CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9fo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo ,,,kt.S1w1.4--4; o il difensore Le C.24/.2 v1.-7 (1'.4•-•,L) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21 luglio 2020 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81, 110, 624, 624 bis, 625, n 2, cod. pen., disponendo al contempo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con la pronuncia di primo grado. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 597, comma 3 del codice di rito, per erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 168 cod. pen.. La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con la sentenza di primo grado alla luce del certificato penale in cui si riportano due condanne definitive con pena sospesa, nonostante le pene precedentemente irrogate, cumulate con quella inflitta nel presente procedimento, non superino il limite di legge. Versandosi in ipotesi di revoca che non opera di diritto, ma implica valutazioni discretonali, il giudice di appello non poteva revocare la pena sospesa in mancanza, nel caso di specie, di appello al riguardo da parte del pubblico ministero. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha presentato memoria scritta contro-deducendo agli argomenti esposti dal P.G.. 4.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale sul presupposto del già concesso beneficio per due volte, dunque ai sensi dell'articolo 168 comma 3 c.p., ricorrendo le ragioni ostative di cui all'articolo 164 c.p.. Sicchè in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è incorso il giudice di merito nell'effettuare tale revoca. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 277570 - 01).. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] ere e