CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta integrata la rapina in luogo del furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue censure; Osservato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, ad ogni modo, che il Collegio territoriale ha ritenuto integrata la rapina in ragione della violenza esercitata direttamente sulla persona, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, Rv. 248751 - 01), secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il