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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35526/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la non scarsa tenuità del fatto dovuta, da una parte, alla consistenza della condotta criminosa che si era realizzata in un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti, dall'altra parte, all'ostacolo creato dalla condotta delittuosa anche nei confronti di altro soggetto che, proprio a causa della condotta contestata, poteva darsi alla fuga sfuggendo definitivamente all'identificazione e conseguente attività di polizia giudiziaria; rilevato che il motivo risulta, inoltre, versato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la rilevata gravità della condotta del ricorrente, operazione egualmente preclusa in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia stata adeguatamente apprezzata con motivazione logica e completa dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la non scarsa tenuità del fatto dovuta, da una parte, alla consistenza della condotta criminosa che si era realizzata in un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti, dall'altra parte, all'ostacolo creato dalla condotta delittuosa anche nei confronti di altro soggetto che, proprio a causa della condotta contestata, poteva darsi alla fuga sfuggendo definitivamente all'identificazione e conseguente attività di polizia giudiziaria; rilevato che il motivo risulta, inoltre, versato in fatto nella parte in cui tenta di minimizzare la rilevata gravità della condotta del ricorrente, operazione egualmente preclusa in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia stata adeguatamente apprezzata con motivazione logica e completa dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 35526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris