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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 20728/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘11 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria in data 4 aprile 2023 con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'invio in Sesta Sezione Penale del presente procedimento ribadendo la fondatezza dei motivi contenuti nel ricorso principale; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce carenza e mancanza di motivazione, è manifestamente infondato oltre che generico risolvendosi in una critica rivolta nei confronti della motivazione della decisione ritenuta sintetica senza però segnalare in ordine a quale specifico aspetto la stessa si rivelerebbe lacunosa, in tal senso risultando contraddittorie le critiche rivolte attraverso i motivi successivi da cui risulta emergere sufficiente motivazione, seppure non condivisa o ritenuta adeguata; rilevato che il secondo motivo si presenta declinato in fatto nella parte in cui tende ad una alternativa ricostruzione della vicenda, nella sua semplicità ben articolata dalla descrizione effettuata nella sentenza di merito che ha dato conto dell'evolversi dei fatti che hanno portato il ricorrente ad una ferma opposizione nei confronti dei verbalizzanti che causava lesioni ad uno di essi; che il motivo si presenta, pertanto, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che il ricorrente ripropone in sede di legittimità fornendo differente versione dei fatti logicamente smentita e generica là dove nessuna critica viene rivolta alle accertate determinanti minacce rivolte ai pubblici ufficiali intervenuti e che hanno preceduto la condotta oppositiva e violenta che ha poi provocato le lesioni ad un operante (corretto pertanto risulta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo desunto in maniera evidente dalla condotta volontariamente posta in essere); che nessun effetto sulla procedibilità del delitto di lesioni (aggravato ai sensi degli artt. 585, con riferimento all'art. 576 e 61, n. 2 cod. pen.) ha la recente riforma in materia penale di cui al d.lgs. n. 150 del 2022; ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, specie in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento operato per la continuazione, risulta riproduttivo di identica critica confutata dalla Corte di appello con corretti e logici argomenti giuridici nella parte in cui ha condiviso la valutazione in merito alla determinazione della stessa da parte del primo giudice che si era attenuto agli indici fattuali della gravità del fatto e del grado di colpevolezza; rilevato che egualmente riproduttivo di identica censura risulta l'ultimo motivo in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena esclusa a causa della valorizzata esistenza di altro procedimento penale pendente; che, infatti, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184), come effettuato nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘11 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria in data 4 aprile 2023 con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'invio in Sesta Sezione Penale del presente procedimento ribadendo la fondatezza dei motivi contenuti nel ricorso principale; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce carenza e mancanza di motivazione, è manifestamente infondato oltre che generico risolvendosi in una critica rivolta nei confronti della motivazione della decisione ritenuta sintetica senza però segnalare in ordine a quale specifico aspetto la stessa si rivelerebbe lacunosa, in tal senso risultando contraddittorie le critiche rivolte attraverso i motivi successivi da cui risulta emergere sufficiente motivazione, seppure non condivisa o ritenuta adeguata; rilevato che il secondo motivo si presenta declinato in fatto nella parte in cui tende ad una alternativa ricostruzione della vicenda, nella sua semplicità ben articolata dalla descrizione effettuata nella sentenza di merito che ha dato conto dell'evolversi dei fatti che hanno portato il ricorrente ad una ferma opposizione nei confronti dei verbalizzanti che causava lesioni ad uno di essi; che il motivo si presenta, pertanto, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che il ricorrente ripropone in sede di legittimità fornendo differente versione dei fatti logicamente smentita e generica là dove nessuna critica viene rivolta alle accertate determinanti minacce rivolte ai pubblici ufficiali intervenuti e che hanno preceduto la condotta oppositiva e violenta che ha poi provocato le lesioni ad un operante (corretto pertanto risulta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo desunto in maniera evidente dalla condotta volontariamente posta in essere); che nessun effetto sulla procedibilità del delitto di lesioni (aggravato ai sensi degli artt. 585, con riferimento all'art. 576 e 61, n. 2 cod. pen.) ha la recente riforma in materia penale di cui al d.lgs. n. 150 del 2022; ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, specie in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento operato per la continuazione, risulta riproduttivo di identica critica confutata dalla Corte di appello con corretti e logici argomenti giuridici nella parte in cui ha condiviso la valutazione in merito alla determinazione della stessa da parte del primo giudice che si era attenuto agli indici fattuali della gravità del fatto e del grado di colpevolezza; rilevato che egualmente riproduttivo di identica censura risulta l'ultimo motivo in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena esclusa a causa della valorizzata esistenza di altro procedimento penale pendente; che, infatti, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184), come effettuato nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 20728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris