CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01156/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna per avere riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. con la sentenza n. 2358, emessa dal Tribunale di Ravenna il 13/11/2019) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2. sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente ,