Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 dicembre 2020

Cassazione n. 29835/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso la sentenza n. 621/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17000 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti da [OSCURATO:PERSONA] i contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2010, sul presupposto dell’obbligo del predetto di iscriversi alla Gestione separata, ed ha ritenuto applicabili le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8 lett.

A), l. n. 388 del 2000.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il momento di presentazione delladichiarazione dei redditi (nella specie il 30.9.2012, rectius 2011) ed ha escluso che alla data di notifica della richiesta di pagamento fosse maturata la prescrizione.

Ha precisato come l’Istituto non fosse in condizione di far valere il credito in oggetto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, a causa del comportamento volontario dell’appellato che ha omesso di iscriversi alla Gestione separata e di provvedere all’autoliquidazione della prestazione contributiva dovuta, con conseguente sospensione della prescrizione, a norma dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Inps non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Ric. 2021 n. 17000 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2941 n. 8 e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

7. Si sostiene che la sospensione della prescrizione costituiva questione nuova, non dedotta in primo grado ma per la prima volta in appello e, comunque, si contesta che la mancata compilazione del quadro RR equivalga a occultamento doloso del debito contributivo.

8. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335/1995, dell'art. 18, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, degli artt. 3 e 8 del d.lgs. 103 del 1996, dell’art. 22, commi 1 e 3 della legge n. 576/1980, dell’art. 6 del D.M. 281 del 1996, dell’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003, conv. dalla legge 326 del 2003, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA].

9. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso che risulta infondato.

10. La Corte d’appello si è uniformata ai principi enunciati da questa S.C. con la sentenza n. 30344 del 2017, per effetto dei quali gliavvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto Ric. 2021 n. 17000 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi allagestione separata presso l' INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (v.

Cass. n. 32167 del 2018).

11. Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

12. In ordine al dies a quo del termine di presc rizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, Ric. 2021 n. 17000 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -5- comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

13. Anche il secondo motivo è fondato avendo questa Corte chiarito che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadr o RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. per tutte Cass.n. 37529 del 2021).

14. Per le ragioni esposte, accolti i primi due motivi di ricorso, respinto il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso la sentenza n. 621/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17000 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti da [OSCURATO:PERSONA] i contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2010, sul presupposto dell’obbligo del predetto di iscriversi alla Gestione separata, ed ha ritenuto applicabili le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8 lett. A), l. n. 388 del 2000. 2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il momento di presentazione delladichiarazione dei redditi (nella specie il 30.9.2012, rectius 2011) ed ha escluso che alla data di notifica della richiesta di pagamento fosse maturata la prescrizione. Ha precisato come l’Istituto non fosse in condizione di far valere il credito in oggetto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, a causa del comportamento volontario dell’appellato che ha omesso di iscriversi alla Gestione separata e di provvedere all’autoliquidazione della prestazione contributiva dovuta, con conseguente sospensione della prescrizione, a norma dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Inps non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Ric. 2021 n. 17000 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2941 n. 8 e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. 7. Si sostiene che la sospensione della prescrizione costituiva questione nuova, non dedotta in primo grado ma per la prima volta in appello e, comunque, si contesta che la mancata compilazione del quadro RR equivalga a occultamento doloso del debito contributivo. 8. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335/1995, dell'art. 18, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, degli artt. 3 e 8 del d.lgs. 103 del 1996, dell’art. 22, commi 1 e 3 della legge n. 576/1980, dell’art. 6 del D.M. 281 del 1996, dell’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003, conv. dalla legge 326 del 2003, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. 9. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso che risulta infondato. 10. La Corte d’appello si è uniformata ai principi enunciati da questa S.C. con la sentenza n. 30344 del 2017, per effetto dei quali gliavvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto Ric. 2021 n. 17000 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi allagestione separata presso l' INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (v. Cass. n. 32167 del 2018). 11. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. 12. In ordine al dies a quo del termine di presc rizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, Ric. 2021 n. 17000 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 13. Anche il secondo motivo è fondato avendo questa Corte chiarito che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadr o RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. per tutte Cass.n. 37529 del 2021). 14. Per le ragioni esposte, accolti i primi due motivi di ricorso, respinto il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi acco
Sentenza Cassazione n. 29835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris