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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:297
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998B0109 - IT Avis juridique important | 61998B0109 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 novembre 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Dipendenti - Termini di ricorso - Rilevanza di una richiesta di gratuito patrocinio - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]109/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03383 pagina IA-00229 pagina II-01167 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Dipendenti - Ricorso - Termini - Carattere di ordine pubblico - Esame d'ufficio da parte del giudice (Statuto del personale, artt. 90 e 91) 2 Procedura - Termini di ricorso - Decadenza - Presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio - Irrilevanza (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1 I presupposti per la ricevibilità di un ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in particolare quelli relativi ai termini di ricorso, sono d'ordine pubblico e il giudice comunitario può pertanto esaminarli d'ufficio. 2 Poiché la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia, si può derogare all'applicazione di dette norme unicamente in circostanza del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte.

Non si può dunque ritenere che la presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio abbia, di per sé e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, l'effetto di prorogare o sospendere i termini per la proposizione del ricorso principale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0109 - IT Avis juridique important | 61998B0109 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 novembre 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Dipendenti - Termini di ricorso - Rilevanza di una richiesta di gratuito patrocinio - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]109/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03383 pagina IA-00229 pagina II-01167 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Dipendenti - Ricorso - Termini - Carattere di ordine pubblico - Esame d'ufficio da parte del giudice (Statuto del personale, artt. 90 e 91) 2 Procedura - Termini di ricorso - Decadenza - Presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio - Irrilevanza (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1 I presupposti per la ricevibilità di un ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in particolare quelli relativi ai termini di ricorso, sono d'ordine pubblico e il giudice comunitario può pertanto esaminarli d'ufficio. 2 Poiché la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia, si può derogare all'applicazione di dette norme unicamente in circostanza del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte. Non si può dunque ritenere che la presentazione di una richiesta di gratuito patrocinio abbia, di per sé e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, l'effetto di prorogare o sospendere i termini per la proposizione del ricorso principale.