CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha rigettatol’istanza di rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione avverso ildecreto in materia di prevenzione pronunciato dal Tribunale di Napoli il 20 gennaio2021.2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] haformulato un motivo basato sull’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., perviolazione dell’art. 175 cod. proc. pen., con riferimento agli art. 24 e 111 Cost. e6 CEDU, nonché difetto di motivazione per contraddittorietà o illogicità rispetto aipresupposti previsti dalla disposizione procedurale sopra indicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo addotto.2. Il punto centrale della decisione di rigetto è costituito dalla tardività dellaistanza di rimessione in termini, avendo l’ordinanza rilevato che “la difesa nulla haargomentato al fine di dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contezza delprovvedimento di inammissibilità solo poco prima di proporre a questa Cortel'istanza indicata in premessa … ”.Su tale aspetto, il ricorso evidenzia che “la misura di prevenzione èimmediatamente esecutiva, non è prevista una comunicazione della definitività delprovvedimento di applicazione e l'ordinanza di inammissibilità del ricorso nonviene comunicata ai difensori” per dedurne la mancanza di prova in ordineall'epoca della conoscenza da parte del proposto dell’atto da impugnare, e, quindi,del dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimessione in termini.Ebbene, osserva il Collegio, a prescindere dalla questione su chi incombal’onere dimostrativo della tempestività dell’istanza di rimessione nei termini,occorre ancor prima soffermarsi sull’oggetto della richiesta, che è costituito – comesi legge fin dalla intestazione della decisione oggi impugnata - dalla possibilità dipresentare impugnazione avverso un provvedimento (quello della Corte d’appellodi Napoli in materia di prevenzione, n. 28 del 17 febbraio 2022, depositato il 25febbraio 2022) contro il quale il ricorrente – seppur personalmente e, quindi,inammissibilmente, come già statuito da questa Corte – aveva già presentatoricorso.Occorre ribadire che il dies a quo, rispetto al quale valutare la tempestivitàdella istanza di rimessione in termini, è costituito dal giorno in cui è intervenuta laconoscenza del provvedimento della Corte d’appello che ha imposto la misura diprevenzione, e non l’epoca di conoscenza del provvedimento della Corte diCassazione (ordinanza n. 28860) che, il 7 giugno 2022, dichiarava inammissibileil ricorso personale. E che il proposto fosse a conoscenza del provvedimento dellaCorte d’appello in materia di prevenzione, è irrefutabilmente documentato dal fattoche contro di esso aveva già presentato impugnazione (seppure dichiaratainammissibile perché personale).Non vi può essere, pertanto, alcun dubbio sulla tardività dell’odierna istanza.3. Peraltro, come si accennava all’esordio, il motivo è comunquemanifestamente infondato, non potendosi accordare valore di mandatoprofessionale alla designazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le puntuali ragioni espostedall’ordinanza impugnata in ordine alle modalità della designazione stessa, amargine dell’atto di impugnazione personale, che, come rimarcato dalla cortedistrettuale, lo stesso ricorrente chiedeva di inviare al solo difensore di fiducia giànominato (e non revocato), Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, come rileva sempre ilprovvedimento impugnato, avrebbe potuto attivarsi per proporre il ricorso o pernotiziare il collega.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente