CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNA-LE ' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; ictra là me vsiot.1 A_ (;‘/.44a. W. 113.11,zn '39 /c)712 ka JA: gall~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta della somma di euro 1593,44 ritenuta profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (ed, in particolare, dell'Agenzia delle Entrate), commesso attraverso, come si legge nella contestazione, artifici e raggiri consistiti nell'inserimento di dichiarazioni fiscali mod. 730 con indicazione di elementi fittizi e inveritieri quali crediti parzialmente o totalmente inesistenti, ritenute fiscali inesistenti e redditi inesistenti o incoerenti. In particolare, con riferimento all'indagata, si era trattato della presentazione di un modello [OSCURATO:PERSONA] relativo all'anno di imposta 2016 nel quale risultava un inesistente credito di imposta di euro 3922,00 indebitamente rimborsato (capo 179 della imputazione provvisoria). La condotta specifica, secondo l'ipotesi accusatoria, si inseriva all'interno di una ampia vicenda illecita gestita in forma organizzata e tendente ad ottenere dalla Agenzia delle Entrate, attraverso centinaia di dichiarazioni fraudolente singolarmente al di sotto di euro 4000 al fine di evitare controlli, indebiti rimborsi o detrazioni per diverse centinaia di migliaia di euro complessivi. Il Tribunale ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), ritenendo che la condotta fosse consistita "nell'indicare fittiziamente elementi attivi o passivi non sussistenti o nell'indicare falsamente i presupposti per accedere a detrazioni fiscali non spettanti" (fg. 4 del provvedimento impugnato). E' stata esclusa la riconducibilità del fatto al reato di truffa aggravata in quanto non sono stati ravvisati ulteriori artifici o raggiri diversi dalle indicazioni non veritiere contenute nella dichiarazione dei redditi, né rimborsi o altri emolumenti non dovuti indipendenti da quanto discendente dalla dichiarazione infedele. A supporto delle sue conclusioni, il Tribunale ha citato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra il reato tributario in materia di frode fiscale e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, precisando che, nelle rilevate condizioni, in ogni caso, la condotta, quand'anche ritenuta fraudolenta, configurerebbe il reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000. L'annullamento del sequestro e la conseguente restituzione dei beni, infine, è stata giustificata dal fatto che la violazione fiscale commessa dall'indagato si era attestata a valori sotto la soglia di legge, prevista sia dall'art. 4 che dall'art. 3 d.lgs. 74/2000, con conseguente venir meno del fumus del reato contestato, considerazione assorbente rispetto al vizio motivazionale del provvedimento genetico, pure rilevato dal Tribunale, per quanto inerente al periculum in mora. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Pur mostrando di condividere il medesimo principio di diritto richiamato dal Tribunale a proposito del rapporto di specialità tra gli artt. 3 e 4 del d.lgs. 74/2000 ed il reato di truffa, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, da un lato, per non avere valutato tutte le condotte ulteriori, costituenti artifici e raggiri idonei a configurare la truffa, diverse da quelle relative alla sola dichiarazione infedele o fraudolenta; dall'altro, per non avere valorizzato la circostanza che parte del profitto ottenuto dall'indagato doveva essere versato alla struttura associativa illecita, che lo stesso Tribunale aveva evidenziato in sintonia con l'imputazione provvisoria, così non potendosi ritenere che il fine della condotta fosse soltanto quello della evasione fiscale e non anche quello di arricchire il sodalizio criminale, che così conseguiva profitti ulteriori e di gran lunga superiori alle soglie previste dai reati tributari. Tali ulteriori condotte decettive organizzate, costituenti il presupposto della condotta del singolo indagato, atomisticamente considerata dal Tribunale, sono state elencate dal ricorrente ai fgg. 6 e 7 del ricorso (creazione di profili falsi di operatori accreditati presso i CAF con caricamento nei sistemi informatici di dati non veritieri, creazione di false sedi di CAF e false identità digitali, utilizzo non autorizzato di credenziali di soggetti terzi ecc.); 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe errato nel non rapportarsi al profitto complessivo ottenuto in relazione alla posizione di 125 indagati, pari ad oltre 400 mila euro, adottando una motivazione rapportata al sequestro impeditivo e non a quello in esame siccome finalizzato alla confisca e travisando il contenuto del provvedimento genetico che, invece, conteneva ampia e tutt'altro che apparente motivazione al riguardo, volta a valorizzare l'ampio e duraturo contesto illecito nel quale la singola condotta di ciascun indagato, costituente uno o più reati-fine rispetto a quello associativo, andava ad inserirsi, fermo restando che, ad avviso del ricorrente, il decreto del primo giudice aveva anche individualizzato la portata dell'esigenza cautelare in relazione ad ogni singolo indagato, secondo quanto riprodotto ai fgg. 11 e segg. del ricorso, trasfondendo parti del provvedimento genetico ritenute di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Le Sezioni unite, seppur con riguardo alle differenti fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, hanno ritenuto esistente un rapporto di specialità tra le norme incriminatrici tributarie e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato «in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni" (Sez. U, n. n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865-01). Si tratta di un principio che sancisce una linea di demarcazione tra l'ambito applicativo delle fattispecie a connotazione truffaldina e le norme incriminatrici di carattere fiscale.Il profitto avuto di mira e conseguito dall'indagata coincide, infatti, con quello fiscale, costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74 del 2000, anche dal fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il cui perseguimento è posto come scopo della condotta tipica. Né vale, in questa sede, al fine di superare l'obiezione costituita dall'assenza di un autonomo disvalore dell'ipotizzata truffa, fare riferimento all'ottenimento di un profitto ulteriore quale "prezzo del servizio illecito" reso, in quanto, al di là del rilievo che si tratta di profilo di merito che appare dotato di novità e non sottoposto alla cognizione del Tribunale per il riesame, tale "vantaggio" nulla aggiungerebbe all'indebito rimborso, trattandosi di una ripartizione pro-quota tra i concorrenti di quell'unico profitto ricavato dalla condotta decettiva eziologicamente riferibile al reato tributario. Analogamente può osservarsi a proposito della riconducibilità alla struttura associativa degli illeciti profitti derivanti dai reati fiscali, in quanto fattispecie di reato che non risulta fondante la domanda cautelare, posto che la somma sequestrata è specificamente riferita al profitto illecito della contestata truffa di cui al capo 179) della rubrica provvisoria. Infine, va osservato come le modalità della condotta truffaldina, per come indicate nell'imputazione provvisoria, nulla aggiungano a quella decettiva, in quanto si richiamano quelle strumentali all'indicazione nelle dichiarazioni annuali degli elementi passivi inesistenti in forza dei quali si mira ad ottenere l'indebito rimborso da parte dell'Erario. 2 Alla luce delle considerazioni svolte, va rigettato il ricorso