CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso, essenzialmente volti a censurare l'omessa derubricazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente