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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1989

Cassazione n. 17373/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta PALERMO il 19/09/1989 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata ove si esclude l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la protrazione (triennale) dell'occupazione dell'immobile ed il conseguente danno per l'ente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta PALERMO il 19/09/1989 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata ove si esclude l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la protrazione (triennale) dell'occupazione dell'immobile ed il conseguente danno per l'ente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 17373/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris