Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:297
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0109 - IT
Avis juridique important
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61998B0109
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 novembre 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Dipendenti - Termini di ricorso - Rilevanza di una richiesta di gratuito patrocinio - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]109/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03383
pagina IA-00229
pagina II-01167
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Dipendenti - Ricorso - Termini - Carattere di ordine pubblico - Esame d'ufficio da parte del giudice
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2 Procedura - Termini di ricorso - Decadenza - Presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio - Irrilevanza
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma)
[OSCURATO:PERSONA]
1 I presupposti per la ricevibilità di un ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in particolare quelli relativi ai termini di ricorso, sono d'ordine pubblico e il giudice comunitario può pertanto esaminarli d'ufficio.
2 Poiché la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia, si può derogare all'applicazione di dette norme unicamente in circostanza del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte.
Non si può dunque ritenere che la presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio abbia, di per sé e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, l'effetto di prorogare o sospendere i termini per la proposizione del ricorso principale.