CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9184/2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1203/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. DANILOSESTINI;Rilevato che con sentenza n. 756/2018, il Tribunale di Bergamo condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo la somma di oltre 34.000,00 euro, pari al valore della merce spedita dalla medesima Dupol a una cliente francese e andata smarrita (perché sottratta da ignoti che avevano clonato le targhe dei mezzi dell’autotrasportatore incaricato), ritenendo che la predetta C.R.G. avesse assunto la veste di vettore esclusivo, con assunzione dell’intera responsabilità del trasporto, o, comunque, che dovesse rispondere quale spedizioniere per la cattiva scelta del vettore/trasportatore [OSCURATO:PERSONA] GmbH ; inoltre, ritenuta prescritta ogni pretesa nei confronti della predetta Tirolia, rigettò la domanda di manleva proposta dalla C.R.G.; infine, condannò la medesima C.R.G. al pagamento delle spese di lite in favore sia della Dupol che della Tirolia; la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la C.R.G. avesse assunto l’incarico di mero intermediario per l’organizzazione del trasporto della merce, individuando all’uopo lo spedizioniere Tirolia, che, a sua volta, aveva reperito l’impresa di [OSCURATO:PERSONA], con cui la Dupol aveva stipulato il contratto di trasporto; la Corte ha pertanto rigettato la domanda risarcitoria della Dupol, nel frattempo fallita, nei confronti della C.R.G. ed ha dichiarato conseguentemente assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Tirolia; provvedendo sulle spese di lite, ha statuito che «l’appellato [OSCURATO:PERSONA] srl in concordato preventivo deve essere condannato alla rifusione in favore dell’appellante CRG Italia, secondo regola di soccombenza, nonché dell’altra appellata [OSCURATO:PERSONA] gmbh, terza chiamata in primo grado su istanza dell’appellante, secondo regola di causalità, delle spese di entrambi i gradi di giudizio»; ha conseguentemente liquidato le spese dovute dal Fa l limento [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo , per entrambi i gradi , in favore sia della [OSCURATO:SOCIETA] che della [OSCURATO:PERSONA]; ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA].; ad esso ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; i ricors i sono stat i avviat i alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c.; la ricorrente principale ha depositato memoria. Consideratoche conl’ unico motivo , la ricorrent e principale ha denuncia to « nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda articolata dalla C.R.G. di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,in relazione all'art 360 n. 4, c.p.c.»; premesso che, in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure, aveva corrisposto alla Tirolia le spese liquidate dal Tribunale, ha lamentato che la Corte di Appello, pur accogliendo la sua impugnazione, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’importo versato (4.186,00 euro) alla predetta Tirolia (che si era rifiutata di restituire spontaneamente la somma incassata), pur a fronte delle espresse richieste formulate nell’atto di appello, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e illustrate con la comparsa conclusionale; la controricorrente ha contrastato la censura, assumendo che la Corte ha pronunciato sulla domanda avversaria in una nota in calce alla sentenza (a pag. 25), del seguente tenore: «la liquidazione al valore minimo di scaglione si giustifica col fatto che in giudizio è risultato prevalente, nel rapporto di chiamata, il contrasto tra le tesi sostenute dalla terza chiamata e quelle della convenuta, chiamante, rispetto a quello fra le prime e le pretese dell'attrice, così che non può ritenere giustificata la pretesa di addossare a quest'ultima gli oneri correlati a contestazioni ulteriori rispetto a quelle fatte valere dalla convenuta»; ha assunto che « la Corte di merito ha, per l'effetto , respinto, anche se soltanto in maniera implicita, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] riguardo al rimborso delle spese del primo grado»; con l’unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla «declaratoria di condanna del [OSCURATO:PERSONA], e non della [OSCURATO:SOCIETA], al rimborso delle spese di lite dei due gradi alla appellata [OSCURATO:PERSONA] GmbH»: assume che, in applicazione del principio di causalità, «il secondo giudice del merito avrebbe dovuto porre le spese - ed anche quella d el secondo grado - a carico dell'appellante che aveva provocato del tutto inutilmente e in maniera palesemente arbitraria, il coinvolgimento del Tirolia S pedition GmbH nel processo, promuovendo nei confronti della società austriaca, un'azione di garanzia impropria che era(stra)prescritta»; il ricorso principale è fondato, in quanto: la nota richiamata dalla controricorrente e figurante in calce alla pag. 25 della sentenza è diretta a spiegare la ragione della liquidazione delle spese «ai valori minimi di scaglione» nel rapporto fra il [OSCURATO:PERSONA] e la Tirolia, ma nulla dice, neppure implicitamente, sulla questione della restituzione del le spese pagate dalla C.R.G. alla Tiroliaall’esito della sentenza di primo grado; come chiaramente emerge dalla motivazione contenuta a pag. 24, la Corte di Appello ha affermato di applicare il principio di causalità per regolare (in relazione ad entrambi i gradi di merito) le spese di lite spettanti alla Tirolia , di cui ha onerato il Fallimento, e tale affermazione non è contraddetta dal contenuto della nota richiamata, volta a spiegare esclusivamente la ragione dell’applicazione dei minimi di scaglione; ne consegue che la domanda di restituzione degli importi pagati alla Tirolia, ritualmente formulata dall’appellante C.R.G., non è stata effettivamente esaminata dalla Corte territoriale, che è incorsa pertanto nell’omessa pronuncia denunciata dalla ricorrente principale;la sentenza va pertanto cassata sul punto con rinvio alla Corte territoriale; l’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale (che mira a rimettere in discussione il criterio applicato dalla Corte e a sostenere che l’applicazione del principio di causalità dovrebbe condurre a individuare nella C.R.G. la parte tenuta alle spese per avere agito a tutela di una pretesa ampiamente prescritta) giacché l’esame del la questione dedotta col motivo di appello non esaminato comporta necessariamente la verifica del criterio che deve disciplinare il regolamento delle spese sostenute dalla Tirolia e, con essa,l’individuazione del soggetto su cui le stesse debbono gravare; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazion