CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 46745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Urso ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza resa dal giudice di primo grado, per il reato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 74 del 2000, per aver, in qualità di rappresentante legale pro tempore della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sul reddito e l'IVA, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affare, fatto contestato il 27/11/2013. 2.11 ricorrente affida ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione dr legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità, negando di aver posto in essere alcuna condotta di occultamento o di distruzione delle scritture contabili e deducendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato. Rappresenta, al riguardo, di aver denunciato, anteriormente all'accertamento effettuato dalla Guardia di finanza il 27/11/2012, il furto dell'intera documentazione contabile che gli era stata fornita dal precedente amministratore appena il giorno prima e che deteneva momentaneamente all'interno di un'autovettura nella sua disponibilità, e pertanto la carenza dell'elemento oggettivo del reato, non avendo posto in essere alcuna condotta di occultamento o di distruzione della suddetta documentazione. Evidenzia, al riguardo, di aver prodotto in giudizio la denuncia di furto della documentazione contabile, nonché la copia del verbale di consegna della suddetta documentazione a firma del precedente amministratore, ove sono specificamente indicati tutti i documenti contabili societari relativi all'annualità in contestazione, nonché quelli relativi al 2007 al 2011. I giudici di merito, con affermazioni illogiche e carenti sotto il profilo motivazionale, hanno ritenuto poco plausibile il fatto che tale documentazione, ricevuta appena un giorno prima del denunciato furto, fosse detenuta all'interno dell'auto e fosse stata rubata, posto che l'auto ove era custodita non recava segni di effrazione. Tuttavia, il ricorrente evidenzia che l' asserita assenza di danni da effrazione non trova alcun riscontro probatorio, di aver esibito la prova che la documentazione contabile era stata appena il giorno prima del furto consegnata dal precedente amministratore e che non vi sono elementi tali che consentano di affermare la falsità della denuncia di furto, che i giudici di merito velatamente sottendono alla loro valutazione. Il ricorrente altresì deduce la carenza di dolo, evidenziando di aver assunto la carica di rappresentante legale della società in data 25/10/2011, che i bonifici accertati dalla Guardia di finanza riconducibili all'attività, dell'ammontare di pari a oltre 181 mila euro, concernono i primi mesi del 2011, ovvero periodo in cui egli non aveva ancora assunto la qualifica di rappresentante legale e che la società, per tutto il corso del 2012 e 2013, è rimasta inattiva e non ha di fatto operato; pertanto, egli non aveva alcun interesse ad occultare o distruggere la relativa contabilità.3. Il Procuratore generale della Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato di non ritenere credibile la tesi difensiva secondo la quale la documentazione societaria, ricevuta in consegna appena il giorno prima, fosse custodita all'interno di un autovettura in uso all'imputato e sia stata oggetto di furto, unitamente ad altri oggetti custoditi all'interno dell'abitacolo dell'auto. La Corte territoriale, infatti, ha affermatot(he la vettura entro la quale era detenuta la documentazione non ha recato alcun danno né segni di effrazione e che appare poco verosimile che tale documentazione, ricevuta appena il giorno prima, fosse custodita dal rappresentante legale della società all'interno di una vettura, per di più non di sua proprietà, posto che il veicolo risulta intestato a una terza persona. Inoltre, il giudice ha evidenziato che i militari hanno effettuato un accertamento presso la sede legale, ove avevano rinvenuto un terreno incolto e recintato, e poi contattato l'imputato presso l'indirizzo di residenza inviando una raccomandata con la quale il ricorrente era stato invitato a presentarsi e a produrre la documentazione societaria. [OSCURATO:PERSONA]Urso tuttavia non ha ottemperato all'invito a presentarsi, né ha mai fornito ai militari alcuna informazione in ordine all'avvenuto furto della documentazione societaria di cui era inconfutabilmente in possesso, posto che, come emerge dalla medesima prospettazione del ricorrente, i documenti contabili erano stati a lui consegnati dal precedente rappresentante legale della società. Quanto alla deduzione relativa all'inattività della società e alla carenza dei profili soggettivi del reato, si osserva che tale affermazione è del tutto assertiva e priva di riscontri, posto che, in assenza dei libri contabili da cui sarebbe possibile verificare se la società ha operato anche per il 2012 e il 2013 o sia rimasta inattiva, non è in alcun modo possibile ricostruire i redditi societari per quelle annualità, né inferire da ciò la carenza dell'elemento soggettivo del reato.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro