CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 23 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e applicava la detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni uno di arresto di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 27 novembre 2018, per reati in materia edilizia e tutela di vincoli paesaggistico- ambientali, commessi nel 2014. Il Tribunale, preso atto della circostanza che il Montini non aveva commesso più reati dal 2015, della entità non elevata della pena espianda, della scarsa chiarezza della regolarità amministrativa e urbanistico-edilizia della sede ove svolgere l'indicata l'attività lavorativa di commerciante di autoveicoli - da una nota della Questura di Frosinone del novembre 2020 la sede risultava in ristrutturazione e l'esercizio doveva ancora aprire - riteneva di non poter concedere l'affidamento in prova, ma di applicare una misura che potesse rappresentare un regime più contenitivo della pericolosità sociale manifestata da Montini, che nel tempo si era reso responsabile di diverse analoghe violazioni urbanistiche, tanto che, nella motivazione della sentenza di condanna in esecuzione, la condotta trasgressiva del Montini veniva definita "abituale". 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 47 della I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nonché vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La difesa ritiene che il giudice di sorveglianza, con motivazione apodittica e carente, non abbia valutato adeguatamente il positivo percorso di ravvedimento intrapreso da Montini che giustificava la concessione della più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, considerato che dal 2015 ha costantemente mantenuto condotta regolare, nel 2020 ha provveduto a demolire ogni abuso edilizio commesso e, comunque, i reati la cui pena è in esecuzione sono di scarso allarme sociale. La difesa contesta la valutazione di "opacità" espressa dal Tribunale in merito all'attività lavorativa svolta da Montini, in qualità di amministratore unico della società W Dabliù s.r.I., nel settore del commercio di veicoli e mobili antichi: il ricorrente aveva allegato copia di un contratto di locazione con il quale ha dimostrato di percepire regolare canone di locazione mensile di 2.500 euro, una visura dalla quale emergeva la comproprietà con il fratello di diversi immobili e una visura dalla Camera di commercio di Frosinone della società W Dabliù s.r.I., che risultava iscritta nel registro delle imprese dal 2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che, da un lato, il Tribunale non ha preso in considerazione i pur rilevanti elementi documentali prodotti dalla difesa dai quali può ragionevolmente evincersi che il Montini abbia quantomeno avviato un processo di revisione critica del proprio passato e, dall'altro, fonda il diniego sulle incertezze sull'attività lavorativa, indicata quale attività esterna risocializzante, correlate al contenuto di una informativa della Questura di Frosinone, nella quale si evidenziava che la sede della società era in ristrutturazione ed avrebbe aperto dopo qualche mese. In realtà, osserva il Pubblico ministero, poiché tale nota risaliva al 6 novembre 2020 e, dunque, a sette mesi prima della decisione, sarebbe stato opportuno quantomeno richiedere un aggiornamento, al fine di verificare se, nel frattempo, l'impresa avesse effettivamente ripreso ad operare e se il prefabbricato successivamente realizzato, quale sede della concessionaria, realmente non richiedeva autorizzazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Appare utile ribadire che attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista e disciplinata dall'art. 47 Ord. pen., l'ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria (qualora il richiedente sia detenuto) e nei risultati dell'indagine socio- familiare operata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, deo. 2020, M., Rv. 277924). Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario, devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli idoneo al perseguimento degli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto, la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante (tra le altre, Sez. 1, n. 2762 del 11/06/1992, di Bois, Rv. 191464). Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulla reiterazione dei reati per cui Montini è stato condannato (in materia edilizia), sulla motivazione della sentenza di condanna, che ha indicato Montini come soggetto che «già sottoposto a procedimento penale per fatti della stessa indole, ha ripetuto nel tempo condotte identiche» e sull'informativa della Questura di Frosinone, in data 6 novembre 2020, che ha riferito che la sede della società ove svolgere l'attività indicata era in ristrutturazione e avrebbe aperto dopo qualche mese.La motivazione censurata non ha preso in considerazione l'attuale situazione socio-familiare del ricorrente, né la concreta possibilità di svolgimento di una attività risocializzante e le sue modalità esecutive. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli a raffronto con gli aspetti valorizzati, soprattutto in considerazione del regolare comportamento di Montini mantenuto in libertà dal 2015. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale incompletezza dell'istruttoria abbia privato il procedimento di dati conoscitivi importanti, pregiudicando la possibilità di formare in modo completo il convincimento, in presenza di produzioni della difesa atte a dimostrare il positivo percorso intrapreso dal condannato. Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). Nel caso di specie, deve ritenersi che il giudice avrebbe dovuto acquisire e valutare le risultanze dell'osservazione personologica condotta dall'UEPE, secondo le indicazioni contenute nello stesso articolo 47 Ord. pen., perché i dati conoscitivi in suo possesso - peraltro datati di più di cinque mesi - non paiono già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti agli operatori sociali. (tra le altre, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01). 2. Si impone, pertanto l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che rinnoverà il giudizio sul punto, con piena libertà valutativa, tenendo conto dei principi esposti. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al