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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04140/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16010/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di secondo Grado dell’Emilia-Romagna n.1211/2023 depositata i l 27/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente e,in riforma della decisione di primo grado,annullava l’avviso di liquidazione (imposta proporzionale di registro su sentenza civile);

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso;

3. resiste la contribuente con controricorso, integrato da memoria, che chiede preliminarmente di dichiarare tardivo il ricorso in quanto notificato dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile; ricorso da ritenersi, quindi, notificato il giorno successivo; nel merito chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta fondato (unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli art. 2932 cod. civ., 37 d.P.R. 131 del 1986, 1 e 8, tariffa parte prima del TUR, art. 10, d. lgs. n. 23 del 2011, 163 d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e deve quindi accogliersi ; con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto del ricorso originario della parte contribuente, e con la condanna di questa alle spese dell’intero giudizio; le spese dei giudizi di merito, come liquidate in dispositivo, già recano la riduzione di legge per la difesa dell’ufficio tramite funzionari.

2. La vicenda risulta pacifica tra le parti e accertata dalle decisioni di merito; con sentenza del Tribunale di Modena n. 1662 del 2018 era accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa della controricorrente) per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di una quota di un immobile, ex art. 2932 cc , subordinata al pagamento del prezzo residuo.

Con l’avviso di liquidazione impugnato si tassava la suddetta sentenza con imposta di registro proporzionale e con le imposte ipotecarie e catastali.

La sentenza era impugnata da entrambe le parti che rinunciavano in appello con la conseguente estinzione del processo.

Successivamente, con decreto di trasferimento del 22 gennaio 2020, l’immobile era trasferito alla Sco t t s.r.l. (per l’Agenzia delle entrate sarebbe un trasferimento di altro immobile, non dello stesso di cui alla sentenza ex art. 2932 cod. civ.; per la controricorrente sarebbe lo stesso immobile per la modifica del mappale n. 161 con la soppressione dei sub 1, 2 e 3, confluiti nei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul puntocontroverso, con orientamento che va ribadito anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01).

Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione («In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01).

Nel caso in giudizio le parti hanno rinunciato agli appelli avverso la sentenza tassata, con l’estinzione del processo; l’estinzione del processo, per l’art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito.

Conseguentemente non risulta applicabile neanche nella fattispecie l’art. 37,secondo comma e l’art. 77 (rimborso ) d.P.R. 131 del 1986.

Il successivo decreto di trasferimento non incide sulla tassazione della sentenza (a prescindere dalla questione della identità dell’ unità immobiliare) in quanto si tratta di un diverso trasferimento sottoposto a tassazione autonoma e differente:imposta d’atto.

4. Infondata è l’eccezione di tardività del ricorso per la notifica dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la decisione n. 75 del 2019 che ha dichiarato illegittima la norma (art. 16 - septies d. l. 179 del 2012) che non prevedeva il perfezionamento della notifica (per il notificante) al momento di generazione della ricevuta di accettazione (generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24del giorno di esecuzione-invio).

Infatti, « In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd.

RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine»(Cass. Sez.

U., 20/11/2023, n. 32091, Rv. 669446 - 01) .

P.Q.M accoglie ilricors o ; cassa la sentenza e , decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della parte contribuente.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per compensi in e uro 3.500,00per il primo grado, euro 4.200,00 per il secondo grado, euro 4.000,00 per il giudizio in Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16010/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di secondo Grado dell’Emilia-Romagna n.1211/2023 depositata i l 27/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente e,in riforma della decisione di primo grado,annullava l’avviso di liquidazione (imposta proporzionale di registro su sentenza civile); 2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso; 3. resiste la contribuente con controricorso, integrato da memoria, che chiede preliminarmente di dichiarare tardivo il ricorso in quanto notificato dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile; ricorso da ritenersi, quindi, notificato il giorno successivo; nel merito chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta fondato (unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli art. 2932 cod. civ., 37 d.P.R. 131 del 1986, 1 e 8, tariffa parte prima del TUR, art. 10, d. lgs. n. 23 del 2011, 163 d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e deve quindi accogliersi ; con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto del ricorso originario della parte contribuente, e con la condanna di questa alle spese dell’intero giudizio; le spese dei giudizi di merito, come liquidate in dispositivo, già recano la riduzione di legge per la difesa dell’ufficio tramite funzionari. 2. La vicenda risulta pacifica tra le parti e accertata dalle decisioni di merito; con sentenza del Tribunale di Modena n. 1662 del 2018 era accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa della controricorrente) per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di una quota di un immobile, ex art. 2932 cc , subordinata al pagamento del prezzo residuo. Con l’avviso di liquidazione impugnato si tassava la suddetta sentenza con imposta di registro proporzionale e con le imposte ipotecarie e catastali. La sentenza era impugnata da entrambe le parti che rinunciavano in appello con la conseguente estinzione del processo. Successivamente, con decreto di trasferimento del 22 gennaio 2020, l’immobile era trasferito alla Sco t t s.r.l. (per l’Agenzia delle entrate sarebbe un trasferimento di altro immobile, non dello stesso di cui alla sentenza ex art. 2932 cod. civ.; per la controricorrente sarebbe lo stesso immobile per la modifica del mappale n. 161 con la soppressione dei sub 1, 2 e 3, confluiti nei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul puntocontroverso, con orientamento che va ribadito anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01). Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione («In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01). Nel caso in giudizio le parti hanno rinunciato agli appelli avverso la sentenza tassata, con l’estinzione del processo; l’estinzione del processo, per l’art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito. Conseguentemente non risulta applicabile neanche nella fattispecie l’art. 37,secondo comma e l’art. 77 (rimborso ) d.P.R. 131 del 1986. Il successivo decreto di trasferimento non incide sulla tassazione della sentenza (a prescindere dalla questione della identità dell’ unità immobiliare) in quanto si tratta di un diverso trasferimento sottoposto a tassazione autonoma e differente:imposta d’atto. 4. Infondata è l’eccezione di tardività del ricorso per la notifica dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la decisione n. 75 del 2019 che ha dichiarato illegittima la norma (art. 16 - septies d. l. 179 del 2012) che non prevedeva il perfezionamento della notifica (per il notificante) al momento di generazione della ricevuta di accettazione (generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24del giorno di esecuzione-invio). Infatti, « In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine»(Cass. Sez. U., 20/11/2023, n. 32091, Rv. 669446 - 01) . P.Q.M accoglie ilricors o ; cassa la sentenza e , decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della parte contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per compensi in e uro 3.500,00per il primo grado, euro 4.200,00 per il secondo grado, euro 4.000,00 per il giudizio in Ca