CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380 del 2001 e artt. 93, 94 e 95 del d. RR. 380 del 2001 alla pena di mesi due di arresto ed euro 9000 di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso; deduce vizio di motivazione in relazione alla maturazione della prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, dovendosi ,04/ individuarkquale data di consumazione del reato il 21 luglio 2018, data di ultimazione dei lavori; Considerato che il motivo unico di ricorso, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nonché manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto ed ha chiarito che il reato urbanistico ha natura permanente e la sua consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione, che assumono rilevanza, indipendentemente dal tipo ed entità delle opere, per l'oggettiva destinazione alla realizzazione di un manufatto e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva. Ha ulteriormente precisato (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351) che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (v. anche Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Si è inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione degli interventi di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 32969 del 8/7/2005, Annadori). Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato, emerge che il dies a quo è stato individuato nella data del sopralluogo, per verificare l'esecuzione dell'ordine di demolizione, che aveva accertato la realizzazione di nuove opere in data 24 settembre 2020, disattendendo le contrarie deduzioni difensive con motivazione ancorata a elementi di fatto non qui rivalutabili. Dunque, la prescrizione non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, trovando applicazione il regime di improcedibilità dell'articolo 344 bis cod. proc. pen. per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 e non ancora maturata avuto riguardo alla data della pronuncia in grado di appello del 5 febbraio 2025. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R