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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 33475/2023

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 26662/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 832 del 2022, depositata il 14luglio 2022; visto il ricorso proposto dal Comune di Melilli (RGN 26662 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 832del 2022, che ha rigettato l’appello dello stesso Comune avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva annullato la deliberazione comunale n. 12/2019, di approvazione estinzione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della TARI per l’anno 2019; vistoil controricors o di [OSCURATO:SOCIETA].; ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, mentre, con le altre censure, il ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per “diniego di giustizia”; considerato che è stata formulata , in data 4 ottobre 2023 , proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art.380- bis cod. proc . civ ., ritualmente comunicata alle parti il 5 ottobre 2023; ritenutoche i l ricorrente Comune di Melilli , dopo aver chiesto in un primo tempo la decisione del ricorso, con atto depositato il 28 novembre 2023 ha poi, prima della fissazione dell’adunanza camerale, espressamente rinunciato al ricorso, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti siglato un accordo transattivo; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrentea cura della cancelleria; che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, in linea con quanto concordato tra il ricorrente e la controricorrente nell’atto di transazione; P.Q.M. dichiara estinto il processo e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle part i costituit e , avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possonochiedere che sia fissata la camera di consiglio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 26662/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 832 del 2022, depositata il 14luglio 2022; visto il ricorso proposto dal Comune di Melilli (RGN 26662 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 832del 2022, che ha rigettato l’appello dello stesso Comune avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva annullato la deliberazione comunale n. 12/2019, di approvazione estinzione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della TARI per l’anno 2019; vistoil controricors o di [OSCURATO:SOCIETA].; ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, mentre, con le altre censure, il ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per “diniego di giustizia”; considerato che è stata formulata , in data 4 ottobre 2023 , proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art.380- bis cod. proc . civ ., ritualmente comunicata alle parti il 5 ottobre 2023; ritenutoche i l ricorrente Comune di Melilli , dopo aver chiesto in un primo tempo la decisione del ricorso, con atto depositato il 28 novembre 2023 ha poi, prima della fissazione dell’adunanza camerale, espressamente rinunciato al ricorso, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti siglato un accordo transattivo; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrentea cura della cancelleria; che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, in linea con quanto concordato tra il ricorrente e la controricorrente nell’atto di transazione; P.Q.M. dichiara estinto il processo e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle part i costituit e , avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possonochiedere che sia fissata la camera di consiglio. Cos
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