrastruttura di per sé stessa sia indispensabile per l’esercizio dell’attività di quest’ultimo, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale di tale infrastruttura.

A questo proposito, la Corte sottolinea che l’imposizione di tale condizione era giustificata dalle circostanze specifiche della causa Bronner, che consistevano in un rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di consentire ad un concorrente l’accesso ad una infrastruttura da essa sviluppata per le esigenze della propria attività, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento.

Infatti, la constatazione che un’impresa dominante ha abusato della propria posizione in ragione di un rifiuto di contrattare con un concorrente ha come conseguenza che tale impresa è obbligata a entrare in rapporti con tale concorrente.

Orbene un tale obbligo è particolarmente lesivo dell’autonomia negoziale e del diritto di proprietà dell’impresa dominante, che resta, in linea di principio, libera di rifiutare di entrare in rapporti contrattuali e di sfruttare l’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze.

Per contro, la presente causa si distingue dalla causa Bronner nella misura in cui [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa, consente ai suoi concorrenti l’accesso alla sua infrastruttura, vale a dire al suo servizio di ricerca generale e alle pagine di risultati generali.

Ne consegue che la constatazione di un abuso di posizione dominante commesso da [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle condizioni inique dell’accesso a detta infrastruttura non è suscettibile di dar luogo a misure tanto lesive della sua autonomia negoziale e del suo diritto di proprietà quanto quelle in discussione nella causa Bronner.

Alla luce di tale precisazione, la Corte rileva che, qualora un’impresa dominante come [OSCURATO:PERSONA] consenta l’accesso alla sua infrastruttura ma subordini tale accesso a condizioni inique, le condizioni enunciate nella sentenza Bronner non si applicano.

Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di diritto astenendosi dal valutare se le pratiche imputate a [OSCURATO:PERSONA] soddisfacessero le condizioni stabilite nella sentenza Bronner ai fini della loro qualificazione sotto il profilo dell’articolo 102 TFUE.

Poi, la Corte rigetta il motivo relativo ad un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale ha confermato la decisione controversa malgrado che quest’ultima non identificasse un comportamento che si discostava dalla concorrenza basata sui meriti.

Le ricorrenti addebitavano segnatamente al Tribunale di aver confermato che tre circostanze specifiche invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa erano pertinenti per valutare se [OSCURATO:PERSONA] esercitasse una concorrenza basata sui meriti.

Tali circostanze erano, in primo luogo, l’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti, in secondo luogo, il comportamento degli utenti che effettuano ricerche su Internet e, in terzo luogo, il fatto che il traffico sviato risultante dalle pagine di risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’ampia percentuale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e non poteva essere effettivamente sostituito da altre fonti.

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità procedurale relativa al fatto che tale argomentazione era stata invocata per la prima volta in sede di impugnazione, osservando come essa costituisca l’ampliamento di un motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado e che tale argomentazione è, inoltre, sorta in conseguenza della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ricorda che l’articolo 102 TFUE incrimina non l’esistenza stessa di una posizione dominante, ma soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima.

Infatti, tale disposizione non mira né ad impedire la creazione di una posizione dominante, né ad assicurare il mantenimento di imprese meno efficaci sul mercato.

Al contrario, la concorrenza basata sui meriti può, per definizione, condurre alla scomparsa o alla emarginazione di queste ultime.

Per constatare lo «sfruttamento abusivo di una posizione dominante» ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è necessario, di norma, dimostrare che, tramite mezzi differenti da quelli che reggono la concorrenza basata sui meriti, il comportamento in questione ha come effetto concreto o potenziale di restringere la concorrenza sul mercato o sui mercati interessati, che possono essere tanto quelli in cui la posizione dominante è detenuta quanto dei mercati connessi o vicini.

Tale dimostrazione può implicare il ricorso a griglie di analisi differenti a seconda del caso di specie.

Essa deve però sempre prendere in considerazione l’insieme delle circostanze di fatto pertinenti, indipendentemente dal fatto che queste concernano proprio tale comportamento, il mercato o i mercati in questione o il funzionamento della concorrenza su questo o questi mercati.

In tal senso, uno «sfruttamento abusivo di una posizione dominante» può risultare non soltanto da un comportamento capace di produrre un effetto di esclusione dal mercato, ma anche da un comportamento avente o come effetto concreto o potenziale, o persino come scopo, quello di impedire l’accesso al mercato di potenziali concorrenti, ricorrendo a misure di chiusura o ad altri mezzi differenti da quelli che reggono la concorrenza basata sui meriti.

Ne consegue che le circostanze di fatto pertinenti per valutare se un’impresa in posizione dominante abusi di tale posizione comprendono quelle che concernono non soltanto il comportamento stesso, ma anche il mercato o i mercati in questione o il funzionamento della concorrenza su quest’ultimo o su questi ultimi.

Pertanto, delle circostanze relative al contesto nel quale il comportamento di detta impresa viene messo in atto, come eventuali caratteristiche del settore in questione, devono essere considerate pertinenti al fine di constatare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Alla luce di queste precisazioni, la Corte osserva che le tre circostanze specifiche invocate nella decisione controversa costituivano elementi del contesto nel quale funzionavano il motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] e i servizi di comparazione di prodotti, e nel quadro del quale il comportamento in questione è stato realizzato.

Poiché esse permettevano di collocare le pratiche di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei due mercati interessati e del funzionamento della concorrenza su tali mercati, tali circostanze erano pertinenti per chiarire la conformità delle pratiche suddette alla concorrenza basata sui meriti.

Allo stesso modo, la Corte respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto assumendo l’esistenza di una discriminazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] tra il proprio comparatore di prodotti e i comparatori di prodotti concorrenti sulle sue pagine di ricerca generale senza dimostrare l’esistenza di una differenziazione di trattamento arbitraria.

A questo proposito, la Corte precisa che non si può certo ritenere, in generale, che un’impresa dominante che applica ai propri prodotti o servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti adotti, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti.

Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ben stabilito che, alla luce delle caratteristiche del mercato a monte e delle circostanze specifiche sopra indicate, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] era discriminatorio e non rientrava nella concorrenza basata sui meriti.

La Corte osserva, inoltre, che il Tribunale non ha né invertito l’onere della prova, né escluso il carattere utile di un’analisi controfattuale constatando, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a realizzare un’analisi siffatta ai fini della valutazione del nesso di causalità tra le pratiche messe in atto i loro effetti reali o potenziali, e rilevando al tempo stesso, dall’altro lato, che [OSCURATO:PERSONA] poteva far valere un’analisi controfattuale per contestare le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto.

Così facendo, il Tribunale ha soltanto constatato, giustamente, che è lecito per la [OSCURATO:PERSONA] fondarsi su un insieme di elementi probatori, senza dover ricorrere sistematicamente ad uno strumento unico, per dimostrare un nesso di causalità tra le pratiche esaminate e i loro effetti anticoncorrenziali sul mercato.

Infine, la Corte giudica che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando che, nell’ambito dell’analisi degli effetti anticoncorrenziali delle pratiche addebitate a [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminare se tali pratiche fossero suscettibili di estromettere dei concorrenti altrettanto efficaci che [OSCURATO:PERSONA] stessa.

Infatti, se l’obiettivo dell’articolo 102 TFUE non è quello di garantire che concorrenti meno efficaci dell’impresa in posizione dominante rimangano sul mercato, da ciò non deriva che qualsiasi constatazione di un’infrazione alla luce di tale disposizione sia subordinata alla dimostrazione che il comportamento di cui trattasi è idoneo a estromettere un concorrente altrettanto efficace.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, senza che tale constatazione fosse infirmata dalle ricorrenti, che non sarebbe stato possibile per la [OSCURATO:PERSONA] ottenere risultati obiettivi e affidabili riguardo all’efficacia dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle condizioni specifiche del mercato in questione.

Pertanto, esso era legittimato a statuire, da un lato, che il criterio del concorrente altrettanto efficace non rivestiva carattere imperativo nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 102 TFUE e, dall’altro, che, nelle circostanze del caso di specie, tale criterio non sarebbe stato pertinente.

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge quest’ultima nella sua interezza. ( 1 ) Decisione C(2017) 4444 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE [caso AT.39740 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione controversa»). ( 2 ) Sentenza del 10 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑612/17 , EU:T:2021:763 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0048_RES Causa C‑48/22 P [OSCURATO:PERSONA] LLC e [OSCURATO:PERSONA], Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024 «Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati della ricerca generale e della ricerca specializzata di prodotti su Internet – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Abuso per effetto leva – Concorrenza basata sui meriti o pratica anticoncorrenziale – Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata – Potenziali effetti anticoncorrenziali – Nesso di causalità tra abuso ed effetti – Onere della prova – Scenario controfattuale – Capacità di estromissione dal mercato – Test del concorrente altrettanto efficace» Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione fondata su una presentazione asseritamente snaturata dei fatti accertati nella sentenza impugnata – Critica rientrante nell’esame della fondatezza dell’impugnazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 60-62) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Accesso ad un’infrastruttura sviluppata e detenuta da un’impresa dominante – Accesso fornito alle imprese concorrenti a condizioni inique – Comportamento configurante un abuso di posizione dominante – Presupposti (Art. 102 TFUE) (v. punti 79-91, 110-114) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza basata sui soli meriti – Criteri di valutazione – Prova di pratiche contrarie alla concorrenza basata sui soli meriti – Circostanze suscettibili di essere prese in considerazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 163-166, 168-172, 186) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto di estromissione dal mercato – Comportamenti aventi come scopo o come effetto concreto o potenziale di impedire l’accesso al mercato delle imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punto 167) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Pratiche idonee ad avere effetti anticoncorrenziali sul mercato – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Necessità di dimostrare uno scenario controfattuale – Insussistenza (Art. 102 TFUE) (v. punti 223-230) Posizione dominante – Abuso – Effetto anticoncorrenziale – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Carattere sufficiente di un effetto potenziale – Posizione dominante sul mercato della ricerca generale su Internet – Pratiche che favoriscono il comparatore di prodotti dell’impresa in posizione dominante e che svantaggiano i comparatori di prodotti concorrenti – Impatto sui mercati interessati – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di valutare la capacità delle pratiche in questione di estromettere un concorrente altrettanto efficace – Insussistenza (Art. 102 TFUE) (v. punti 263-269) [OSCURATO:PERSONA], riunita in Grande Sezione, respinge l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] LLC e dalla sua società madre [OSCURATO:PERSONA]. contro la sentenza del Tribunale che ha confermato l’ammenda che era stata loro inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per abuso di posizione dominante su vari mercati nazionali della ricerca su Internet. In tale contesto, la Corte fornisce delle precisazioni in merito alla propria giurisprudenza relativa all’abuso di posizione dominante costituito dal rifiuto di accesso ad una infrastruttura essenziale, nonché in merito ai criteri che permettono di valutare se il comportamento di un’impresa in posizione dominante si discosti dalla concorrenza basata sui meriti. Con decisione del 27 giugno 2017 ( 1 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse abusato della propria posizione dominante esistente in tredici mercati nazionali della ricerca generale su Internet in seno allo Spazio economico europeo (SEE). Il comportamento identificato come fonte dell’abuso consisteva, in sostanza, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] mostrava il proprio comparatore di prodotti sulle pagine di risultati generali selezionate dal suo motore di ricerca in maniera preminente e attraente all’interno di «boxes» dedicate, senza che su di esso intervenissero i suoi algoritmi di aggiustamento, quando invece, allo stesso tempo, i comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire su queste pagine soltanto sotto forma di risultati di ricerca generale, e mai in un formato arricchito, con l’aggiunta del fatto che essi potevano essere retrocessi nell’ambito della classificazione dei risultati generici in virtù dell’intervento dei suddetti algoritmi di aggiustamento. [OSCURATO:PERSONA] aveva così ridotto il traffico in provenienza dalle sue pagine di risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti, aumentando invece tale traffico verso il proprio comparatore. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali pratiche avevano prodotto potenziali effetti anticoncorrenziali sia sui mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti, sia sui mercati nazionali della ricerca generale su Internet. Pertanto, avendo concluso per l’esistenza di una violazione, nei tredici paesi esaminati, del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE e dall’articolo 54 dell’Accordo SEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda dell’importo di EUR 2424495000, di cui EUR 523518000 in solido con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha essenzialmente respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro detta decisione, convalidando l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il mercato della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti ( 2 ). In virtù della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, detto giudice ha inoltre mantenuto nella sua interezza l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dinanzi alla Corte un’impugnazione intesa, in via principale, all’annullamento di tale sentenza nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti facevano valere segnatamente che, rifiutando di applicare alla presente causa le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Bronner ( 3 ) relative all’abuso di posizione dominante consistente in un rifiuto di accesso ad una infrastruttura essenziale, il Tribunale avrebbe adottato un criterio giuridico errato al fine di valutare l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte ricorda che l’articolo 102 TFUE reprime i comportamenti di imprese in posizione dominante che restringono la concorrenza basata sui meriti e sono dunque suscettibili di causare un pregiudizio diretto alle singole imprese e ai consumatori, o che impediscono o falsano tale concorrenza e sono dunque idonei a causare loro un danno indiretto. Tali comportamenti includono quelli che ostacolano, in virtù del ricorso a mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti, il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza su un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio a causa della presenza di una o più imprese in posizione dominante. In tale contesto, la Corte ha statuito, nella sentenza Bronner, che un rifiuto di consentire l’accesso ad una infrastruttura sviluppata e detenuta da un’impresa dominante per le esigenze delle sue proprie attività può costituire un abuso di posizione dominante a condizione non soltanto che tale rifiuto sia idoneo a eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato in questione da parte del soggetto che richiede l’accesso e non possa essere obiettivamente giustificato, ma anche che l’infrastruttura di per sé stessa sia indispensabile per l’esercizio dell’attività di quest’ultimo, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale di tale infrastruttura. A questo proposito, la Corte sottolinea che l’imposizione di tale condizione era giustificata dalle circostanze specifiche della causa Bronner, che consistevano in un rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di consentire ad un concorrente l’accesso ad una infrastruttura da essa sviluppata per le esigenze della propria attività, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento. Infatti, la constatazione che un’impresa dominante ha abusato della propria posizione in ragione di un rifiuto di contrattare con un concorrente ha come conseguenza che tale impresa è obbligata a entrare in rapporti con tale concorrente. Orbene un tale obbligo è particolarmente lesivo dell’autonomia negoziale e del diritto di proprietà dell’impresa dominante, che resta, in linea di principio, libera di rifiutare di entrare in rapporti contrattuali e di sfruttare l’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze. Per contro, la presente causa si distingue dalla causa Bronner nella misura in cui [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa, consente ai suoi concorrenti l’accesso alla sua infrastruttura, vale a dire al suo servizio di ricerca generale e alle pagine di risultati generali. Ne consegue che la constatazione di un abuso di posizione dominante commesso da [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle condizioni inique dell’accesso a detta infrastruttura non è suscettibile di dar luogo a misure tanto lesive della sua autonomia negoziale e del suo diritto di proprietà quanto quelle in discussione nella causa Bronner. Alla luce di tale precisazione, la Corte rileva che, qualora un’impresa dominante come [OSCURATO:PERSONA] consenta l’accesso alla sua infrastruttura ma subordini tale accesso a condizioni inique, le condizioni enunciate nella sentenza Bronner non si applicano. Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di diritto astenendosi dal valutare se le pratiche imputate a [OSCURATO:PERSONA] soddisfacessero le condizioni stabilite nella sentenza Bronner ai fini della loro qualificazione sotto il profilo dell’articolo 102 TFUE. Poi, la Corte rigetta il motivo relativo ad un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale ha confermato la decisione controversa malgrado che quest’ultima non identificasse un comportamento che si discostava dalla concorrenza basata sui meriti. Le ricorrenti addebitavano segnatamente al Tribunale di aver confermato che tre circostanze specifiche invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa erano pertinenti per valutare se [OSCURATO:PERSONA] esercitasse una concorrenza basata sui meriti. Tali circostanze erano, in primo luogo, l’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti, in secondo luogo, il comportamento degli utenti che effettuano ricerche su Internet e, in terzo luogo, il fatto che il traffico sviato risultante dalle pagine di risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’ampia percentuale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e non poteva essere effettivamente sostituito da altre fonti. La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità procedurale relativa al fatto che tale argomentazione era stata invocata per la prima volta in sede di impugnazione, osservando come essa costituisca l’ampliamento di un motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado e che tale argomentazione è, inoltre, sorta in conseguenza della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ricorda che l’articolo 102 TFUE incrimina non l’esistenza stessa di una posizione dominante, ma soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima. Infatti, tale disposizione non mira né ad impedire la creazione di una posizione dominante, né ad assicurare il mantenimento di imprese meno efficaci sul mercato. Al contrario, la concorrenza basata sui meriti può, per definizione, condurre alla scomparsa o alla emarginazione di queste ultime. Per constatare lo «sfruttamento abusivo di una posizione dominante» ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è necessario, di norma, dimostrare che, tramite mezzi differenti da quelli che reggono la concorrenza basata sui meriti, il comportamento in questione ha come effetto concreto o potenziale di restringere la concorrenza sul mercato o sui mercati interessati, che possono essere tanto quelli in cui la posizione dominante è detenuta quanto dei mercati connessi o vicini. Tale dimostrazione può implicare il ricorso a griglie di analisi differenti a seconda del caso di specie. Essa deve però sempre prendere in considerazione l’insieme delle circostanze di fatto pertinenti, indipendentemente dal fatto che queste concernano proprio tale comportamento, il mercato o i mercati in questione o il funzionamento della concorrenza su questo o questi mercati. In tal senso, uno «sfruttamento abusivo di una posizione dominante» può risultare non soltanto da un comportamento capace di produrre un effetto di esclusione dal mercato, ma anche da un comportamento avente o come effetto concreto o potenziale, o persino come scopo, quello di impedire l’accesso al mercato di potenziali concorrenti, ricorrendo a misure di chiusura o ad altri mezzi differenti da quelli che reggono la concorrenza basata sui meriti. Ne consegue che le circostanze di fatto pertinenti per valutare se un’impresa in posizione dominante abusi di tale posizione comprendono quelle che concernono non soltanto il comportamento stesso, ma anche il mercato o i mercati in questione o il funzionamento della concorrenza su quest’ultimo o su questi ultimi. Pertanto, delle circostanze relative al contesto nel quale il comportamento di detta impresa viene messo in atto, come eventuali caratteristiche del settore in questione, devono essere considerate pertinenti al fine di constatare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Alla luce di queste precisazioni, la Corte osserva che le tre circostanze specifiche invocate nella decisione controversa costituivano elementi del contesto nel quale funzionavano il motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] e i servizi di comparazione di prodotti, e nel quadro del quale il comportamento in questione è stato realizzato. Poiché esse permettevano di collocare le pratiche di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei due mercati interessati e del funzionamento della concorrenza su tali mercati, tali circostanze erano pertinenti per chiarire la conformità delle pratiche suddette alla concorrenza basata sui meriti. Allo stesso modo, la Corte respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto assumendo l’esistenza di una discriminazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] tra il proprio comparatore di prodotti e i comparatori di prodotti concorrenti sulle sue pagine di ricerca generale senza dimostrare l’esistenza di una differenziazione di trattamento arbitraria. A questo proposito, la Corte precisa che non si può certo ritenere, in generale, che un’impresa dominante che applica ai propri prodotti o servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti adotti, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ben stabilito che, alla luce delle caratteristiche del mercato a monte e delle circostanze specifiche sopra indicate, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] era discriminatorio e non rientrava nella concorrenza basata sui meriti. La Corte osserva, inoltre, che il Tribunale non ha né invertito l’onere della prova, né escluso il carattere utile di un’analisi controfattuale constatando, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a realizzare un’analisi siffatta ai fini della valutazione del nesso di causalità tra le pratiche messe in atto i loro effetti reali o potenziali, e rilevando al tempo stesso, dall’altro lato, che [OSCURATO:PERSONA] poteva far valere un’analisi controfattuale per contestare le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto. Così facendo, il Tribunale ha soltanto constatato, giustamente, che è lecito per la [OSCURATO:PERSONA] fondarsi su un insieme di elementi probatori, senza dover ricorrere sistematicamente ad uno strumento unico, per dimostrare un nesso di causalità tra le pratiche esaminate e i loro effetti anticoncorrenziali sul mercato. Infine, la Corte giudica che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando che, nell’ambito dell’analisi degli effetti anticoncorrenziali delle pratiche addebitate a [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminare se tali pratiche fossero suscettibili di estromettere dei concorrenti altrettanto efficaci che [OSCURATO:PERSONA] stessa. Infatti, se l’obiettivo dell’articolo 102 TFUE non è quello di garantire che concorrenti meno efficaci dell’impresa in posizione dominante rimangano sul mercato, da ciò non deriva che qualsiasi constatazione di un’infrazione alla luce di tale disposizione sia subordinata alla dimostrazione che il comportamento di cui trattasi è idoneo a estromettere un concorrente altrettanto efficace. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, senza che tale constatazione fosse infirmata dalle ricorrenti, che non sarebbe stato possibile per la [OSCURATO:PERSONA] ottenere risultati obiettivi e affidabili riguardo all’efficacia dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle condizioni specifiche del mercato in questione. Pertanto, esso era legittimato a statuire, da un lato, che il criterio del concorrente altrettanto efficace non rivestiva carattere imperativo nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 102 TFUE e, dall’altro, che, nelle circostanze del caso di specie, tale criterio non sarebbe stato pertinente. Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge quest’ultima nella sua interezza. ( 1 ) Decisione C(2017) 4444 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE [caso AT.39740 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione controversa»). ( 2 ) Sentenza del 10 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑612/17 , EU:T:2021:763 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ).